Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 53327 (ud. 15 novembre 2016)

Pagine325-326
325
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
territoriale nella sentenza impugnata e da intendersi qui
integralmente richiamate onde evitare superf‌lue ripetizio-
ni, non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad
integrare la prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
4. Sul punto va osservato che la difesa dell’Acerra im-
pugnava la pronunzia, ritenendo il delitto contestato da
riqualif‌icare nella contravvenzione prevista dall’art. 6 L.
n. 575 del 1965.
Orbene, sulla base di un orientamento assolutamente
consolidato nel caso di guida senza patente o con patente
revocata da parte di soggetto sottoposto a misura di pre-
venzione non si ritiene ravvisabile la sola contravvenzione
di cui all’art. 6 L. n. 675 del 1965 (oggi art. 73 D.L.vo 159
del 2011) ma semmai il concorso di tale contravvenzione
e del delitto di cui all’art. 9, comma secondo, L. n. 1423
del 1956 (oggi art. 75, comma 2, D.L.vo 159 del 2011), rite-
nendosi diverso il signif‌icato che assume il contenuto del
precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice
della strada e nell’altro alla ratio su cui riposa l’applica-
zione della misura di prevenzione, in relazione al dovere
di rispettare la legge e di vivere onestamente (sez. VI, 17
marzo 2016 n. 13427, Pantaleo, Rv. 267214; sez. I, 2 aprile
2014 n. 17728, Di Grazia, Rv. 259735; sez. VI, 20 novembre
2013 n. 48465, Grieco, Rv. 257712).
Anche questa Corte ritiene di individuare un’ipotesi
di concorso formale tra i reati di guida senza patente del
sorvegliato speciale di cui all’art. 73 D.L.vo n. 159 del 2011
(già art. 6 L. n. 575 del 1965) e di violazione degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggior-
no di cui all’art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011.
Tale conclusione, però, va fondata, non sulla differente
obiettività giuridica o sulla diversa ratio delle due dispo-
sizioni, bensì sull’esistenza di un rapporto di specialità re-
ciproca da fondarsi sulla comparazione dei testi di legge:
a) la presenza nella prima disposizione di una specif‌ica
condotta (guida senza patente) rispetto a quella generi-
ca di inosservanza agli obblighi della sorveglianza e, cioè,
mediante implicito richiamo alle prescrizioni di cui all’art.
8 D.L.vo n. 159 del 2011, tra cui l’"obbligo di vivere onesta-
mente e di rispettare le leggi"; b) la presenza nella secon-
da disposizione di un elemento specializzante in ordine
alla qualif‌ica del soggetto attivo e, cioè, di sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a differenza
della prima, generica, di sottoposto a sorveglianza specia-
le con o senza obbligo o divieto di soggiorno.
Le predette diversità strutturali tra le due fattispecie
criminose determinano la sussistenza di un rapporto di
specialità reciproca tra loro, che comporta l’ammissibilità
del concorso formale di reati (v., sul concorso formale di
reati in caso di specialità reciproca: sez. I, 30 novembre
2015 n. 19230, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266795; sez. V, 14
giugno 2013 n. 37088, P.G., Rv. 257127).
È opportuno precisare che tale rapporto di specialità
sussiste solo tra le predette f‌igure di reato. Non ricorre,
invece, nell’ipotesi di guida senza patente da parte di sog-
getto sottoposto a sorveglianza speciale senza obbligo o
divieto di soggiorno, in quanto in tal caso tra le disposi-
zioni contravvenzionali di cui all’art. 73 D.L.vo n. 159 del
2011 (già art. 6 L. n. 1423 del 1956) e all’art. 75, comma 1,
D.L.vo n. 159 del 2011 (già art. 9, comma primo, L. n. 1423
del 1956) si applica solo la prima, il cui paradigma norma-
tivo contiene una specif‌ica condotta integrante violazione
di legge, il cui trattamento sanzionatorio è maggiormente
aff‌littivo rispetto alla seconda.
Dalle predette considerazioni, stante la conf‌igurabili-
tà del reato oggetto di contestazione, il ricorso sul punto
deve ritenersi infondato, dovendosi escludere la specialità
della norma invocata e un rapporto di continenza tra l’art.
73 (già art. 6 L. n. 575 del 1965) e l’art. 75, comma 2, D.L.vo
n. 159 del 2011 (già art. 9, comma secondo, D.L.vo n. 159
del 2011).
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, perchè il delitto è estinto per prescrizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 DICEMBRE 2016, N. 53327
(UD. 15 NOVEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PEZZELLA – P.M. PINELLI (DIFF.) – RIC. PANERAI
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità y One-
re dell’imputato di individuare specif‌icamente le
modalità di esecuzione del trattamento sanziona-
torio y Esclusione.
. Ai f‌ini della sostituzione della pena detentiva o pecu-
niaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrez-
za o di alterazione psicof‌isica per uso di sostanze stupe-
facenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è
richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione
presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di
esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giu-
dice che si determini a disporre il predetto benef‌icio.
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 7172, in
questa Rivista 2016, 720; Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043,
ivi 2015, 950 e Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2014, n. 35278, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Di segno opposto, si vedano Cass. pen.,
sez. fer., 23 dicembre 2014, n. 53570, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 12
luglio 2013, n. 30198, in questa Rivista 2014, 528, secondo le quali la
sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubbli-
ca utilità può essere disposta dal giudice, oltre che di uff‌icio e sempre
che l’imputato non si opponga, anche su richiesta di quest’ultimo,
ma tale istanza può essere rigettata se non consente di individuare il
tipo di lavoro sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo
un onere per il decidente di predisporre il progetto relativo alle mo-
dalità di esecuzione della sanzione sostitutiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente, Panerai Matteo, con
sentenza del 5 febbraio 2015, confermava la sentenza del
Tribunale di Firenze, emessa in data 22 aprile 2013, con
condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio abbreviato,
aveva dichiarato Panerai Matteo responsabile del reato

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT