Corte di Cassazione Penale sez. III, 17 gennaio 2017, n. 1953 (ud. 4 ottobre 2016)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ancora una volta al giudice di legittimità di operare una
revisione dell’accertamento fattuale illustrato nella impu-
gnata sentenza. Deve pertanto dichiararsi inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna - in solido per il comune interesse
processuale - dei ricorrenti alla rifusione alle contropar-
ti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo,
tranne che per quanto riguarda Vittoria Assicurazioni
S.p.a., rispetto alla quale è equa la compensazione delle
spese avendo essa condiviso quasi completamente (cin-
que motivi su sei) le doglianze dei ricorrenti.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ri-
correnti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌i-
cato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 GENNAIO 2017, N. 1953
(UD. 4 OTTOBRE 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDREAZZA – P.M. BALSAMO (CONF.) – RIC. RODIGARI
Concorrenza sleale y Turbata libertà dell’indu-
stria o del commercio y Elementi costitutivi y "Vio-
lenza sulle cose" y Nozione y Fattispecie in tema di
parcheggio ripetuto di mezzi pesanti in vicinanza
di vetrine e di porta di accesso di un esercizio com-
merciale.
. Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del
commercio la condotta consistente nel parcheggiare
ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine
e della porta di accesso di un esercizio commerciale,
in quanto la "violenza sulle cose", elemento costitutivo
alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., sussi-
ste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, dello stesso
codice, anche quando ne venga mutata la destinazione
naturale, conseguente, nella specie, al permanente oc-
cultamento alla vista della porta e della vetrina del ne-
gozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità
dello spazio ad esso antistante. (c.p., art. 392; c.p., art.
513) (1)
(1) Per utili riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul reato di cui
all’art. 513 c.p., si rimanda a L. TRAMONTANO, Codice penale Stu-
dium, ed. La Tribuna, 2017, pp. 905 e 906.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Rodigari Savio ha proposto ricorso avverso la senten-
za della Corte d’appello di Milano di conferma della sen-
tenza di condanna per i reati di cui agli artt. 513 (capo c)
dell’imputazione) e 393 c.p. (capo a) dell’imputazione) in
relazione, quanto al primo, all’avere turbato, parcheggian-
do o facendo parcheggiare a terzi sul piazzale antistante
esercizio commerciale altrui, diversi autoveicoli, l’attività
dello stesso e, quanto al secondo, per essersi in tal modo
arbitrariamente fatto ragione da se stesso al f‌ine di eser-
citare il preteso diritto di proprietà della porzione di im-
mobile dell’esercizio predetto, proferendo altresì minacce.
2. Con un primo motivo lamenta la erronea applica-
zione della legge penale con riferimento al reato di cui
all’art. 513 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza della
violenza sulle cose. In particolare deduce che, aff‌inché vi
sia violenza sulle cose, occorre che esse siano distrutte,
rotte, deteriorate o comunque trasformate f‌isicamente
oppure impeditane l’utilizzazione originaria; nella specie,
invece, la violenza è stata ritenuta insita nell’avere par-
cheggiato mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della
porta di accesso di un esercizio commerciale avendo quin-
di ridotto la visibilità delle vetrine e la praticabilità della
porta di accesso. Aggiunge che, nella specie, era comun-
que rimasto possibile sia utilizzare le vetrine sia accedere
al negozio e che la violenza sulle cose deve essere tale da
impedire in modo assoluto l’utilizzazione e rendere diff‌ici-
li, il ripristino della precedente situazione.
3. Con un secondo e terzo motivo lamenta la mancanza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine
alla responsabilità penale dell’imputato per entrambi
i reati contestati; in particolare, a prescindere dalle di-
chiarazioni della sola parte civile, nessuno degli altri te-
stimoni avrebbe riferito di avere visto l’imputato spostare
o manovrare i mezzi o proferire le minacce riferite dalla
parte civile. Inoltre, l’affermazione della sentenza circa
il ruolo eminente tenuto da Rodigari Valerio sarebbe tale
da attribuire a lui solo eventuali responsabilità penali. In
def‌initiva, mancherebbe qualsiasi elemento probatorio
in ordine al fatto che l’imputato abbia proferito minacce
all’indirizzo di Cantoni Sergio o dei dipendenti Suma e
Bonfanti.
4. Con un quarto motivo, censurando la liquidazione
della provvisionale, lamenta l’impossibilità di addebita-
re all’imputato un danno da lui mai causato essendosi la
Corte d’appello limitata ad affermare la congruità delle
provvisionali liquidate dal Tribunale senza alcun appro-
fondimento ed esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo è infondato. Ai f‌ini dell’individua-
zione dell’esatto contenuto della nozione di violenza sulle
cose quale elemento costitutivo del reato di cui all’art.
513 c.p. è necessario fare riferimento alla previsione di
cui al comma 2 dell’art. 392 c.p. laddove si afferma che
“agli effetti della legge penale si ha violenza sulle cose
allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è
mutata la destinazione”. Nella specie, la sentenza impu-
gnata, ripercorrendo l’iter argomentativo già praticato
dal Tribunale, ha ritenuto che il parcheggio dei veicoli ef-
fettuato a distanza ravvicinatissima dal negozio della par-
te civile avrebbe integrato detta nozione essendo state in
tal modo eliminate le funzioni proprie della porta e delle
vetrine dell’esercizio commerciale; e tale affermazione
appare in linea con il dettato normativo richiamato che,
come appena ricordato, richiede, tra l’altro, il mutamento
della destinazione della cosa, nella specie correttamen-
te individuato dai giudici di merito laddove il procurato

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