Corte di Cassazione Penale sez. III, 3 novembre 2016, n. 46143 (ud. 9 febbraio 2016)

Pagine140-142
140
giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
durre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti pro-
cessuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiun-
gervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,
in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino
in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base
alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica
di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un
difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive.
Nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi di assenza di
motivazione sotto il prof‌ilo materiale - graf‌ico, ne si riscon-
tra perplessità - incomprensibilità delle affermazioni del
Tribunale, né, inf‌ine, motivazione apparente.
Il rinvio operato dal Tribunale al contenuto dell’atto di
parte (appello del Comune di San Vincenzo) riguarda le
modalità di funzionamento dell’apparecchio autovelox per
il rilevamento della velocità in caso di transito di veicoli
sulle due corsie di marcia (di destra e di sorpasso), moda-
lità che lo stesso Tribunale ha ritenuto idonee ad elimina-
re il dubbio sulla identif‌icazione del veicolo che aveva su-
perato il limite di velocità nella specie quello dell’odierno
ricorrente, che viaggiava sulla corsia di sinistra.»;
che la suddetta relazione è stata notif‌icata alle parti
unitamente al decreto di f‌issazione dell’adunanza della
Corte in camera di consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che, infatti, il Tribunale ha rinviato al contenuto
dell’atto di parte con riferimento alla soluzione tecnica
della questione relativa alle modalità di funzionamento
del dispositivo di controllo della velocità, dopo avere esa-
minato il fatto controverso;
che il rinvio così operato è supportato dal richiamo
all’art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo successivo al 2009, che
conf‌igura la motivazione come “succinta esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione”;
che, del resto, in mancanza di specif‌iche doglianze nep-
pure si coglie la differenza tra il rinvio alla spiegazionc
tecnica contenuta nell’atto di parte, e la trascrizione del
contenuto dell’atto di parte in sentenza;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor-
rente alle spese del giudizio di cassazione;
che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013,
sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2016, N. 46143
(UD. 9 FEBBRAIO 2016)
PRES. ROSI – EST. GENTILI – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. LAMBIASE
Appello penale y Cognizione del giudice d’appello
y Divieto di "reformatio in peius" y Assoluzione per
uno dei reati in continuazione y Cumulo di sanzioni
amministrative accessorie y Eliminazione dal cu-
mulo della parte di sanzione accessoria relativa al
reato oggetto di pronuncia assolutoria y Necessità
y Ragioni y Fattispecie in tema di sospensione della
patente per guida in stato di ebbrezza.
. Qualora la misura della sanzione amministrativa ac-
cessoria disposta con la sentenza di condanna di primo
grado sia riferibile ad una pluralità di reati, l’assolu-
zione in appello relativamente a taluno di essi obbli-
ga il giudice dell’impugnazione, oltre che a ridurre la
pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle
sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fatti-
specie in tema di sospensione della patente di guida,
nella quale la S.C. ha precisato che il giudice di se-
condo grado, mentre può autonomamente applicare la
sanzione accessoria ove non disposta in primo grado,
in quanto conseguente di diritto alla condanna come
effetto penale della stessa, non può invece, in assen-
za di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero,
mantenerne invariata la durata complessiva quale de-
terminata dal primo giudice, apportando un aumento
a quella conseguente al reato superstite). (c.p.p., art.
597; nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 20; c.p., art. 81) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2014, n. 12363,
in questa Rivista 2015, 551.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano - adita in sede di rinvio
dopo che la Corte di cassazione con sentenza n. 43845 del
2014 aveva annullato limitatamente all’avvenuta dichia-
razione di penale responsabilità relativa all’ipotesi di cui
all’art. 186, comma 2, lettera a), del c.d.s. la precedente
sentenza con la quale la Corte milanese aveva confermato
la condanna alla pena ritenuta di giustizia ed alle relative
pene accessorie pronunziata, all’esito di giudizio abbrevia-
to, a carico di Lambiase Antonio dal Tribunale di Milano
- ha, a sua volta assolto, il prevenuto dalla imputazione
medesima, rideterminando la sanzione principale irrogata
all’imputato, confermando nel resto la precedente decisio-
ne.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per
cassazione il prevenuto, assistito dal proprio difensore di
f‌iducia, aff‌idandolo ad un solo motivo con il quale ha cen-
surato la sentenza impugnata deducendo, sotto il prof‌ilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto
che il giudice del rinvio, che pure aveva escluso una delle
imputazioni a carico del ricorrente, provvedendo confor-
memente alla rideterminazione in melius della pena prin-
cipale, aveva confermato, quanto alla sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida automobilistica,
la entità della pena accessoria precedentemente irrogata
in tale senso.
Con nota depositata in data 22 gennaio 2016 il difen-
sore del ricorrente, adducendo l’esistenza di un concomi-
tante impegno professionale, ha chiesto che la trattazione
del presente procedimento fosse differita ad altra data
successiva.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT