Corte di Cassazione Penale sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39075 (c.c. 26 febbraio 2016)

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Di qui la erroneità della sentenza impugnata, che non
ha considerato quanto sopra.
Deriva da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione ri-
messa ad altro giudice del Tribunale di Novara per lo svol-
gimento del giudizio di appello, previ gli opportuni provve-
dimenti per la rituale formazione del contraddittorio.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione
delle spese di questo giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 SETTEMBRE 2016, N. 39075
(C.C. 26 FEBBRAIO 2016)
PRES. IZZO – EST. SAVINO – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. FAVIA
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Patteg-
giamento y Pattuizione tra le parti sulla durata
della sanzione amministrativa accessoria y Irrile-
vanza y Ragioni.
. In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti
concordano la durata delle sanzioni amministrative ac-
cessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo
l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità.
(In applicazione del suddetti principio la Corte ha rite-
nuto immune da vizi la sentenza di applicazione della
pena che aveva f‌issato una durata della sanzione della
revoca della patente di guida in modo difforme rispet-
to alle indicazioni contenute nell’accordo delle parti).
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art.
444) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18538, in
questa Rivista 2014, 820.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rosanna Favia ha proposto, a mezzo dei difensori di f‌i-
ducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa
in data 12 dicembre 2014 con la quale il G.u.p. del Tribuna-
le di Bari ha applicato la pena di anni uno di reclusione nei
confronti della predetta per il reato di omicidio colposo di
cui all’art. 589 commi 1 e 2 c.p., in conseguenza di sinistro
stradale - per avere provocato un sinistro stradale andando
a collidere col ciclomotore Gilera 125 in conseguenza del
quale il conducente, Forio Alessandro, minorenne, decede-
va - ed ha disposto la sospensione della patente di guida.
A sostegno del ricorso la difesa deduce violazione della
legge penale con riferimento all’art. 222 primo comma c.d.s.
L’art. 222 primo comma c.d.s., prevede, nell’ipotesi di
danni alla persona derivanti dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale, l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida solo in
caso di sentenza di condanna. Secondo la difesa, quindi,
poichè il giudizio a carico della ricorrente è stato def‌ini-
to con l’applicazione della pena, la quale non costituisce
una sentenza di condanna, il giudice non avrebbe dovuto
disporre la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida.
Inoltre, rileva la difesa, avendo le parti determinato
nella proposta concordata sottoposta al giudice la durata
della sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida in mesi uno, il giudice, nel
ratif‌icare l’accordo sulla pena, avrebbe dovuto attenersi
alla misura indicata nella proposta concordata, mentre
ha recepito solo la misura della pena principale deten-
tiva, indicata dalle parti in anni uno di reclusione, e si è
invece discostato dalla durata della sanzione accessoria
come proposta dall’imputata e dal P.M., determinandola in
mesi nove, ridotta di un terzo per il rito speciale ai sensi
dell’art. 222, comma 2 bis c.d.s.
Il G.u.p., afferma la difesa, a fronte di una richiesta di
patteggiamento, avrebbe dovuto accettare in toto la pro-
posta concordata, invece di ratif‌icare l’accordo solo sulla
pena principale, provvedendo a determinare autonoma-
mente la sanzione accessoria.
In relazione a tale decisione, la difesa lamenta la viola-
zione dell’art. 24 Cost., per aver il giudice - disattendendo
l’accordo delle parti sul punto della pena accessoria e di-
sponendo la sospensione della patente di guida - apporta-
to una modif‌ica peggiorativa dell’accordo sulla pena, non
consentita. Inoltre il ricorrente lamenta la violazione del-
l’art. 111 Cost., non avendo il giudice tenuto un comporta-
mento ossequioso ai dettami della lealtà processuale, in
quanto - avendo già invitato una volta le parti a riformulare
la proposta concordata apportando un aumento della pena
principale proposta perchè non ritenuta congrua - avrebbe
dovuto nuovamente invitarle a rimodulare la durata della
sanzione accessoria che non aveva ritenuto adeguata nella
misura di un mese indicata nella proposta concordata. In
tal modo ha precluso all’imputata la possibilità di optare
per il rito ordinario al f‌ine di evitare una eccessiva durata
della sospensione della patente.
Inf‌ine la difesa rileva l’erronea applicazione del D.M. n.
140 del 2012, in luogo del vigente D.M. n. 55 del 2014, nella
determinazione degli importai da liquidarsi per la refusio-
ne delle spese di costituzione di parte civile.
Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto soste-
nuto dalla difesa, infatti, la sospensione della patente di
guida deve essere disposta anche con la sentenza di pat-
teggiamento in ossequio al dettato dell’art. 222, comma 2
bis. Tale disposizione, stabilendo che la sanzione accesso-
ria amministrativa della sospensione della patente f‌ino a
quattro anni è diminuita di un terzo nel caso di applica-
zione della pena su richiesta delle parti, implicitamente
stabilisce che la stessa debba essere applicata anche con
la sentenza di patteggiamento (Cass. sez. IV, n. 27931/2005
RV 232015; Cass. sez. IV, n. Cass. sez. II n. 49461/2013 RV
257871).
Altrettanto infondato è il secondo prof‌ilo inerente alla
mancata recezione da parte del giudice della durata della
sospensione indicata nel patto.
Difatti, come ripetutamente affermato da questa Corte,
con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata
la sanzione amministrativa accessoria della sospensio-
ne della patente nei casi previsti dall’art. 222 D.L.vo n.
285/1992, atteso che la stessa non richiede un giudizio di

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