Corte di Cassazione Penale sez. I, 11 gennaio 2017, n. 1086 (ud. 10 gennaio 2017)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - «Art. 360, comma 1,
n. 3 - Violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.» - la contribuen-
te deduceva la mancanza di titolarità dal lato attivo del
rapporto f‌iscale dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che
«l’atto di diniego impugnato» avrebbe dovuto essere emes-
so dalla Regione Toscana trattandosi di «tributo non era-
riale». Il motivo è infondato. A tenore della motivazione
contenuta nell’impugnata sentenza precisamente laddove
è scritto che «la sanatoria in questione era applicabile alla
tassa auto solo quando in tal senso avesse provveduto la
legge regionale» - le tasse automobilistiche in contestazio-
ne sono solamente quelle regionali. E cioè - oltre la «parte
di tassa automobilistica» di cui le Regioni erano già titola-
ri - le altre tasse automobilistiche trasferite con decorren-
za dal 1 gennaio 1993 secondo quanto stabilito dall’art. 23
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504. L’amministrazione delle
tasse automobilistiche in parola - tasse automobilistiche
cosiddette «non erariali» - è però rimasta allo Stato f‌ino
al 1° gennaio 1999. E cioè f‌ino a quando - secondo la pre-
visione contenuta nell’art. 17, comma 10, L. 27 dicembre
1997 n. 449 - sono state trasferite alle Regioni a statuto
ordinario sia il loro l’accertamento, che la loro riscossione
ecc. Cosicché - cioè appunto in quanto le tasse automo-
bilistiche «non erariali» anno 1994 in discussione erano
ancora amministrate dallo Stato - deve ritenersi la legit-
timazione sostanziale e processuale dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
546 e 57 D.L.vo 30 luglio 1999. Il principio di diritto da
affermarsi è quindi il seguente: «È vero che oltre la “parte
di tassa automobilistica” di cui le Regioni erano già tito-
lari - le altre tasse automobilistiche sono state trasferite
alle ridette Regioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993
secondo quanto stabilito dall’art. 23 D.L.vo 30 dicembre
1992 n. 504. Tuttavia siccome le tasse automobilistiche
cosiddette “non erariali” sono state amministrate dallo
Stato f‌ino al 1 gennaio 1999 - cioè f‌ino a quando secondo la
previsione contenuta nell’art. 17, comma 10, L. 27 dicem-
bre 1997 n. 449 sono state trasferite alle Regioni a statuto
ordinario sia il loro l’accertamento, che la loro riscossione
ecc. - consegue la legittimazione sostanziale e processuale
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 31 di-
cembre 1992 n. 546 e 57 D.L.vo 30 luglio 1999 con riguardo
alle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno
1994 (principio reso con riferimento ad una fattispecie di
provvedimento di diniego di condono chiesto dalla contri-
buente ai sensi dell’art. 12 L. 27 dicembre 2002 n. 289 per
tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1994)»
2. Con il secondo motivo di ricorso - «Art. 360, comma
1, n. 3 - Falsa applicazione dell’art. 13 D.L.vo n. 282/02» - la
contribuente deduceva che la CTR era incorsa in errore
laddove aveva ritenuto che in mancanza di «una legge re-
gionale» le tasse automobilistiche non fossero condonabi-
li. Il motivo è infondato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 1 e 3, L.
27 dicembre 2002 n. 289 per i tributi locali - e come so-
pra veduto le tasse automobilistiche anno 1994 oggetto di
controversia erano già «non erariali» in quanto trasferite
alle Regioni dal 1 gennaio 1993 ex art. 23 D.L.vo n. 504
cit. -il «condono» era rimesso alla volontà legislativa regio-
nale siccome correttamente statuito dalla CTR. La quale
CTR ha con ciò peraltro anche implicitamente accertato
la mancanza dell’indispensabile atto legislativo da parte
della Regione Toscana. Legittimamente pertanto l’uff‌icio
ha opposto diniego al condono richiesto dalla contribuen-
te ai sensi dell’art. 12 L. n. 289 cit. e che invece riguarda-
va esclusivamente tributi statali. Il principio di diritto da
affermarsi è quindi il seguente: «Poiché oltre la “parte di
tassa automobilistica” di cui le Regioni erano già titolari
- le altre tasse automobilistiche sono state trasferite alle
ridette Regioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 secon-
do quanto stabilito dall’art. 23 D.L.vo 30 dicembre 1992 n.
504 - deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego
di condono chiesto erroneamente ai sensi dell’art. 12 L. 27
dicembre 2002 n. 289 che riguarda esclusivamente i tributi
statali e non invece ai sensi dell’art. 13 L. n. 289 cit. che
peraltro lo prevede soltanto in caso in cui la legge regiona-
le stabilisca l’ammontare delle riduzioni ecc.».
3. Con il terzo motivo di ricorso - «Art. 360, comma 1,
n. 4 - Art. 112 - Nullità della sentenza per omessa pronun-
cia sull’eccezione di prescrizione ex art. 3 D.L. n. 2/86)
(Motivo n. 3 ricorso in appello» - la contribuente deduceva
che la CTR incorrendo nel denunciato vizio aveva omesso
di pronunciare sulla «fondatezza o meno dell’eccezione di
prescrizione» reiterata in grado d’appello.
3.1. Con il quarto motivo di ricorso - «art. 360, comma
1, n. 4 - Art. 112 c.p.c. - Nullità della sentenza per omessa
pronuncia sull’eccezione relativa allo scorporo degli inte-
ressi e in trasmissibilità delle sanzioni (Motivo n. 4 ricorso
in appello» - la contribuente deduceva che la CTR incor-
rendo nel denunciato vizio aveva omesso di pronunciare
sulla domanda di «scorporo» degli interessi calcolati sulle
sanzioni e degli interessi successivi all’adesione del con-
dono e dell’aggio. I motivi - da esaminarsi congiuntamente
perchè seguono identica sorte sono all’esito della verif‌ica
dei fatti processuali che li presuppongono fondati con i
conseguenti cassazione e rinvio. E pur se - a margine deve
annotarsi che da quanto risulta ex actis ciò che è stato
impugnato è soltanto un provvedimento di diniego di con-
dono. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 11 GENNAIO 2017, N. 1086
(UD. 10 GENNAIO 2017)
PRES. VECCHIO – EST. ESPOSITO – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. ACERRA
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Reati
previsti dagli artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo
n. 159/2011 y Concorso y Sussistenza y Ragioni y Fat-
tispecie relativa a guida di un veicolo senza paten-
te o con patente revocata.
. Nell’ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento
def‌initivo alla misura di prevenzione della sorveglianza

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