Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 18 Ottobre 2016, N. 44108 (C.C. 12 Maggio 2016)

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giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
del 2005 (ius superveniens sfavorevole, correlato ai conte-
nuti della decisione quadro del 2002) possa avere inf‌luen-
za su tale condizione, posto che l’estradizione è fenomeno
che involge il rapporto tra stati, che resta regolamentato
dall’atto in base al quale è stata disposta (le norme appli-
cabili risultano essere quelle vigenti nei rapporti tra stati
all’atto della consegna). Il tema da esplorare, escludendosi
il rilievo della richiesta di def‌inizione con rito abbreviato,
formulata solo dopo il diniego della eccezione sulla pro-
cedibilità e non interpretabile, pertanto, come rinunzia
alla clausola di specialità (sul tema, sez. I n. 14005 del 22
febbraio 2007, rv 236435) è, al più, rappresentato dal fatto
che prima della def‌inizione del giudizio di secondo grado
(def‌inito nel febbraio 2015) si è prodotto un mutamento
dell’assetto giuridico regolativo del rapporto tra stati, posto
che sia l’Italia che la Repubblica Ceca (dal gennaio 2014)
hanno dato attuazione ai contenuti della decisione-quadro
del 2002. È evidente che tale tema andava scrutinato nel
giudizio di merito, con pieno esercizio delle facoltà di di-
fesa tecnica (o nell’eventuale nuovo giudizio nei confronti
del Licciardi, da ritenersi astrattamente possibile ai sensi
dell’art. 345 c.p.p.). Vanno tuttavia fornite, per il rilievo del
tema, alcune indicazioni su simile ipotesi. In particolare,
va escluso che la domanda di estradizione che ha dato luo-
go alla consegna del Licciardi, avvenuta nel 1999, possa
“recepire” gli effetti, sfavorevoli per l’imputato, di un mu-
tamento del quadro normativo sovranazionale (in rappor-
to alla deroga alla clausola di specialità, intervenuta - per
quanto riguarda la Repubblica Ceca - solo nel 2014). Al di
là dei principi generali del sistema, per cui i mutamenti
del quadro normativo in un istituto dalla natura «mista»
quale quello delle condizioni di procedibilità sono preclusi
in danno dell’imputato, giova precisare che è la stessa de-
cisione quadro del 2002 a prevedere, in via generale (art.
32), che le richieste di estradizione ricevute da uno stato
membro anteriormente al 1 gennaio 2004 continueranno
ad essere disciplinate dagli strumenti antecedenti (si veda,
sul tema, la decisione Corte di Giustizia UE del 12 agosto
2008 nel caso Goicoechea), in ciò escludendo la retroatti-
vità delle previsioni innovative contenute negli articoli pre-
cedenti alle domande ancora pendenti o ai provvedimenti
di consegna già emessi. Peraltro, la eventuale ultrattività
delle disposizioni regolatrici antecedenti (anche per ri-
chieste successive al 1 gennaio 2004) risulta ancorata alla
volontà del singolo stato che - sempre ai sensi dell’art. 32
della Dec. quadro - può esprimere e notif‌icare la volontà,
quale stato dell’esecuzione, di trattare le richieste relative
a reati commessi prima di una determinata data confor-
memente al sistema di di estradizione applicabile anterior-
mente al 1 gennaio 2004 (per quanto riguarda l’Italia, si è
ritenuto di continuare ad applicare gli strumenti previgenti
per tutti i reati commessi prima del 7 agosto 2002, per le
domande di estradizione passiva, ai sensi dell’art. 40 della
Dunque è del tutto da escludersi una teorica «soprav-
venienza» della condizione di procedibilità, rappresentata
dalla deroga di cui all’art. 27 comma 2 lett. c dec. quadro,
in corso di causa e il mutato scenario sovranazionale può
esclusivamente regolamentare la proposizione di una nuo-
va domanda da parte dello Stato italiano verso la Repub-
blica Ceca.
Da ciò deriva che:
a) la condizione giuridica del Licciardi, nel presente
procedimento, è regolamentata ai sensi dell’art. 14 della
Convenzione Europea di estradizione, con piena appli-
cabilità della clausola di specialità, per cui va rilevata
l’assenza di condizione di procedibilità con annullamento
delle decisioni di merito e trasmissione degli atti al Pub-
blico Ministero ;
b) l’avvenuto ingresso della Repubblica Ceca nella UE e
il recepimento della Decisione Quadro del 2002 (a far data
dal 1 gennaio 2014) rende possibile la presentazione di nuo-
va richiesta per il fatto oggetto del presente procedimento, i
cui effetti risultano disciplinati dalle norme di adeguamen-
to poste nella legislazione interna del paese richiesto.
Per tali motivi vanno annullate senza rinvio, per assen-
za di condizione di procedibilità, sia la decisione impugna-
ta che quella emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in
data 13 maggio 2013, come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 OTTOBRE 2016, N. 44108
(C.C. 12 MAGGIO 2016)
PRES. BRUNO – EST. GUARDIANO – P.M. FIMIANI – RIC. DENAMI
Misure cautelari personali y Estinzione y Termini
di durata massima della custodia cautelare y Am-
missione dell’imputato al giudizio abbreviato y De-
correnza dei termini y Dies a quo y Individuazione.
. In tema di durata massima della custodia cautelare,
qualora, a seguito della pronuncia del decreto che di-
spone il giudizio immediato, l’imputato abbia chiesto
e ottenuto, ai sensi dell’art. 458 c.p.p., l’ammissione al
giudizio abbreviato, il termine relativo alla fase delle
indagini preliminari va calcolato con riferimento alla
data in cui è stato emesso il decreto di giudizio imme-
diato, tenendosi conto, ove ne ricorrano le condizioni,
anche dell’eventuale prolungamento previsto dall’art.
303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, non computabile, inve-
ce, nel calcolo dei termini previsti dal comma 1, lett.
b bis, del medesimo art. 303 c.p.p. per il giudizio ab-
breviato, la cui decorrenza coincide con la data dell’or-
dinanza con la quale detto giudizio è stato disposto.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 303; c.p.p., art. 458) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 25 febbraio 2013,
n. 9088, in questa Rivista 2014, 396 e Cass. pen., sez. un., 28 luglio
2011, n. 30200, ivi 2011, 533.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del Ri-
esame di Milano, adito ex art. 310, c.p.p., in parziale acco-
glimento dell’appello proposto avverso l’ordinanza con cui il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mi-
lano, in data 8 febbraio 2016, aveva disposto la sospensione

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