Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 22 Giugno 2016, N. 25867(C.C. 3 Febbraio 2016)

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giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
dati digitali, cit., p. 123 s.; W. NOCERINO, Le sezioni unite risolvono l’e-
nigma: l’utilizzabilità del «captatore informatico» nel processo penale,
in Cass. pen., 2016, p. 3576.
(79) S. FÙRFARO, Le intercettazioni “ambulanti”, cit., p. 4.
(80) Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34 (il corsivo è aggiunto).
(81) Corte e.d.u., grande Camera, 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia,
specialmente §§ 119, 196, 241, 268-270; la citazione testuale è dal § 270.
(82) United States v. Scarfo, Criminal no. 00-404, District of New
Jersey (26/12/2001), in Lexisnexis. Per un commento alla decisione, N.E.
CARRELL, Spying on the mob: United States v. Scarfo. A constitutional
analysis, U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y, 2002, p. 193.
(83) S. ATERNO, voce Digital forensic (investigazioni informati-
che), in Digesto delle discipline penalistiche, 8° aggiornamento, Torino,
Utet, 2014, p. 246, suggerisce di disporre una contestuale intercettazione
informatica del sistema “aggressore”, o almeno qualche forma di logging
della attività svolte per suo tramite. Cfr. anche L. ANNUNZIATA, «Trojan
di Stato»: l’intervento delle Sezioni Unite non risolve le problematiche
applicative connesse alla natura del captatore informatico, in Parola
alla difesa, 2016, n. 1, p. 190 s.; M. ZONARO, Il Trojan, cit., p. 166.
(84) Nella stesura attualmente in discussione al Senato, l’art. 36
della riforma Orlando prevede che debbano essere «utilizzati soltanto
programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto
ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto
dell’evoluzione tecnica al f‌ine di garantire che tale programma si limiti
ed effettuare le operazioni espressamente disposte». Una rassegna delle
questioni che il decreto ministeriale dovrebbe verosimilmente affrontare
si trova in S. ATERNO, F. PIETROSANTI, A. GHIRARDINI, Una prima
analisi generale sul decreto ministeriale previsto dall’emendamento
Casson-Cucca, in Parola alla difesa, 2016, n. 1, p. 186 s.
(85) L’unico passaggio in cui l’argomento viene sf‌iorato è quello in
cui si sottolinea l’esigenza che l’impiego del captatore sia «rigorosamente
controllato quanto alla fase dell’esecuzione delle attività»; non si dice
tuttavia come ciò sia possibile.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 22 GIUGNO 2016, N. 25867 (*)
(C.C. 3 FEBBRAIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. CAVALLO – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. CONFL. DI COMP.
G.I.P. TRIB. LECCE C. TRIBUNALE DI LECCE
Giudizio per decreto y Opposizione y Ammissibili-
tà o inammissibilità y Richiesta di messa alla prova
y Valutazione y Della competenza penale y Conf‌litto
tra giudice per le indagini preliminari e giudice del
dibattimento y Competenza del tribunale davanti al
quale deve instaurarsi il giudizio y Sussistenza.
. Qualora con l’atto di opposizione a decreto penale
venga formulata richiesta di messa alla prova ai sensi
dell’art. 464 bis c.p.p., competente a decidere su tale
richiesta è il tribunale davanti al quale deve instaurarsi
il giudizio e non il giudice per le indagini preliminari.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 28; c.p.p., art. 464)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2016, 618. Se ne pubblica solamente la massima con nota di G. PIZIALI.
UN NUOVO CONFLITTO
TRA GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI E GIUDICE
DEL DIBATTIMENTO:
LA MESSA ALLA PROVA
di Giorgio Piziali
Il nuovo procedimento speciale di sospensione del
giudizio per la messa alla prova ha già prodotto numerosi
contrasti giurisprudenziali, tanto che su prof‌ili estrema-
mente rilevanti, come l’esatta individuazione dei reati per
i quali il rito è applicabile o l’impugnabilità dell’ordinanza
di rigetto è già intervenuta anche la Corte di cassazione a
Sezioni Unite (1) e, per adeguare il sistema all’inserimen-
to del nuovo rito, vi è già stata anche una sentenza della
Corte costituzionale (2), mentre altri fronti applicativi
restano aperti (3).
Il contrasto, anche tecnicamente inteso, di cui ci si
intende occupare in questa sede è, però, quello che è in
corso negli uff‌ici giudiziari per l’individuazione del giudice
competente a provvedere all’ammissione e alla gestione
del procedimento, nel caso in cui lo stesso venga chiesto
in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non-
ché, anche se questo tema è emerso con meno evidenza
(4), nel caso in cui l’accesso al rito sia richiesto dopo la
notif‌ica di un decreto di giudizio immediato.
Al riguardo numerosi uff‌ici del giudice per le indagini
preliminari ritengono, per il caso di opposizione a decreto
penale, che, pur raccolta l’istanza di sospensione del pro-
cesso per messa alla prova formulata necessariamente con
l’opposizione a decreto penale, oppure, per il caso di giu-
dizio immediato, che, pur raccolta l’istanza formulata nel
termine di 15 giorni dalla notif‌ica del decreto di giudizio
immediato, gli atti in ambedue i casi debbano essere tra-
smessi per la valutazione al giudice del dibattimento (5).
Rispetto a questa problematica è intervenuta la sen-
tenza della Corte di cassazione che qui si intende annota-
re (6), investita a seguito di un conf‌litto di competenza, la
quale ha ritenuto di individuare la competenza del giudice
del dibattimento.
Questa soluzione, tuttavia, appare assolutamente non
convincente e il percorso motivazionale seguito dalla Cor-
te di cassazione di certo privo di una reale capacità di con-
vincimento.
Ora, sul piano di diritto positivo il problema sorge, per
il procedimento per decreto penale, in quanto l’art. 464
c.p.p., dedicato al giudizio conseguente all’opposizione,
non è stato adeguato all’inserimento nel tessuto normati-
vo del nuovo rito e, quindi, mentre dettaglia i seguiti pro-
cessuali di tutti i possibili sviluppi innestati con l’opposi-

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