Corte di Cassazione Penale sez. II, 30 novembre 2016, n. 51034 (ud. 4 novembre 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
9-ter c.d.s.: nozione che è conf‌igurabile quando fra due o
più veicoli si accenda direttamente durante il percorso su
strada, senza preventivo accordo e unicamente per deci-
sione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti,
una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di
superarsi reciprocamente in velocità; la volontà di cia-
scuno dei contendenti è, in qualche modo, frutto del tra-
scinamento alla contesa da parte dell’altro; ne deriva un
vicendevole condizionamento delle modalità di guida, in
cui, a fronte della volontà di competere l’uno con l’altro, vi
è tuttavia una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara
e di proseguirla f‌ino a che non vi sia un vincitore, ossia il
più veloce.
1.4. Sotto il prof‌ilo della causazione del decesso della
Mangano, esso pure deve ricondursi alla condotta di gara
tra l’auto del Gugliandolo e quella del Forestieri (il quale
si scontrò con l’auto della Mangano), atteso che la velocità
elevata mantenuta da quest’ultimo, e che si pone come an-
tecedente causale f‌inale del sinistro, derivava a sua volta
dalla tensione agonistica e dall’ingaggio della pregressa
competizione, alla quale, per quanto detto, deve ritenersi
che il Gugliandolo abbia partecipato.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è parimen-
ti infondato.
Il Tribunale del Riesame ha, infatti, argomentato il
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole sulla
base delle particolari modalità della condotta alla guida
tenuta dal Gugliandolo, qualif‌icata come sconsidera-
ta, nonchè sulla base della sua spiccata passione per le
auto da corsa, in ordine alla quale l’ordinanza impugnata
fornisce elementi oggettivi desumibili da una nota della
Polizia Municipale di Messina (e dalla pagina Facebook
dell’indagato), da cui fra l’altro emerge la pregressa par-
tecipazione dell’indagato, con la stessa autovettura da lui
condotta in occasione del reato, a una gara in un circuito
cittadino chiuso al traff‌ico. Tale percorso argomentativo si
conforma all’indirizzo espresso in materia dalla Corte di
legittimità, nell’affermare che, ai f‌ini della valutazione in
ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo
di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in con-
creto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza
dell’indagato ha valenza di mera presunzione relativa di
minima pericolosità sociale, che ben può essere superata
valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile
dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta
(cfr. ad es. sez. II, sentenza n. 4820 del 23 ottobre 2012,
dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679).
3. È parimenti infondato il terzo motivo di ricorso.
Circa la scelta della misura, il Tribunale del Riesame,
pur sostituendo la custodia cautelare precedentemente
applicata al Gugliandolo con gli arresti domiciliari (con
applicazione di supporto elettronico a distanza), ha sinte-
ticamente ma suff‌icientemente indicato le ragioni per le
quali la misura prescelta, benchè meno aff‌littiva di quella
originaria, fosse priva di alternative di minore gravità coer-
citiva, valorizzando “l’incapacità dell’indagato di orientare
autonomamente le proprie scelte secondo regole minime
di prudenza e buonsenso”, che costituisce la ragione che
rende necessaria “una continua limitazione della libertà
di locomozione dell’indagato, prevenendo la reiterazione
di contegni specif‌ici”; in sostanza, il fondamento motiva-
zionale della pur mitigata risposta cautelare al reato è
costituito dall’inidoneità specialpreventiva di misure che
non siano caratterizzate da costante restrizione del preve-
nuto, non potendosi fare aff‌idamento, secondo il Tribunale
messinese, sull’astensione del medesimo dal commettere
nuovi reati della stessa specie.
4. Il motivo nuovo di ricorso deve invece considerarsi
inammissibile, in quanto proteso a sollecitare in questa
sede di legittimità una rivalutazione in fatto demandata
al giudice di merito e che si sottrae al sindacato di legit-
timità. In particolare, sotto il prof‌ilo del denunciato vizio
di motivazione ed in relazione alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, va osservato che alla Corte spetta
esclusivamente il compito di verif‌icare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che
ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato ade-
guatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’in-
dagato, controllando la congruenza della motivazione ri-
guardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto
ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. un., n.
11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828; sez. IV, n. 26992
del 29 maggio 2013, Tiana, Rv. 255460). Per le ragioni anzi-
dette, va qui ribadito che il Tribunale del Riesame ha con-
venientemente e adeguatamente motivato in ordine alla
consistenza del quadro indiziario e di quello cautelare; e
le risultanze della consulenza tecnica in atti, oltre a non
essere valutabili nel merito in questa sede, non ne com-
portano alcuna sostanziale alterazione, avuto riguardo
agli ulteriori e diversi elementi indizianti, valorizzati dal
Tribunale peloritano e dianzi illustrati, che depongono in
senso contrario alla prospettazione del ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 NOVEMBRE 2016, N. 51034
(UD. 4 NOVEMBRE 2016)
PRES. FUMU – EST. RAGO – P.M. BALDI (PARZ. DIFF.) – RIC. POTENZA E ALTRI
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Rogatorie y All’estero y In-
tercettazione di comunicazioni tra presenti y Inter-
cettazione eseguita all’interno di una autovettura
y Spostamento del veicolo in territorio estero y Ne-
cessità di rogatoria y Esclusione.
. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti ese-
guita a bordo di una autovettura attraverso una micro-
spia installata nel territorio nazionale, dove si svolge al-
tresì l’attività di captazione, non richiede l’attivazione
di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo
si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolga-

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