Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 28 Settembre 2016, N. 40290 (Ud. 14 Aprile 2016

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
LEGITTIMITÀ
caso in cui è stata ritenuta legittima la notif‌ica presso il di-
fensore, pur avendo l’imputato, in una memoria depositata
all’udienza preliminare, dichiarato di prestare servizio mi-
litare in un luogo diverso da quello in cui prestava servizio
al momento dell’arresto e presso il quale aveva eletto il
proprio domicilio).
Rimane fermo, evidentemente, qualunque linea inter-
pretativa si abbracci, il principio che, in caso di impossi-
bilità ad eseguire la notif‌icazione al domicilio dichiarato o
eletto, l’uff‌iciale giudiziario non ha alcun potere o dovere
di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo
domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare
direttamente la notif‌ica a mani del difensore (così questa
sez. IV, n. 36479 del 4 luglio 2014, Ebbole, Rv. 260126, caso
in cui la Corte ha valutato correttamente effettuata la no-
tif‌ica a mani del difensore, essendosi l’imputato trasferito
altrove, secondo quanto attestato dall’uff‌iciale notif‌icato-
re, senza darne comunicazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p.
e risultando ancora formalmente residente al precedente
indirizzo comunicato).
3. Nel caso che ci occupa, tuttavia, il nuovo domicilio
dell’imputato, in Buonabitacolo, veniva acclarato dalla Po-
lizia Municipale di Montesano sulla Marcellana, cui era
stata delegata la notif‌ica, che correttamente girava l’in-
combenza all’omologo uff‌icio di Buonabitacolo, che prov-
vedeva alla notif‌ica.
Ebbene, ad avviso del Collegio, in applicazione dei
principi sopra ricordati che si ritiene di condividere, tale
procedura è corretta.
Peraltro, non va dimenticato, sul punto, l’insegnamen-
to delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’impu-
tato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazio-
ne o della sua notif‌icazione, non risultante dagli atti, non
può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa
norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di
non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specif‌ici
elementi che consentano l’esercizio dei poteri off‌iciosi di
accertamento da parte del giudice (sez. un. n. 119 del 27
ottobre 2004 dep. il 2005, Palumbo, Rv. 229541). Il che nel
caso che ci occupa non è avvenuto.
Nella medesima pronuncia delle SS.UU. Palumbo ve-
niva anche precisato che la notif‌icazione della citazione
dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani
di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto,
non integra necessariamente una ipotesi di “omissione”
della notif‌icazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di re-
gola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art.
178 lett. c) c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui
all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui
all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182,
oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stes-
so codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in
concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra
invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179
comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di uff‌icio in ogni
stato e grado del processo (sez. un. n. 119 del 27 ottobre
2004 dep. il 2005, Palumbo, Rv. 229540, in cui è stato ri-
tenuto che la notif‌icazione del decreto che disponeva il
giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da
una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salu-
te, avanzata dal difensore dell’imputato contumace, non
potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad
una notif‌icazione “omessa” ma dovesse piuttosto reputarsi
idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato. Con la conseguenza che la nullità
determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di na-
tura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la
prima volta in Cassazione).
In altra pronuncia più recente questa Corte di legit-
timità ha anche affermato che la notif‌ica del decreto di
citazione a giudizio effettuata presso il domicilio reale a
mani di persona convivente anziché presso il domicilio
eletto non può considerarsi inesistente, e quindi equipa-
rarsi a notif‌ica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità
generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett.
c) c.p.p., e come tale sanabile, quando sia comunque ido-
nea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato (sez. VI, n. 19546 del 3 aprile ‘12,
Chiochia ed altri, Rv. 252784 in cui la Corte ha ritenuto
sanata la nullità della citazione a giudizio in primo grado
effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, prospetta-
ta dall’imputato per la prima volta in Cassazione, laddove
in appello era stata eccepita l’insussistenza del rapporto
di convivenza del ricevente la notif‌ica). E, ancora, che la
notif‌ica del decreto di citazione (nella specie per il giu-
dizio d’appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato
dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa
che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo
l’accertamento della costituzione delle parti (sez. III, n.
20349 del 16 marzo 2010, Catania, Rv. 247109). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 28 SETTEMBRE 2016, N. 40290
(UD. 14 APRILE 2016)
PRES. BRUNO – EST. MICHELI – RIC. F.
Cassazione penale y Declaratoria immediata di
cause di non punibilità y Inammissibilità del ricor-
so per cassazione per cause originarie y Rinuncia
y Rilevabilità y Costituzione di un valido rapporto
processuale y Conf‌igurabilità y Esclusione y Dichia-
razione di sopravvenuta abolitio criminis y Inam-
missibilità.
. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, qualche
che ne sia la causa (nella specie, rinuncia), impedendo
il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude
la possibilità di riconoscere e dichiarare la sopravvenu-
ta “abolitio criminis”. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 606) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2001,
n. 8200, in questa Rivista 2002, 106. In senso difforme, più recente
orientamento rappresentato da Cass. pen., sez. VII, 22 dicembre 2011,

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