Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 18 Ottobre 2016, N. 44099 (Ud. 16 Giugno 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
CONTRASTI
nelle sue fondamenta e impedito dalla espunzione della
f‌igura del reato dall’ordinamento penale in virtù del feno-
meno abolitivo.
Non riconoscendosi tale potestà accertativa al giudice
penale, neppure ai f‌ini civili, e conseguentemente negan-
dosi l’accesso della parte civile nel processo penale a tute-
la di detti interessi, deve contestualmente escludersi che
si perfezioni, nel giudizio instaurato per dare completezza
alla verif‌ica delle censure della parte civile, l’accertamen-
to destinato a produrre eff‌icacia di giudicato nel giudizio
civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p.
La già costituita parte civile potrà, dunque, adire ex
novo il giudice nella sede naturale per la tutela degli inte-
ressi risarcitori senza incontrare preclusioni.
14. Tutto ciò premesso, principi sopra illustrati possono
essere così riassunti:
“In caso di sentenza di condanna relativa a un reato
successivamente abrogato e qualif‌icato come illecito ci-
vile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del
D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazio-
ne, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che
concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione,
viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di
condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le di-
sposizioni e i capi che concernono gli interessi civili”.
15. Con riferimento al caso di specie, il ricorso deve tro-
vare soluzione nell’annullamento senza rinvio della sen-
tenza impugnata, di condanna per il reato di danneggia-
mento non aggravato, perchè tale fatto non è più previsto
dalla legge come reato, con conseguente revoca anche dei
capi della sentenza concernenti gli interessi della parte
civile. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 OTTOBRE 2016, N. 44099
(UD. 16 GIUGNO 2016)
PRES. BRUNO – EST. CATENA – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. DIMA
Impugnazioni penali in genere y Termini y Verso
le sentenze del Giudice di pace y Ex art. 32, comma
4 del D.L.vo n. 274/2000 y Termine entro il quale
devono essere depositate le motivazioni y Termine
di proposizione dell’impugnazione y Individuazione
y Inderogabilità y Sussistenza.
. In tema di impugnazione avverso le sentenze del giu-
dice di pace, attesa la inderogabilità del termine di 15
giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
D.L.vo n. 274/2000, devono essere depositate le motiva-
zioni, l’impugnazione dev’essere in ogni caso proposta
entro trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b, c.p.p.),
dalla scadenza di detto termine, ovvero, qualora esso
non sia rispettato o la parte privata interessata non sia
stata presente, dalla data di notif‌ica dell’avviso previ-
sto dall’art. 548 c.p.p. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 28 agosto
2000, n. 274, art. 32; c.p.p., art. 548; c.p.p., art. 585) (1)
(1) La questione affrontata dalla Suprema Corte è controversa. Nel-
lo stesso senso della pronuncia espressa in massima si vedano Cass.
pen., sez. V, 28 febbraio 2014, n. 9832, in Ius&Lex dv n. 2/2016, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2012, n. 11656, ibidem. In senso
difforme si veda Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2014, n. 40037, in
questa Rivista 2016, 307, che sottolinea come il giudice di pace possa
autoassegnarsi un termine diverso e maggiore per il deposito della
motivazione, stante il disposto normativo di cui all’art. 2 del citato
D.L.vo n. 274/2000, con la conseguente applicabilità dei termini di
impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p. per le sentenze del Tribu-
nale e della Corte di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovil-
lari in composizione monocratica, in funzione di giudice
di appello, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal
difensore della costituita parte civile avverso la sentenza
emessa dal Giudice di pace di Rossano che, in data 19 mag-
gio 2014, aveva assolto l’imputata dal reato a lei ascritto, di
cui agli artt. 594 e 612 c.p., perchè il fatto non costituisce
reato, ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p.
2. Con ricorso il difensore della costituita parte civile
Dima Ruggiano Domenico, Avv.to Francesco Bianco, mu-
nito di procura speciale, ricorre per violazione di legge, ai
sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione alla ritenuta
perentorietà del termine di giorni quindici per il deposito
delle sentenza, ai sensi dell’art. 32 D.L.vo 274/2000, con
conseguente inapplicabilità dell’art. 544, comma 3, c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di
impugnazioni (sez. V, sentenza n. 9832 dell’8 gennaio 2014,
Rv. 262737; sez. V, sentenza n. 43493 del 28 maggio 2014,
Rv. 2629; sez. V, sentenza n. 11656 del 24 febbraio 2012, Rv.
252963), la previsione di cui all’art. 32 del D.L.vo 28 agosto
2000, n. 274 - per la quale il Giudice di pace deve deposita-
re la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti
a verbale - implica che quest’ultimo non possa autoasse-
gnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal
predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto
all’art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare
applicazione l’art. 2 del citato D.L.vo, che prevede l’esten-
sione delle norme del codice di rito nei procedimenti in-
nanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente
stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni
caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presen-
ti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della
sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nono-
stante l’assegnazione di uno maggiore e, per le parti non
presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza
oltre il quindicesimo giorno, dall’epoca della notif‌icazione
ex art. 548 c.p.p.
Il condiviso arresto di questa sezione ha già rilevato
come detto indirizzo sia in linea con la pronuncia della
Cass. sez. un., n. 21039/2011, che - in riferimento alla
sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito
dell’udienza preliminare, per il deposito della quale è pure
previsto un unico termine di trenta giorni - ha affermato

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