Corte di Cassazione Penale sez. IV, 26 maggio 2016, n. 22164 (ud. 22 aprile 2016)

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di contrasto al fenomeno del contrabbando, l’ingerenza nel
diritto del ricorrente al rispetto dei beni costituita dalla
conf‌isca del mezzo di trasporto, a seguito di un corretto pro-
cedimento in contraddittorio secondo le norme del diritto
interno (ben potendo, infatti, dimostrare il terzo proprie-
tario di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti
dalla sua volontà, l’illecito impiego, anche occasionale, del
veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto
di vigilanza), non può certo ritenersi sproporzionata rispet-
to al f‌ine legittimo perseguito. Il rilievo della correttezza
del procedimento adottato nel caso di specie rende ragione
della correttezza e legittimità, anche con riferimento alle
disposizioni della CEDU, dell’incidenza del provvedimento
sui beni sottoposti a conf‌isca, non potendosi nemmeno del
resto prospettarsi un contrasto con l’art. 117 Cost. e art. 7
C.E.D.U. (sez. III, n. 14860 del 17 marzo 2010 - dep. 16 aprile
2010, Sunseeker Holding Limited, Rv. 246965). Seguendo,
del resto, le indicazioni più recenti della Corte di Strasbur-
go, ben potrebbe peraltro il ricorrente agire giudizialmente
in sede civile, ove per avventura dovesse subire la conf‌isca
del mezzo all’esito del giudizio, ottenendo così il risarci-
mento del danno dagli indagati-utilizzatori.
Anche sotto tale prof‌ilo, pertanto, il ricorso è manife-
stamente infondato.
7. Solo per completezza, inf‌ine, dev’essere rilevato che
a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 8 in materia di depenalizzazione, entrato in vigore il 6
febbraio u.s., devono intendersi depenalizzati alcuni reati
in materia di accise e, segnatamente, gli artt. 40, comma
quinto, 43, comma quarto e 47, comma primo, secondo
periodo, D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504; in particolare,
per quanto qui di interesse, l’art. 40, comma quinto, reca
un illecito autonomo rispetto alla previsione dell’art. 40,
comma primo, lett. b), D.L.vo n. 504 del 1995, oggetto di
attuale contestazione al ricorrente; la fattispecie depe-
nalizzata non riverbera tuttavia, nel caso in esame, alcun
rif‌lesso su quella ipotizzata nell’imputazione cautelare
mossa all’ Angeli, in quanto la sottrazione al pagamento
dell’accisa riguarda gasolio per autotrazione e non gas na-
turale (ipotesi depenalizzata ove il quantitativo sia infe-
riore a 5000 mc.), donde nel caso in esame il fatto riveste
tutt’ora rilevanza penale.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibili-
tà, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro
1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 MAGGIO 2016, N. 22164
(UD. 22 APRILE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PAVICH – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. REDAELLI
Furto y Circostanze aggravanti y Destrezza y Pre-
supposti di operatività y Fattispecie relativa a sot-
trazione di vettura, approf‌ittando del momentaneo
allontanamento del conducente, sceso dal veicolo
per chiudere un cancello.
. In tema di furto, non sussiste l’aggravante della de-
strezza quando l’agente approf‌itti di una situazione di
temporanea distrazione della persona offesa o di una
frazione di tempo in cui questa ha momentaneamen-
te sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla
cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la
condotta non è caratterizzata da una particolare abili-
tà nell’eludere il controllo della vittima, ma dalla sem-
plice capacità di cogliere un’opportunità in assenza di
controllo da parte di quest’ultima. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto con conf‌igurabile l’aggravante in re-
lazione alla condotta dell’imputato che aveva sottratto
una vettura, approf‌ittando del momentaneo allontana-
mento del conducente, sceso dal veicolo per chiudere
un cancello). (c.p., art. 624; c.p., art. 625) (1)
(1) Analogamente, pur con riferimento a diversa fattispeCie, si ve-
dano Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2015, n. 46977, in lus&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2014, n. 12473,
in Riv. pen. 2015, 290 e Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2013, n. 19344, ivi
2014, 226. Contra, nel senso che sussiste l’aggravante della destrezza
quando l’agente approf‌itti di una condizione contingentemente favo-
revole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momenta-
neamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello
stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente
prossimo, a curare attività di vita o di lavoro, v. Cass. pen., sez. V, 20
maggio 2015, n. 20954, in lus&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass.
pen., sez. VI, 12 giugno 2012, n. 23108, in Riv. pen. 2013, 960 e Cass.
pen., sez. IV, 9 dicembre 2008, n. 45488, ivi 2009,1310.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa
il 9 aprile 2015, ha confermato la sentenza emessa il 12
aprile 2014 dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale
Alessia Redaelli, all’esito di giudizio abbreviato era stata
condannata, previa concessione delle attenuanti generi-
che con giudizio di equivalenza, alla pena di quattro mesi
di reclusione ed Euro 400 di multa, in continuazione con i
reati di cui ad altra precedente sentenza di condanna, in
relazione al delitto di furto con destrezza (ex artt. 624 e
625 n. 4, c.p.), per aver sottratto l’autovettura di Angelo
Bellan, approf‌ittando del fatto che costui era sceso dalla
stessa per andare a chiudere un cancello.
La responsabilità della Redaelli, emersa dagli atti di-
sponibili per il rito, è emersa nonostante il Bellan avesse
falsamente denunciato che l’auto gli era stata sottratta da
ignoti, allo scopo di ostacolare le attività d’indagine nei
confronti della donna; tant’é che il Bellan è stato a sua
volta condannato per favoreggiamento personale.
La Corte d’appello ha respinto la doglianza della difesa
in merito alla sussistenza dell’aggravante della destrezza,
in considerazione della particolare abilità della giudicabi-
le nel prof‌ittare del momento di distrazione del legittimo
proprietario dell’automezzo, sceso momentaneamente
dalla vettura.

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