Corte di Cassazione Penale sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 51959 (ud. 24 novembre 2016)

Pagine231-234
231
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
e si cumulano fra loro - deve intendersi nel senso che
la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto
di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma
delle due scansioni operative per l’irrogazione della
sanzione amministrativa, senza che abbia alcuna inci-
denza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale tra-
smissione anticipata degli atti di competenza da parte
dell’organo accertatore. (nuovo c.s., art. 203; nuovo
c.s., art. 204) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 9 giugno 2009, n. 13303, in questa
Rivista 2010, 450.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Emilio Grimaldi propone ricorso per cassazione contro
UTG Prefettura di Salerno, che non resiste con controricor-
so, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2609/2013
del 15 ottobre 2013 che ha respinto l’appello a sentenza del
G.P., che aveva rigettato l’opposizione ad o.i. per violazione
dell’art. 156 VI e VIII c.d.s.. La sentenza, premesso che gli
originari motivi di opposizione erano riferiti alla insuff‌icien-
te specif‌icazione degli estremi della violazione, alla omessa
riserva di spazi di libero parcheggio, alla illegittimità della
sanzione elevata da ausiliari del traff‌ico, alla mancanza di
f‌irma in calce al verbale, alla omessa specif‌icazione del no-
tif‌icante, alla carenza di motivazione della o.i. ed alla sua
intempestività dopo 171 giorni dalla trasmissione del verba-
le, mentre in appello la censura riguardava difetti di moti-
vazione e violazione dei termini degli artt. 203 e 204 c.d.s.,
statuiva l’infondatezza delle doglianze. Il ricorso denunzia:
1) violazione degli artt. 203, 204 c.d.s., 155 c.p.c., 2963 c.c.,
omesso esame di fatto decisivo per avere il giudice di appel-
lo ritenuto non rilevante la violazione del termine interme-
dio di 120 giorni dalla ricezione degli atti.
La censura ripropone la questione già affrontata e ri-
solta dalla sentenza che ha concluso nel senso che l’in-
giunzione era stata emessa nei 180 giorni dalla trasmis-
sione degli atti, effettuata il 29 febbraio 2008 mentre la
sanzione era stata irrogata il 18 agosto 2008. In particolare
la sentenza ha statuito che, ove sia applicabile la discipli-
na introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214
del 2003, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis
dell’art. 204 c.d.s., secondo cui i termini sono perentori
e si cumulano fra loro, deve intendersi nel senso che la
cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usu-
fruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due
scansioni operative, senza che abbia incidenza sul compu-
to totale dei 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata
degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.
Va, però, osservato che i 180 giorni complessivi non de-
corrono dalla trasmissione degli atti e nella specie non è
contestato che il verbale fu notif‌icato iI 25 novembre 2007,
il ricorso al prefetto fu assunto al protocollo del comando
accertatore il 22 gennaio 2008 e trasmesso al prefetto il 29
febbraio 2008. e che solo il 25 settembre 2008 fu notif‌icata
l’o.i. datata 18 agosto 2008. Donde l’accoglimento del ricor-
so e la decisione nel merito con l’accoglimento dell’opposi-
zione e la condanna alle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 DICEMBRE 2016, N. 51959
(UD. 24 NOVEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. SERRAO – P.M. TAMPIERI (DIFF.) – RIC. MANCA
Reato y Estinzione (cause di) y Prescrizione y Rad-
doppio dei termini y Omicidio colposo plurimo y Ag-
gravato dalla violazione delle norme sulla circola-
zione stradale o sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro y Applicabilità y Limiti.
. Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dal-
l’art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all’ipo-
tesi di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen., trova
applicazione limitatamente alle fattispecie di omicidio
colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 589, comma primo e
2 cod. pen. (c.p., art. 157; c.p., art. 589) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2013, n. 23944,
in Riv. pen. 2014, 229.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distacca-
ta di Sassari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato li-
mitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza di
condanna pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania
nei confronti di Manca Mariangela, ritenuta colpevole del
delitto di cui all’art. 589, commi 1 e 3, c.p. per avere ca-
gionato per colpa la morte delle f‌iglie minori Pilu Clara
Lucia e Pilu Daniela in Tempio Pausania il 7 dicembre
2006. All’imputata si era contestato di essersi allontanata
dall’abitazione dalle ore 17:00 alle ore 18:20, lasciandovi
sole le f‌iglie dell’età di quattro e tre anni, dopo aver acceso
la stufa a legna; le minori erano decedute per intossicazio-
ne acuta da monossido di carbonio in quanto la vicinanza
della stufa con materiale altamente inf‌iammabile aveva
sviluppato un incendio all’interno dell’abitazione; l’in-
cendio aveva interessato per primo il divano posizionato
accanto alla stufa, composto di poliuretano espansoI che
aveva generato una rilevante quantità di fumi con monos-
sido di carbonio.
2. Il giudice di primo grado, la cui ricostruzione del fat-
to è stata confermata dal giudice di appello, aveva accer-
tato che l’imputata era uscita dall’abitazione chiudendola
a chiave dall’esterno e lasciando all’interno in soggiorno
la stufa a legna accesa, posizionata accanto ad un diva-
no. Uno stendibiancheria a raggiera con indumenti era
posto sulla canna fumaria della stufa e nei pressi vi era
una confezione di diavolina e di f‌iammiferi, ossia mate-
riali inf‌iammabili la cui vicinanza era stata determinante
per l’innescarsi dell’incendio. Era stata la stessa imputata,
quando era rientrata a casa verso le 18:20, ad accorgersi
dell’accaduto. L’allontanamento era motivato dall’uscita
da scuola della f‌iglia di sette anni; per compiere il tragitto
di andata e ritorno dalla casa alla scuola erano necessari 6
minuti e 42 secondi, l’imputata si era trattenuta per 15/20
minuti davanti alla scuola con altre mamme.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT