Corte di Cassazione Penale sez. I, 16 dicembre 2016, n. 53684 (C.C. 4 maggio 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 DICEMBRE 2016, N. 53684
(C.C. 4 MAGGIO 2016)
PRES. BONITO – EST. ESPOSITO – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. MOSCARIELLO
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Ap-
plicabilità y Condizioni y Non opposizione dell’im-
putato.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della so-
stituzione della pena detentiva e pecuniaria con quel-
la del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186,
comma 9 bis. C.d. S., non è richiesta altra condizione se
non quella costituita dalla non opposizione dell’impu-
tato, dovendosi quindi escludere che quest’ultimo sia
gravato dall’onere di specif‌icare condizioni e modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Questione controversa. In senso difforme, v. Cass. pen., sez. IV,
12 luglio 2013, 30198, in questa Rivista 2014, 528 e Cass. pen., sez. IV,
4 agosto 2011, n. 31145, ivi 2011, 774, secondo le quali la sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può
essere disposta dal giudice, oltre che di uff‌icio e sempre che l’imputa-
to non si opponga, anche su richiesta di quest’ultimo, ma tale istanza
può essere rigettata se non consente di individuare il tipo di lavo-
ro sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo un onere
per il decidente di predisporre il progetto relativo alle modalità di
esecuzione della sanzione sostitutiva. Segue l’orientamento di cui in
massima, Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2012, n. 4927, ivi 2012, 747.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 12 novembre 2014 il G.i.p. del Tri-
bunale di Avellino revocava la pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilità disposto in favore di Moscariello Diego
con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p.
del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in data 12 apri-
le 2012, irrevocabile il 25 maggio 2012, con conseguente
ripristino dell’originaria pena di giorni 14 di arresto ed €
1.000,00 di ammenda e la sospensione della patente di gui-
da per la durata di mesi 6.
In motivazione era premesso che il P.M. in sede, aveva
chiesto la modif‌ica delle modalità esecutive del lavoro di
pubblica utilità, ex art. 186, comma 8-bis, D.L.vo n. 285 del
1992, disposto, con la sentenza suindicata nei confronti
del Moscariello, a seguito della volontà manifestata dalla
Comunità Montana “Terminio - Cervialto” - individuata per
lo svolgimento di detto lavoro - di non dare più seguito alla
apposita convenzione stipulata nel 2011 col Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi.
Il giudice de quo evidenziava che l’imputato ed il suo
difensore, benché ritualmente citati, avevano omesso di
comparire in udienza e che, dopo la predetta comunica-
zione della Comunità Montana, era stata appositamente
f‌issata un’ulteriore udienza, per consentire all’imputato di
indicare un diverso ente convenzionato col tribunale per
l’esecuzione del lavoro, e che tale espresso invito era stato
completamente disatteso dall’imputato, non attivatosi al
f‌ine di acquisire la disponibilità da parte di ente pubbli-
co od organizzazione di assistenza sociale e volontariato,
convenzionati col tribunale, al prof‌icuo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità.
Ad avviso dell’organo giudicante, secondo quanto pre-
visto dai protocolli per lo svolgimento del lavoro di pub-
blica utilità diffusi nei principali uff‌ici giudiziari italiani,
al difensore dell’imputato competeva la verif‌ica - prima
dell’inizio del lavoro di pubblica utilità della permanenza
della disponibilità all’effettuazione dello stesso da parte
dell’ente designato con le stesse modalità già disposte
in sentenza, risultando necessaria, in caso contrario, la
ricerca di una nuova disponibilità e, poi, la richiesta al
Giudice dell’esecuzione di un provvedimento di modif‌ica
di quanto disposto in sentenza.
Nell’ordinanza impugnata, inf‌ine, era indicato che,
ove la parte non si fosse adoperata, la sostituzione della
pena col lavoro di pubblica utilità poteva essere revocata,
incombendo sull’imputato un onere di collaborazione al
buon esito di tale procedura.
2. La difesa di Moscariello Diego proponeva ricorso per
Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’an-
nullamento senza rinvio o con rinvio al giudice a quo per
l’individuazione di un nuovo ente dove svolgere il lavoro di
pubblica utilità, per violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche.
La difesa deduceva l’inesistenza di un onere del con-
dannato di “verif‌icare, prima dell’inizio del lavoro di pub-
blica utilità, la permanenza della disponibilità all’effettua-
zione dello stesso da parte dell’ente designato con le stesse
modalità già disposte in sentenza” e, in caso negativo, di
attivarsi per acquisire la disponibilità da parte di altro.
Ad avviso della difesa, il Tribunale di Avellino non di-
sponeva di un Uff‌icio per i lavori di pubblica utilità, ove i
cittadini potessero avere cognizione degli Enti con esso
convenzionati.
D’altronde, il Decr. 26 marzo 2001 dettava le norme per
la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro
di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6,
D.L.vo n. 274 del 2000 (art. 3 D.L.vo cit.: “Con la sentenza

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