Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 6 Ottobre 2016, N. 42334 (Ud. 13 Maggio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 6 OTTOBRE 2016, N. 42334
(UD. 13 MAGGIO 2016)
PRES. BRUNO – EST. GUARDIANO – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. CAVALIERE ED ALTRO
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Lettura di atti, documenti, deposizioni y Atti pre-
sentati dalle parti e ammessi dal giudice y Mancanza
della richiesta di parte y Nella lettura della querela
y Poteri del giudice ex art. 512 c.p.p. y Assunzione
d’uff‌icio di nuovi mezzi di prova y Ammissibilità y
Esclusione.
. Qualora, accertata l’irreperibilità del querelante,
manchi una richiesta di parte volta ad ottenere la let-
tura della querela ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
512 c.p.p., il giudice non può disporla d’uff‌icio, esulan-
do, in tal caso, la possibilità di avvalersi dei poteri di
integrazione probatoria di cui all’art. 507 c.p.p. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 507; c.p.p., art. 512) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2003, n.
23807, in questa Rivista 2004, 457. Sulla necessità di una richiesta
di parte quale condizione di procedibilità per l’utilizzazione della
denuncia - querela ex art. 512 c.p.p., si veda Cass. pen., sez. II, 19
dicembre 2013, n. 51416, ivi 2015, 484; segue il medesimo orienta-
mento di quest’ultima anche Cass. pen., sez. II, 29 febbraio 2008, n.
9168, ivi 2009, 390.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace
di Cosenza assolveva Cavaliere Maria Grazia ed Ippolito
Roberto dai reati agli stessi ascritti (artt. 110, 81, c.p., 594,
comma 1 e 612, comma 1, c.p.; 612, comma 1, 81, c.p. 594,
comma 1 e 612, comma 1, c.p.) con la formula perchè il
fatto non sussiste, sul presupposto che, non essendosi po-
tuto procedere all’escussione della persona offesa, resasi
irreperibile, l’ipotesi accusatoria risulta sfornita di prova.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento,
ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procura-
tore generale della Repubblica presso la corte di Catanza-
ro, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione agli artt. 512 e 507, c.p.p., in quanto, a fronte
dell’inerzia della parte pubblica ed accertata l’irreperibi-
lità del querelante, il giudice, che pure fa riferimento alla
previsione di cui all’art. 512, c.p.p., esercitando il potere
di integrazione probatoria previsto dall’art. 507, c.p.p.,
avrebbe dovuto procedere alla lettura del contenuto della
querela in atti.
3. Il ricorso non può essere accolto, in quanto, in di-
fetto della richiesta della parte che vi aveva interesse, il
giudice procedente non poteva, attraverso l’esercizio del
potere di integrazione istruttoria di cui all’art. 507, c.p.p.,
disporre la lettura del contenuto della querela, ai sensi
dell’art. 512, c.p.p. Ed invero, come affermato dall’orienta-
mento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nei
casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti im-
possibile la testimonianza dell’autore della denuncia-que-
rela, l’art. 512 c.p.p. ne consente la lettura, non soltanto
per valutare l’esistenza della condizione di procedibilità,
ma anche per utilizzarne il contenuto ai f‌ini della prova,
poiché fra gli atti “assunti” dalla polizia giudiziaria o dal
p.m. rientrano anche quelli semplicemente “ricevuti” dal-
le predette autorità, purché vi sia una specif‌ica richiesta
di una delle parti al riguardo (cfr. Cass., sez. II, 4 dicem-
bre 2013, n. 51416, rv 258064; Cass., sez. II, 6 novembre
2007, n. 9168, rv. 239804). Tuttavia, come è stato rilevato
da altro condivisibile arresto della Suprema Corte, il po-
tere del giudice di disporre d’uff‌icio l’assunzione di nuovi
mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., non comprende
anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel
fascicolo del dibattimento senza l’impulso della parte, non
potendosi confondere la lettura di atti con l’assunzione di
nuove prove.
Deve escludersi, pertanto, che il giudice, avvalendosi
dei poteri di cui all’art. 507 c.p.p., possa dare lettura della
querela ex art. 512 c.p.p., in assenza della richiesta di par-
te (cfr. Cass., sez. VI, 14 aprile 2003, n. 23807).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui
in premessa va, dunque, rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 OTTOBRE 2016, N. 41998
(UD. 20 SETTEMBRE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. PEZZELLA – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. DE NOVI
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
non detenuto y Consegnatario y Convivente y Conse-
gna al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. y Limiti
y Consegna nel luogo di nuova residenza dell’impu-
tato y A familiare convivente y Nullità della notif‌ica
y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Non è affetta da nullità la notif‌ica del decreto di ci-
tazione a giudizio che, non potutasi perfezionare nel
domicilio eletto dall’imputato per essersi questo tra-
sferito altrove, sia effettuata, anziché mediante conse-
gna al difensore, come previsto dall’art. 161, comma 4,
c.p.p., nel luogo di nuova residenza dell’imputato, me-
diante consegna a familiare convivente. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 161) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si vedano Cass.
pen., sez. II, 26 novembre 2009, n. 45565, in questa Rivista 2011, 120;
Cass. pen. sez. II, 18 giugno 2009, n. 25671, ivi 2010, 487; e Cass.
pen., sez. IV, 29 maggio 2000, n. 2778, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente De Novi Giuseppe, con
sentenza del 9 gennaio 2015, in riforma della senten-
za emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del
Tribunale di Sala Consilina il 12 maggio 2009 appellata
dall’imputato, con le già concesse circostanze attenuanti
generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate,

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