Corte di Cassazione Penale sez. VI, 3 novembre 2016, n. 46255 (ud. 18 ottobre 2016)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
5.2.2. Per quanto concerne, poi, l’eccezione di incon-
gruità - pur sempre possibile in relazione alle singole voci
di spesa - deve rilevarsi che la censura difetta di autosuff‌i-
cienza, non avendo la deducente riprodotto, né allegato al
ricorso (ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369 c.p.c.),
l’ordinanza ingiunzione con la trascrizione della notula in
questione, al f‌ine consentire alla Corte di verif‌icare il fon-
damento della dedotta ingiustif‌icata quantif‌icazione delle
spese di rimozione in misura diversa per manufatti iden-
tici.
5.3. Le censure vanno, pertanto, rigettate.
6. Con il nono motivo di ricorso, la MG Advertising s.r.l.
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
6.1. L’istante contesta l’impugnata sentenza in relazio-
ne alle spese del giudizio, a suo dire liquidate immotivata-
mente in eccesso rispetto ai valori massimi previsti nelle
tariffe professionali.
6.2. Senonchè va osservato, in proposito, che, secondo
il costante insegnamento di questa Corte, la liquidazione
delle spese processuali può essere censurata solo attra-
verso la specif‌icazione delle voci in ordine alle quali il
giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la con-
seguenza che il semplice riferimento a prestazioni che
sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa
massima, senza la puntuale esposizione delle singole voci
in concreto liquidate dal giudice, è eccessivamente gene-
rico e rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 1382/2003;
2862/2005; 20808/2014).
6.2. La doglianza è, pertanto, inammissibile.
7. Il ricorso proposto dalla MG Advertising s.r.l. deve
essere, di conseguenza, integralmente rigettato.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccom-
benza, nella misura di cui in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 3 NOVEMBRE 2016, N. 46255
(UD. 18 OTTOBRE 2016)
PRES. ROTUNDO – EST. CAPOZZI – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. ZHOU
Corruzione y Istigazione alla corruzione y Esclu-
sione della punibilità per la particolare tenuità
del fatto y Attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. y
Compatibilità y Sussistenza y Ragioni y Fattispecie
relativa a guidatore che, al f‌ine di sottrarsi all’ac-
certamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due
agenti che lo sottoponevano a controllo la comples-
siva somma di 75 euro.
. Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323
bis cod. pen. non è incompatibile con l’esclusione della
causa di non punibilità per particolare tenuità del fat-
to, in quanto la circostanza attenuante si fonda sulla
modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non
punibilità presuppone un complessivo giudizio di mi-
nima offensività, compiuto sulla base di una valutazio-
ne congiunta delle modalità della condotta, del grado
di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la senten-
za di condanna, per il reato di istigazione alla corru-
zione, che aveva escluso la sussistenza della causa di
non punibilità in relazione alla condotta del guidatore
che, al f‌ine di sottrarsi all’accertamento dello stato di
ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a
controllo la complessiva somma di 75 euro). (c.p., art.
131 bis; c.p., art. 322; c.p., art. 323 bis) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2016, n.
17184, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
VI, 3 novembre 2015, n. 44417, in Riv. pen. 2016, 500. Sugli elementi
che caratterizzano il delitto di istigazione alla corruzione, v. Cass.
pen., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Mi-
lano, a seguito di gravame interposto dall’imputato Zhou
Jianhu avverso la sentenza emessa in data 11 novembre
2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con
la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevo-
le del reato di cui all’art. 322 comma 2 c.p. e condannato a
pena di giustizia per aver offerto a due agenti della polizia
di Stato la somma di 75 euro per indurli ad omettere l’e-
secuzione, a suo carico, di rilievi inerenti il Codice della
Strada e relativi allo stato di ebbrezza.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo di atto personalmente sottoscritto, de-
ducendo:
2.1. violazione ed erronea applicazione dell’art. 322
comma 2 c.p. in relazione all’art. 49, comma 2, c.p. e vi-
zio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato non essendosi tenuto
conto del principio di offensività posto a base del primo
motivo di gravame. Risulterebbe errata la decisione dei
Giudici di merito in ordine alla serietà dell’offerta formu-
lata dall’imputato ed alla sua idoneità ad indurre i pub-
blici uff‌iciali a compiere un atto contrario ai loro doveri
di uff‌icio, tenuto conto della irrisoria somma “pro capite”
offerta, pari ad euro 37,50. Inoltre, non si comprenderebbe
il ragionamento della Corte circa l’idoneità della predetta
offerta e la prospettata inidoneità di quella, avente ad og-
getto la medesima somma, che avrebbe potuto riguardare
quattro agenti.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 322,
comma 2, c.p. e vizio della motivazione in relazione alla ri-
tenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, anche in rela-
zione alle pertinenti deduzioni in appello con riferimento
alla circostanza secondo la quale l’imputato era convinto
che tra le modalità di pagamento di una sanzione ammi-
nistrativa vi fosse anche il cosiddetto pagamento a mani
dell’accertatore.
2.3. Violazione dell’art. 514 comma 2 e 449, comma 5,
c.p.p. e vizio della motivazione in relazione all’utilizzo
delle annotazioni di P.G. da parte del teste agente Fabris,

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