Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 24 Ottobre 2016, N. 44727 (C.C. 15 Luglio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
LEGITTIMITÀ
nemmeno nella legge delega del nuovo codice di rito (L. n.
81/1987), posto che la direttiva n. 99 dell’art. 2 nulla preve-
deva in tal senso. Né può risultare dirimente il fatto che lo
stesso art. 629 consenta la revisione della condanna a pena
eseguita od estinta. È invero arbitrario inferire da tale in-
dicazione la volontà del legislatore di delimitare l’ambito
oggettivo dell’impugnazione straordinaria, piuttosto che
l’intenzione di rimarcare in ogni caso la sussistenza di un
(comunque necessario) interesse del condannato a rimuo-
vere il giudicato a risarcimento morale di una condanna
“ingiusta”. Insomma, come ha avuto modo di sottolineare il
giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 28/1969), l’intenzione
di assicurare l’alto valore etico della tutela dell’innocente.
2.5.2 Parimenti non è possibile ricavare dal testo del-
l’art. 631 c.p.p. argomenti contrari alle conclusioni qui pro-
pugnate. Se è vero infatti che agli effetti penali l’imputato
è già stato prosciolto, è altrettanto vero che ciò è avvenuto
per una causa diversa da quelle elencate negli artt. 529 e
530 c.p.p., che altrimenti non sarebbe stato possibile affer-
mare la sua responsabilità ai f‌ini civili. E se l’assenza delle
condizioni previste dai due articoli menzionati è il presup-
posto per la condanna agli effetti civili, la dimostrazione
che l’imputato doveva essere prosciolto per una causa di-
versa da quella invece riconosciuta è logico presupposto
per la rimozione giudicato, anche agli effetti civili.
2.5.3 Non può poi condividersi l’argomentazione svilup-
pata dalla Corte territoriale per cui il prosciolto ingiusta-
mente condannato agli effetti civili non sarebbe invero pri-
vo di tutela, potendo comunque ricorrere all’istituto della
revocazione civile previsto dall’art. 395 c.p.c., apparendo, a
tacer d’altro, impraticabile, in difetto di una espressa previ-
sione normativa e stante il principio di tassatività dei mezzi
di impugnazione, l’ipotesi della revoca della sentenza pro-
nunziata dal giudice penale da parte di quello civile. Né, dai
diversi e più ristretti limiti che caratterizzano il suddetto
istituto, può ricavarsi eventualmente argomento fondato
sulla disparità di trattamento riservata al danneggiato a se-
conda che l’azione risarcitoria venga esercitata nella sede
propria o in quella penale. Infatti, innovando profondamen-
te la disciplina previgente, il codice del 1988 ha attribuito
a quest’ultimo il monopolio sulla scelta della sede in cui
vedere accertate le proprie pretese. Scelta che implica l’ac-
cettazione delle regole proprie del rito opzionato.
3. In conclusione deve essere affermato il principio per
cui è ammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi
dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del
giudice dell’appello che abbia prosciolto l’imputato per l’in-
tervenuta prescrizione del reato confermando contestual-
mente la condanna dello stesso al risarcimento del danno
nei confronti della parte civile. Conseguentemente l’ordi-
nanza impugnata, che a tale principio non si è attenuta,
deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla
Corte d’Appello di Perugia per nuovo esame della richiesta
del ricorrente, fermo restando che l’astratta ammissibilità
della stessa ai sensi dell’art. 629 c.p.p. non esime il nuovo
giudice dal valutare la sua ammissibilità in concreto in ri-
ferimento alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt.
630, 631, 632, 633 e 641 dello stesso codice. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 24 OTTOBRE 2016, N. 44727
(C.C. 15 LUGLIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. SANDRINI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. CIANCIMINO
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Esigenze cautelari y Differenti dal pe-
ricolo di fuga y Individuazione y Fattispecie in tema
di adozione della misura cautelare in relazione al
ritenuto pericolo della reiterazione delle condotte
criminose.
. La misura cautelare del divieto di espatrio è appli-
cabile anche con riferimento ad esigenze cautelari
diverse dal pericolo di fuga (principio affermato, nella
specie, con riferimento ad un caso in cui la misura era
stata adottata in relazione al ritenuto pericolo di rei-
terazione delle condotte criminose, avuto riguardo ai
legami che ci sarebbero stati tra l’imputato ed ambien-
ti criminali operanti all’estero). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 274; c.p.p., art. 280; c.p.p., art. 281) (1)
(1) Nello stesso senso si esprimono Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2016,
n. 18745, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
VI, 12 ottobre 2015, n. 40978, in questa Rivista 2016, 502, con nota
di G. TODARO, Motivazione dell’ordinanza cautelare e poteri del
tribunale del riesame alla luce della L. n. 47 del 2015: un primo va-
glio della Suprema Corte. Per utili riferimenti sull’argomento si veda
inoltre Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2014, n. 3503, ivi 2015, 489.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2016 il Tribunale
di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha con-
fermato l’ordinanza emessa il 17 dicembre 2015 con cui la
Corte d’Appello di Palermo aveva applicato a Ciancimino
Massimo la misura cautelare del divieto di espatrio a se-
guito della condanna alla pena di anni 3 di reclusione e €
20.000 di multa, pronunciata dalla medesima Corte terri-
toriale con sentenza 16 ottobre 2015 per le violazioni della
disciplina delle armi e degli esplosivi consistite nella de-
tenzione, porto, trasporto e cessione di 30 kg di materia-
le esplodente, commesse dal Ciancimino f‌ino al 22 aprile
2011. Ritenuto assorbito il giudizio sulla sussistenza di gra-
vi indizi di colpevolezza dalla duplice condanna di merito
pronunciata in primo e in secondo grado, il Tribunale va-
lorizzava, agli effetti della sussistenza del pericolo di reci-
diva, le gravi modalità del fatto, accertato a seguito della
scoperta dell’ingente quantità di materiale esplodente pre-
sente nell’abitazione di Palermo dell’imputato (e che la pe-
rizia espletata nel giudizio di merito aveva ritenuto idoneo
a cagionare l’esplosione di un intero isolato del quartiere)
su segnalazione dello stesso Ciancimino, in occasione del
fermo disposto a suo carico dalla DDA di Palermo per il
delitto di calunnia in danno di Giovanni De Gennaro; il
Tribunale rilevava che l’imputato aveva ripetutamente di-
chiarato il falso circa l’origine del materiale sequestrato,
asseritamente recapitatogli da ignoti in orario notturno,
confezionato in un pacco lasciato sull’uscio della sua abi-
tazione di Palermo (secondo la prima versione offerta dal

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