Corte di Cassazione Penale sez. III, 15 giugno 2016, n. 24847 (c.c. 11 maggio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, en-
trambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato
in punto di irrilevanza della patologia dichiarata dall’o-
dierno ricorrente (che è stato fermato per un controllo
alle 2.40 del 6 maggio 2012 mentre era alla guida dell’auto
in stato evidente di alterazione psico-f‌isica).
Invero, il Giudice dell’abbreviato, nel dar atto che dalla
documentazione medica prodotta risultava attestata l’er-
nia iatale dichiarata dall’imputato, ha tuttavia aggiunto
che non sussisteva in atti alcun elemento indicativo del
fatto che detta patologia aveva inf‌luito sull’accertamento
(che era stato validamente effettuato).
Ciò in quanto dalla predetta documentazione risulta-
va una patologia tutto al più idonea a ritardare i processi
digestivi o a provocare ref‌lussi gastrici, ma non anche in
grado di incidere sulla presenza di alcol a livello ematico
(circostanza questa sulla quale si basa, come è noto, l’ac-
certamento con alcoltest, tramite la verif‌ica di espirazione
polmonare).
Il suddetto ordine di considerazioni è stato ribadi-
to dalla Corte territoriale, la quale, nel sottolineare che
l’imputato era stato fermato in orario lontano dai pasti,
ha precisato che il ref‌lusso gastroesofageo comporta una
maggiore diff‌icoltà e lentezza nella digestione e, quindi,
nello smaltimento dell’alcol. Per effetto di detta maggio-
re diff‌icoltà e lentezza, ha aggiunto la Corte, nella cavi-
tà orale e nel tratto esofageo i gas ed i vapori dell’alcol
possono permanere più a lungo, ma non possono giungere
ad essere alterati: nel giro di qualche decina di minuti la
situazione si normalizza come per qualsiasi altro soggetto
non portatore della patologia in esame. Tanto doveva esse-
re avvenuto anche nel caso di specie, nel quale il controllo
era intervenuto diverse ore dopo l’orario della cena (e nul-
la sul punto era stato dichiarato dall’interessato in sede di
verbale di accertamenti urgenti).
Il complesso motivazionale che precede - in quanto
esente da vizi logici o giuridici - è insindacabile nella pre-
sente sede di legittimità.
4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Invero - premesso che il richiedente ha formulato in
sede di atto di appello la richiesta di conversione della
pena inf‌litta in lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma
9 - detta richiesta non può ritenersi tardiva.
Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una espli-
cita richiesta dell’imputato ma richiede soltanto la "non
opposizione"; essa può dunque essere frutto di una ini-
ziativa off‌iciosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto
a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato
esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce
che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giu-
dizio di primo grado. È dunque consentito all’imputato di
sollecitare l’applicazione della sanzione sostituiva diretta-
mente al giudice di appello ed in tal senso la decisione
impugnata si rivela erronea (cfr. sez. IV, sent. n. 31226 del
6 marzo 2015, De Agostini Sergio, Rv. 264317). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 GIUGNO 2016, N. 24847
(C.C. 11 MAGGIO 2016)
PRES. FIALE – EST. SCARCELLA – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. ANGELI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Olii mi-
nerali y Sottrazione all’imposta y Mezzo di traspor-
to y Terzo proprietario estraneo al reato y Seque-
stro f‌inalizzato alla conf‌isca y Violazione dell’art. 1,
Protocollo n. 1, Cedu y Esclusione y Ragioni.
. In tema di sottrazione fraudolenta di olii minerali al
pagamento delle accise, non viola l’art. 1 del protocollo
n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo
il sequestro preventivo, f‌inalizzato alla conf‌isca, del
mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, uti-
lizzato per il trasporto della merce. (In motivazione, la
Corte ha osservato che l’ingerenza nel diritto del terzo
al rispetto dei beni non può ritenersi sproporzionata
rispetto al f‌ine legittimo perseguito dalla misura caute-
lare, siccome inserita all’interno di un procedimento in
contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare
di non aver potuto incolpevolmente prevedere l’illeci-
to impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di
terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza).
(c.p.p., art. 321; d.l.vo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40;
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301; l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 1; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 7) (1)
(1) Nel senso che la conf‌isca del mezzo di proprietà di un terzo estra-
neo al reato di cui si tratta, utilizzato per il trasporto della merce, è
esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non semplicemente
della sua buona fede, ma, specif‌icamente, di non aver potuto pre-
vedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego,
anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incor-
so in un difetto di vigilanza, v. Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2015, n.
40524, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La tribuna. Si veda, inoltre, Cass.
pen., sez. III, 12 aprile 2013, n. 16785, ibidem, secondo cui va dispo-
sta la conf‌isca dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati per
commettere il reato previsto dall’art. 40 del D.L.vo 26 ottobre 1995, n.
504, atteso che l’art. 44 del citato D.L.vo prevede che tali beni siano
soggetti a conf‌isca secondo le norme vigenti in materia doganale, con
conseguente applicabilità dell’art. 30 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43, come sostituito dall’art. 11, comma 19, della L. 30 dicembre 1991,
n. 413, ai sensi del quale la conf‌isca va ordinata, anche in assenza di
una pronuncia di condanna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2015, de-
positata in data 13 ottobre 2015, il Tribunale del riesame
di Napoli rigettava l’appello cautelare proposto da Ange-
li Massimo, in proprio e quale legale rappresentante pro
- tempore della società ML con sede in Ponte Buggiane-
se, avverso l’ordinanza emessa in data 25 giugno 2015 dal
G.i.p. presso il Tribunale di Nola, con cui veniva rigettata
la richiesta di dissequestro del semirimorchio marca
Menci, tg. GE033324, già oggetto di sequestro probatorio
e sottoposto a vincolo reale ex art. 321 c.p.p. con provve-
dimento del 13 aprile 2015; giova precisare, per migliore
intelligibilità dell’impugnazione, che si procede a carico di
tali Rega Tommaso e Cavallo Giacomo per il delitto di cui

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