Corte di Cassazione Penale sez. I, 15 luglio 2016, n. 30244 (ud. 25 gennaio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
tazione un unico processo (per una lontana applicazione
dell’art. 40, al caso di domande proposte da conducenti
tamponati si, si veda Cass. n. 645 del 1967, cit.)».
Il Collegio intende qui ribadire la validità di questa
ricostruzione del signif‌icato del primo comma dell’art. 40
c.p.c. Ne segue la giustif‌icazione della fondatezza del con-
f‌litto pure opinata dal Pubblico Ministero.
Si deve, infatti considerare che - fermo, naturalmente,
che la ragione di connessione fra le due cause non era ri-
conducibile alle ipotesi di connessione evocate dal terzo
comma dell’art. 40 ed evocate altresì nel sesto e settimo
comma della norma - nel caso di specie entrambe le cause,
in quanto regolate da una competenza per materia, non
avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente
davanti ad entrambi i giudici e segnatamente quella dinan-
zi al giudice di pace non avrebbe potuto proporsi davanti
al tribunale, sicché, pacif‌ico essendo che la rimessione al
tribunale della causa di competenza del giudice di pace
non poteva essere giustif‌icata dal citato settimo comma
dell’art. 40 c.p.c., non essendo la relazione di connessione
riconducibile alle norme evocate dal sesto comma, risulta
palese a maggior ragione che nemmeno il primo comma,
pur interpretato nel senso su indicato, avrebbe potuto giu-
stif‌icare la declinatoria della causa davanti a lui introdotta
da parte del giudice onorario.
Ne segue che, in accoglimento dell’istanza di conf‌lit-
to di competenza promossa dal Tribunale di Pistoia - che
bene era ammissibile, in quanto la controversia era rego-
lata da criterio di competenza per materia (sebbene con
limite di valore): Cass. sez. un. n. 15354 del 2015 - deve
dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Pistoia
in ordine alla causa attualmente iscritta al n. 717/2015 RG
del Tribunale di Pistoia a seguito di riassunzione del giu-
dizio già iscritto al n. 279/2012 RG dinanzi al medesimo
giudice di pace.
Ciò, sulla base del seguente principio di diritto: «In
tema di danni da circolazione stradale, nel caso in cui
nello stesso sinistro siano rimasti danneggiati due distin-
ti soggetti ed uno introduca contro i responsabili la do-
manda di risarcimento dei danni davanti al giudice di pace
in quanto rientrante nella sua competenza per materia
con limite di valore, ai sensi del secondo comma dell’art. 7
c.p.c., e l’altro davanti al tribunale in quanto riconducibile
alla sua competenza per materia perchè eccedente quel
limite, la connessione per il titolo esistente fra le due do-
mande non può giustif‌icare che il giudice di pace rimetta
la causa davanti a lui introdotta al tribunale, né ai sensi
del primo comma dell’art. 40 c.p.c. (in quanto tale norma
opera solo nelle ipotesi in cui la ragione di connessione sia
una di quelle indicate dagli artt. 31, 32, 34,35 e 36 c.p.c. e
con i limiti da esse indicate oppure se, ricorrendo ragioni
di connessione diverse da quelle indicate da dette norme,
entrambe le cause potevano essere proposte davanti allo
stesso giudice). Ne deriva che il tribunale davanti al quale
la causa su cui il giudice di pace ha declinato la competen-
za, essendo tale causa regolata da competenza per materia
sebbene con limite di valore, può elevare conf‌litto ai sensi
dell’art. 45 c.p.c.». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 15 LUGLIO 2016, N. 30244
(UD. 25 GENNAIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. DI GIURO – P.M. FLAMINI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. DEFILA
Reati militari y Peculato militare y Uso dell’auto di
servizio per il compimento del tragitto casa-uff‌icio
y Elemento materiale del reato di cui all’art. 215
c.p.m.p. y Sussistenza y Esclusione y Condizioni.
. Non è conf‌igurabile l’appropriazione, quale elemen-
to materiale del reato di peculato militare previsto
dall’art. 215 cod. pen. mil. pace, nell’uso da parte del
militare della vettura, a lui aff‌idata per gli spostamen-
ti di servizio nell’ambito del territorio di competenza,
per raggiungere la propria abitazione posta fuori dal
suddetto territorio poichè in tal caso, a differenza di
quanto avviene nell’ipotesi di utilizzo dell’auto per
motivi personali e privati, difetta l’interversione del
possesso ed il bene, benchè utilizzato in modo difforme
dalle disposizioni regolamentari in materia, non viene
sottratto alla sua normale destinazione giuridica, ma
rimane, in termini sostanziali e funzionali, nella sfera
di possesso dell’amministrazione militare. (c.p.m.p.,
art. 215; c.p., art. 314) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. VI, 20 giugno
2003, n. 27007, in Riv. pen. 2003, 983. Nel senso, invece, che la con-
dotta del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di un pubblico servizio
che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per f‌inalità atti-
nenti alla vita privata conf‌igura il reato di cui all’art. 314, comma 1,
c.p. in quanto realizza una condotta appropriativa di un bene della
pubblica amministrazione per la cui integrazione è suff‌iciente l’eser-
cizio da parte dell’agente di un potere uti dominus tale da sottrarre il
bene alla disponibilità dell’ente, v. Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2016,
n. 13038, in questa Rivista 2016, 389.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 marzo 2015 il G.u.p. del Tribuna-
le Militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei
confronti di Def‌ila Marco in ordine al delitto di peculato
militare continuato e aggravato al medesimo contestato,
per insussistenza del fatto.
Secondo l’ipotesi accusatoria l’imputato, Colonnello
della Guardia di Finanza, in due distinti periodi, corrispon-
denti alla durata dell’incarico di Comandante Provinciale di
Prato (sett. 2004 - lug. 2010) e, rispettivamente, di La Spezia
(dic. 2010 - sett. 2011), avendo la disponibilità di autovettu-
ra "alla persona", cioè legalmente aff‌idatagli per i suoi spo-
stamenti per motivi di servizio nel solo ambito del territorio
di competenza, corrispondente a quello provinciale, faceva
uso di tale mezzo per coprire il tragitto casa-uff‌icio, sebbene
la propria abitazione fosse situata a Lucca (o Camaiore),
cioè al di fuori del suddetto territorio - nel quale avrebbe
potuto fruire di un alloggio di servizio cui rinunciava - e a
circa una cinquantina di chilometri dalla sede istituzionale
di turno, così appropriandosi del relativo carburante e arre-
cando un danno complessivo all’Amministrazione Militare,
anche per l’usura dei veicoli e per l’impiego del personale
autista, di importo non inferiore a circa 66.000 Euro.

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