Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 8 Novembre 2016, N. 46707 (C.C. 3 Ottobre 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 8 NOVEMBRE 2016, N. 46707
(C.C. 3 OTTOBRE 2016)
PRES. PALLA – EST. PISTORELLI – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. PANIZZI
Revisione y Provvedimenti impugnabili y Sentenza
di estinzione del reato y Per sopravvenuta prescri-
zione y Con conferma delle statuizioni civili y Am-
missibilità.
. È ammissibile la richiesta di revisione proposta avver-
so la pronuncia del giudice d’appello che, nel dichiara-
re l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione,
confermi, in applicazione dell’art. 578 c.p.p., la con-
danna dell’imputato al risarcimento dei danni in favo-
re della parte civile. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 578;
c.p.p., art. 629; c.p.p., art. 630) (1)
(1) In senso difforme si sono espresse Cass. pen., sez. III, 16 giugno
2011, n. 24155, in questa Rivista 2013, 111 e Cass. pen., sez. V, 25 gen-
naio 2011, n. 2393, ivi 2012, 458 , secondo le quali non è suscettibile
di revisione la sentenza che dichiari l’estinzione del reato, confer-
mando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Ancona
ha dichiarato inammissibile ex art. 634 in riferimento all’art.
629 c.p.p., in quanto proposta avverso una sentenza di pro-
scioglimento, l’istanza di revisione proposta da Panizzi Giu-
liano avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di
Bologna, in parziale riforma della pronunzia di primo grado,
ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per
intervenuta prescrizione in riferimento al reato di bancarotta
impropria semplice - così riqualif‌icata l’originaria contesta-
zione di bancarotta fraudolenta, reato per cui il Panizzi era
stato condannato in prime cure - confermando, seppure rimo-
dulandole, le statuizioni civili adottate dal Tribunale.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Panizzi a mezzo del
proprio difensore articolando due motivi. Con il primo de-
duce violazione di legge, lamentando in tal senso che la
Corte territoriale avrebbe errato a ritenere inammissibile
l’istanza di revisione in quanto proposta avverso una sen-
tenza di proscioglimento. Secondo il ricorrente, infatti,
una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 629 e
634 c.p.p. imporrebbe di estendere l’operatività dell’isti-
tuto anche alle sentenze di proscioglimento non piena-
mente liberatorie, in quanto, muovendo in ogni caso da
un accertamento di responsabilità, contengano statuizioni
fortemente pregiudizievoli per il prosciolto come nel caso
di specie in cui nei confronti del Panizzi è stata pronun-
ziata condanna generica al risarcimento dei danni ed al
pagamento di una provvisionale. Con il secondo motivo il
ricorrente solleva in via subordinata eccezione di illegit-
timità costituzionale del menzionato art. 629 c.p.p. nella
parte in cui non consente la proposizione dell’istanza di
revisione avverso le pronunzie che, nel dichiarare l’estin-
zione del reato per intervenuta prescrizione, confermino
le statuizioni civili a carico del prosciolto, per violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., nonché dell’art. 4 comma 2 del Set-
timo Protocollo alla CEDU quale parametro interposto ex
art. 117 Cost. Il 15 settembre 2016, inf‌ine, il difensore del
Panizzi ha depositato memoria di replica alle conclusioni
del P.G. confutandone le argomentazioni svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. In particolare è fondato il primo motivo di ricorso,
il cui accoglimento comporta l’assorbimento del secondo.
2.1 Come ricordato nel provvedimento impugnato che
alla stessa si è ispirato, la giurisprudenza di questa Corte
si è effettivamente consolidata nel senso dell’inammissi-
bilità della richiesta di revisione della sentenza def‌initiva
di proscioglimento anche quando non pienamente libera-
toria, come nel caso in cui, rilevata l’estinzione del reato
agli effetti penali, il giudice dell’impugnazione confermi le
statuizioni civili adottate in prime cure (sez. VI, n. 4231/93
del 30 novembre 1992, Melis, Rv. 193457; sez. V, n. 2393/11
del 2 dicembre 2010, Pavesi, Rv. 249781; sez. III, n. 24155
del 3 marzo 2011, Bernardelli, Rv. 250631; sez. II n. 8864
del 23 febbraio 2016, Martelli, non massimata). È peraltro
opinione del Collegio che tale orientamento meriti di esse-
re rivisitato alla luce delle obiezioni svolte dal ricorrente.
2.2 L’art. 629 c.p.p. stabilisce che è ammessa in ogni
tempo, a favore dei condannati e nei casi determinati
dalla legge, la revisione delle sentenza di condanna e dei
decreti penali; facoltà poi estesa alle sentenze emesse
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con L. 12 giugno 2003. Non è
dunque in dubbio che la revisione sia un mezzo, sia pur
straordinario, di impugnazione e che essa sia dunque sog-
getta al principio di tassatività di cui all’art. 568 comma 1
c.p.p. Ed è altrettanto indiscutibile che, riguardando l’art.
629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna e di patteggia-
mento, quelle di proscioglimento non siano suscettibili di
revisione, come per l’appunto costantemente ribadito da
questa Corte (per il principio generale ex multis sez. V, n.
15973 del 24 febbraio 2004, Decio, Rv. 228763).
2.3 Ciò che non appare condivisibile è invece ritene-
re che la sentenza di proscioglimento non possa essere
sottoposta a revisione qualora con la stessa si sia provve-

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