Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 3 Ottobre 2016, N. 41432 (Ud. 21 Luglio 2016)

Pagine48-52
48
giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
che il termine di impugnazione, stabilito in quindici giorni
dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti
emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio,
decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza
della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla sca-
denza del termine legale di trenta giorni, in caso di moti-
vazione differita e depositata entro tale termine, restando
irrilevante l’eventualità che il giudice abbia irritualmente
stabilito un termine più ampio per il deposito della sud-
detta motivazione; in detto ultimo caso il termine di quin-
dici giorni decorrerà dalla comunicazione o notif‌icazione
dell’avviso di deposito del provvedimento alle parti legitti-
mate all’impugnazione.
Nel caso in esame, quindi, il Giudice di pace - come
correttamente rilevato dal Giudice di appello - non avreb-
be potuto riservare il termine per il deposito della motiva-
zione ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p.; ne discende
che, benché la sentenza fosse stata notif‌icata al Rugiano
Dima Domenico ed al difensore in data 15 settembre 2014
- a fronte di sentenza emessa in data 19 maggio 2015 e
depositata in data 11 agosto 2014 - in ogni caso il termine
di giorni trenta per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585
comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), c.p.p., era decorso in
data 15 ottobre 2014, con conseguente declaratoria della
tardività dell’appello, depositato il 29 ottobre 2014 ex art.
582, comma 2, c.p.p.
Non sfugge a questo Collegio il diverso orientamen-
to di cui alla sentenza della sez. V, n. 40037 del 10 luglio
2014, Rv. 260301, che, al contrario, ha considerato come il
Giudice di pace possa autoassegnarsi un termine diverso
e maggiore, alla luce dell’art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000
n. 274, con la conseguente applicabilità dei termini di
impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p. per le sentenze
del Tribunale e della Corte di Appello; ciò in quanto, come
si legge in motivazione, il citato art. 2 viene interpreta-
to come norma che consente una automatica integrazio-
ne con le norme del codice di procedura penale, a meno
che le norme richiamate non risultino in contrasto con i
principi della materia “integrata”, ed a meno che l’applica-
zione integrativa non sia - in relazione a determinati isti-
tuti - espressamente esclusa dalla norma di rinvio. Poiché
l’art. 544 comma 3, c.p.p. non rientra tra le norme di cui è
esclusa espressamente l’applicazione, non essendo elen-
cata nell’art. 2 citato, comma 1, lett. da a) ad l), né la sua
applicabilità alle impugnazioni delle sentenze del Giudice
di pace contrasta in alcuna maniera con i principi regola-
tori della materia, ne deriva - secondo detta sentenza - che
il Giudice di pace possa legittimamente autoassegnarsi un
diverso e maggiore termine di quello previsto dall’art. 32
D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
In realtà deve osservarsi come, nel procedimento di-
nanzi al Giudice di pace, il ricorso all’art. 544, comma 3,
c.p.p., sulla base della clausola prevista dall’art. 2 D.L.vo
n. 274 del 2000 - secondo cui “Nel procedimento davanti
al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal pre-
sente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le nor-
me contenute nel codice di procedura penale” non appare
possibile proprio perchè manca il presupposto per l’ope-
ratività di tale clausola, presupposto costituito dalla man-
canza di disciplina specif‌icamente dettata relativamente
a taluno aspetto del procedimento dinanzi al Giudice di
pace. Ed infatti la previsione dell’art. 32 del D.L.vo n. 274
del 2000 prevede che il Giudice di pace detti a verbale la
motivazione - ciò, evidentemente, in relazione alla ten-
denziale semplicità delle decisioni ad esso demandate ed
alle esigenze di celerità della sua giurisdizione - con la
conseguenza che la possibilità di depositare la motivazio-
ne nel più lungo termine di quindici giorni già involge la
considerazione della previsione di una maggiore comples-
sità motivazionale. Ne consegue che, di tutta evidenza, lo
stesso legislatore, all’art. 32 citato, ha già normativamente
contemplato sia la regola della motivazione contestua-
le - basata sulla tendenziale semplicità delle sentenze di
competenza del Giudice di pace - sia la possibilità di un
più lungo termine, pari e non superiore a giorni quindici,
nel caso di sentenza più complesse. Dal che deriva come
non possa esservi spazio alcuno per un ulteriore prolun-
gamento dei termini attraverso il meccanismo operativo
derivante dall’applicazione dell’art. 544, comma 3, c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deri-
va la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al pagamento della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 3 OTTOBRE 2016, N. 41432
(UD. 21 LUGLIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. D’AVIGO – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. NIFO
SARRAPOCHIELLO ED ALTRI
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Atti introduttivi y Impedimento a comparire del
difensore y Impedimento dovuto a serie ragioni di
salute y Obbligo di nominare un sostituto proces-
suale y Esclusione.
. L’impedimento del difensore a comparire in udienza
dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute,
debitamente documentate e tempestivamente comu-
nicate, non comporta l’obbligo di nominare un sosti-
tuto processuale o di indicare le ragioni della manca-
ta nomina. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il
provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato
l’istanza di rinvio dell’udienza motivandola esclusiva-
mente sulla mancata designazione, da parte del difen-
sore impedito, del sostituto processuale). (c.p.p., art.
102; c.p.p., art. 420 ter) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento è la giurispru-
denza maggioritaria; si vedano Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2015, n.
25501, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I,
22 febbraio 2012, n. 6907, in questa Rivista 2013, 583. In senso diffor-
me si esprime tuttavia, con recente pronuncia, Cass. pen., sez. VI,
11 marzo 2016, n. 10157, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna,
che sottolinea che il legittimo impedimento del difensore impone il
rinvio del procedimento.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT