Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 13 Ottobre 2016, N. 43264 (C.C. 25 Maggio 2016)

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giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
cautelare e le mere richieste (ex artt. 416 e 454 c.p.p.) che
non lo determinano.
Ecco che allora non v’è ragione per distinguere il caso
in cui all’interno della medesima fase cautelare è riscon-
trata una nullità nell’atto di esercizio dell’azione penale
da quello in cui - come nel caso in esame - pur non neces-
sitando una declaratoria di nullità delle richiesta di rinvio
a giudizio, la non correttezza della strada processuale in-
trapresa dal Pubblico Ministero impone comunque l’emis-
sione di ordinanza ex art. 33-sexies c.p.p.
Bene ha fatto quindi il Tribunale, alla luce dell’inter-
pretazione che ha dato al disposto dell’art. 303 c.p.p. in
conformità ai principi sopra enunciati a dichiarare la per-
dita di eff‌icacia della misura cautelare che era in corso di
applicazione nei confronti dell’indagato Gabriele Chiap-
petta.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in
esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2016, N. 43264
(C.C. 25 MAGGIO 2016)
PRES. GRILLO – EST. RICCARDI – P.M. ORSI (CONF.) – RIC. DEL LUONGO
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Interesse all’impugnazione y Da parte di soggetto
terzo y Titolarità del bene sequestrato y Dimostra-
zione di un attuale e concerto interesse all’accogli-
mento del gravame y Necessità.
. In tema di sequestro preventivo, deve ritenersi
inammissibile, per difetto di interesse, l’impugna-
zione proposta avverso il provvedimento applicativo
della misura da parte di soggetto formalmente terzo il
quale, pur vantando la titolarità del bene sequestrato,
non dimostri di avere un attuale e concreto interesse
all’accoglimento del gravame, quale ravvisabile soltan-
to in presenza di elementi di prova tali che da esso non
potrebbe che derivare, come necessaria conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto alla restituzione del
medesimo bene. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 322; c.p.p.,
art. 322 bis; c.p.p., art. 568) (1)
(1) Per utili riferimenti relativamente ai soggetti legittimati al riesa-
me, si vedano Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2015, n. 20118, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. II, 1° settembre 2011,
n. 32977, in questa Rivista 2013, 238 secondo le quali l’interesse alla
proposizione della richiesta di riesame di una misura di sequestro
preventivo sussiste in capo all’imputato o all’indagato, quando vi sia
un interesse sulla possibilità del dissequestro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Del Luogo Franca ha proposto ricorso, in qualità di
terza interessata, nei confronti dell’ordinanza del Tribuna-
le del riesame di Napoli emessa in data 17 dicembre 2015,
con la quale veniva rigettata l’istanza di riesame proposta
avverso il decreto di sequestro preventivo della cassetta di
sicurezza n. 403 presso l’Agenzia 5 del MPS da Castiglione
Renato, indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 3 D.L.vo n.
74 del 2000 e dichiarato inammissibile il gravame proposto
da Del Luongo Franca.
Deduce il vizio di violazione di legge processuale, la-
mentando che il sequestro preventivo per equivalente
avesse ad oggetto una cassetta di sicurezza che, sebbene
intestata al f‌iglio, Castiglione Renato, indagato nel pro-
cedimento penale, custodiva, altresì, beni dell’istante; in
tal senso, espone di avere una delega ad accedere alla
cassetta f‌in dalla costituzione del rapporto contrattuale
(19 maggio 2008), e che, dalla schermata degli accessi
alla cassetta, identif‌icati da un codice, l’ultimo (in data
5 novembre 2015) risultasse operato proprio da essa ri-
corrente.
Lamenta l’erroneità dell’ordinanza impugnata, che ha
dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame sul
rilievo che, non avendo Castiglione Renato rinunciato al
gravame, l’eventuale accoglimento della richiesta di dis-
sequestro comporterebbe la restituzione dei beni all’in-
dagato, unico intestatario del contratto di deposito nella
cassetta di sicurezza ove i beni sono custoditi.
Espone, inoltre, che il Castiglione aveva rinunciato
parzialmente al gravame, in relazione ai beni strumentali
della società IGC, chiedendo la restituzione solo di parte
del contenuto della cassetta di sicurezza; peraltro, la pro-
prietà e la disponibilità dei gioielli è stata documentata
mediante la produzione di una dichiarazione del gioiellie-
re che, negli anni 90, aveva venduto i preziosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminare ed assorbente appare la questione con-
cernente la legittimazione alla proposizione del riesame in
capo alla ricorrente, non indagata, in quanto non titolare
della cassetta di sicurezza contenente i beni in sequestro.
I giudici del riesame hanno ritenuto determinante, per
negarne la legittimazione, e dichiarare l’inammissibilità
del gravame, il fatto che Del Luongo Franca non fosse la
titolare della cassetta di sicurezza, che nessuna prova aff‌i-
dabile sia stata fornita in merito alla provvista per l’acqui-
sto dei gioielli, e che, comunque, in caso di accoglimento
del ricorso, i beni dovrebbero essere restituiti a Costaglio-
la Renato, unico titolare della cassetta di sicurezza.
Al di là della sinteticità della formulazione, dunque, la
questione concerne il problema della legittimazione al ri-
esame e dell’interesse all’impugnazione.
2.1. Al riguardo, va evidenziato che l’art. 591, comma
1, lett. a), c.p.p., la cui lettura non può essere disgiunta
dall’art. 568, comma 4, c.p.p., sancisce l’inammissibilità
dell’impugnazione proposta “da chi non è legittimato o
non ha interesse”.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente,
e condivisibile, di questa Corte di Cassazione, formata-
si nei casi di divergenza tra titolarità e disponibilità del
bene, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro
preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame
del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed
attuale alla proposizione del gravame che, dovendo cor-

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