Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7630 (ud. 13 gennaio 2017)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante
di aver provocato un incidente stradale non è conf‌igurabi-
le rispetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento
per la verif‌ica dello stato di ebbrezza, stante la diversità
ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a
quella di guida in stato di ebbrezza (sez. un., n. 46625 del
29 ottobre 2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025).
Sulla scorta di tale insegnamento va annullata in parte
qua la sentenza impugnata, che ha applicato la detta ag-
gravante in un caso di rif‌iuto di accertamento del tasso al-
coolemico, erroneamente applicando la legge penale sulla
scorta del principio di diritto dianzi richiamato, cui questo
Collegio intende dare continuità.
2. Il secondo motivo è infondato.
Esso è certamente ammissibile alla luce dell’insegna-
mento delle Sezioni Unite (n. 33216/2016, Rv. 267237), ma
nel caso è stato proposto in maniera generica, in quanto si
accenna ad una omessa valutazione di non meglio preci-
sati parametri attinenti alla evoluzione della personalità
dell’imputato e alla risocializzazione del medesimo.
In ogni caso il diniego della Corte territoriale all’istan-
za di messa alla prova risulta adeguatamente motivato, in
assenza di evidenti vizi logici, fondandosi il detto giudizio
su elementi certamente congrui quali la molteplicità dei
precedenti penali a carico del ricorrente, anche reiterati e
specif‌ici, che sono stati ritenuti ostativi alla formulazione
di un giudizio prognostico favorevole di astensione alla
commissione di altri reati, presupposto indefettibile per la
ammissione al benef‌icio, come stabilito dall’art. 464-qua-
ter, comma 3, c.p.p. Trattasi di ponderata valutazione di
merito insindacabile in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo è parimenti privo di pregio.
Le circostanze attenuanti generiche sono state moti-
vatamente escluse dalla Corte territoriale sull’essenziale
rilievo che non sono stati ritenuti sussistenti elementi fa-
vorevolmente valutabili in tal senso, né il ricorrente ne in-
dica alcuno, limitandosi a censurare la sentenza su aspetti
ulteriori (quali la violazione dello ius tacendi) che non
rilevano ai presenti f‌ini.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si
è sostanzialmente attenuta al principio di diritto secondo
il quale la concessione delle attenuanti generiche deve
essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a
giustif‌icare un trattamento di speciale benevolenza in
favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa
richiesta non specif‌ica gli elementi e le circostanze che,
sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincer-
lo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di mo-
tivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il
richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi posi-
tivi su cui fondare il riconoscimento del benef‌icio (sez. III,
n. 9836 del 17 novembre 2015 - dep. 9 marzo 2016, Piliero,
Rv. 266460).
4. L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma
2-bis, c.d.s. comporta il parziale annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo
esame in ordine al trattamento sanzionatorio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7630
(UD. 13 GENNAIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. MORELLI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. VATTERONI
Abusivo esercizio di una professione y Profes-
sione forense y Praticante y Controversia civilistica
sorta in seguito a sinistro stradale y Persona che si
sia presentata come legale incaricato della tratta-
zione della pratica con compagnia di assicurazione
y Conf‌igurabilità del reato.
. Integra il reato di esercizio abusivo della professione
forense la condotta di chi, non essendo abilitato all’e-
sercizio della suddetta professione, si sia presentato,
nell’ambito di una controversia civilistica sorta in se-
guito a sinistro stradale, come legale incaricato della
trattazione della pratica con la compagnia di assicura-
zione, tenendo i contatti con la stessa e facendo f‌irma-
re al cliente quietanze all’esito di trattative stragiudi-
ziali. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 348) (1)
(1) Nel medesimo senso, in relazione a fattispecie analoga, v. Cass.
pen., sez. V, 10 gennaio 2014, n. 646, in CED Cassazione penale, RV
257955, che precisa come il reato di cui all’art. 348 c.p. si perfeziona
per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predi-
sponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualif‌icandosi come
avvocato, e Cass. pen., sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545, in Riv. pen.
2013, 457.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Fi-
renze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca
del 28 novembre 2013 che aveva condannato Vatteroni Da-
niele alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso
materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della
professione di avvocato.
1.1. A Vatteroni, collaboratore dell’avv. Fiorella Pasto-
re ma non abilitato all’esercizio della professione legale,
viene fatto carico di avere falsif‌icato due quietanze di pa-
gamento, l’una per l’importo di 40.000 euro e l’altra per
quello di 20.000 euro, apparentemente emesse dalla Com-
pagnia Assicuratrice RAS S.p.a. di Milano, fatte poi sotto-
scrivere, rispettivamente, a Pellegrini Cosima e a Celleri-
no Veronica, nonché di essersi presentato alle due donne
ed agli altri congiunti di Cellerino Simone Manuele, dece-
duto in un sinistro stradale, come legale incaricato della
trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto dall’imputato
personalmente, si articola su due motivi. Con il primo si
deducono violazione di legge e vizi motivazionali con ri-
guardo alla condanna per il reato di cui all’art. 348 c.p.
Si evidenzia come il ricorrente non abbia mai compiuto
atti tipici della professione forense ma si sia limitato a
seguire la vicenda che opponeva la famiglia del deceduto
Cellerino alla Compagnia Assicuratrice, per conto dell’avv.
Pastore, titolare dello studio.

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