Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 14 Ottobre 2016, N. 43666 (C.C. 8 Settembre 2016)

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giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
immediato e non a quella, successiva, in cui la richiesta di
giudizio abbreviato è stata accolta (cfr. Cass., sez. VI, 22 no-
vembre 2012, n. 9088) ovvero che i termini di durata massi-
ma della custodia cautelare, nel caso di giudizio abbreviato
ammesso dopo il decreto che dispone il giudizio, si commi-
surano a quelli propri della fase del giudizio dibattimentale
per il periodo antecedente all’ordinanza ammissiva del rito
alternativo, e a quelli previsti per quest’ultimo in relazio-
ne al periodo successivo (cfr. Cass., sez. VI, 22 novembre
2012, n. 9088, rv 254582) ed ancora che i termini di durata
massima della custodia cautelare per la fase del giudizio
abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad
integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta
di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui si
dispone il giudizio abbreviato e non dall’emissione del de-
creto di f‌issazione dell’udienza di cui all’art. 458, comma 2,
c.p.p. (cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di
cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 OTTOBRE 2016, N. 44088
(UD. 2 MAGGIO 2016)
PRES. BRUNO – EST. DE GREGORIO – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. PETTINARO ED ALTRI
Cassazione penale y Declaratoria immediata di
cause di non punibilità y Relativamente al reato di
ingiuria y Inammissibilità del ricorso per cassazio-
ne y Intervenuta “abolitio criminis” y Rilevabilità.
. L’intervenuta “abolitio criminis” (relativa, nella spe-
cie, al reato di ingiuria) dev’essere rilevata, in sede di
cassazione, anche nel caso di ricorso inammissibile.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 594; c.p.p.,
art. 606; c.p.p., art. 609; c.p.p., art. 673) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2002, n.
39767, in questa Rivista 2004, 346. Nello stesso senso si veda inoltre
Cass. pen., sez. V, 27 agosto 2001, n. 31911, ivi 2002, 472. In senso
difforme si veda Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2016, n. 40290, in
questo stesso fascicolo, 2017, 75, che sostiene che l’inammissibilità
del ricorso in cassazione, qualunque ne sia la causa, preclude la pos-
sibilità di riconoscere e dichiarare l’intervenuta “abolitio criminis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di
Castrovillari in funzione d’Appello ha dichiarato inammis-
sibile l’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza
di primo grado, che li aveva condannati alla pena di giusti-
zia per più reati di ingiuria compiuti a Luglio 2006 ed aveva
disposto l’esecuzione del provvedimento di primo grado.
1. Avverso la decisione hanno proposto ricorso le dife-
se degli imputati, che con motivi sostanzialmente uguali
hanno lamentato la violazione di legge in riferimento ai
termini per proporre appello, poiché la sentenza aveva
considerato gli atti di appello fuori termine, ignorando che
questo scadeva di sabato e, quindi, doveva essere proroga-
to al successivo giorno lavorativo.
All’odierna udienza il P.G. dr.ssa Filippi ha concluso per
l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ma deve osservarsi che il reato di
ingiuria, unico per il quale i ricorrenti furono condannato,
è stato nelle more abolito con l’intervento legislativo del
D.L.vo 15 gennaio 2016.
1.1 In proposito deve citarsi il consolidato orientamen-
to di questa Corte, secondo il quale l’abolitio criminis deve
essere rilevata anche nel caso di ricorso inammissibile ed
indipendentemente dall’oggetto del gravame, anche alla
luce del principio della ragionevole durata del processo,
che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità,
che, come unico effetto, sposterebbe la pronuncia di abro-
gazione del reato alla fase esecutiva.
1.2 In tal senso, sez. V, sentenza n. 39767 del 27 settem-
bre 2002 c.c. (dep. 26 novembre 2002) Rv. 225702: La Corte
di cassazione deve rilevare la “abolitio criminis” sopravve-
nuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall’og-
getto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammis-
sibile. (Principio applicato dalla Corte con riguardo ad una
sentenza di applicazione della pena su richiesta). In senso
conforme: sez. V, sentenza n. 31911 del 16 marzo 2001 ud.
(dep. 27 agosto 2001) Rv. 220226. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 OTTOBRE 2016, N. 43666
(C.C. 8 SETTEMBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. ALMA – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. CHIAPPETTA
Misure cautelari personali y Estinzione y Ter-
mini di durata massima della custodia cautelare y
Regresso del processo ad altra fase o grado y Nel
momento in cui il giudice dell’udienza preliminare
dispone la trasmissione degli atti al P.M. y Per l’e-
missione del decreto di citazione a giudizio y Nuova
decorrenza dei termini di durata massima della cu-
stodia cautelare y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Il provvedimento con il quale il giudice dell’udienza
preliminare disponga, ai sensi dell’art. 33 sexies c.p.p.,
la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’e-
missione del decreto di citazione a giudizio a norma
dell’art. 552 c.p.p. non comporta regressione del proce-
dimento ad una diversa fase procedimentale e non dà
luogo, quindi, ad una nuova decorrenza dei termini di
durata massima della custodia cautelare, quale previ-
sta dall’art. 303, comma 2, c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 33 sexies; c.p.p., art. 303; c.p.p., art. 552) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2001, n.
20080, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Sulla decorrenza dei
termini della custodia cautelare si veda Cass. pen., sez. II, 17 luglio
2006, n. 24498, in questa Rivista 2007, 533.

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