Corte di Cassazione Penale sez. III, 19 agosto 2016, n. 35072 (c.c. 12 aprile 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
LEGITTIMITÀ
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la
violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, e del D.L. n. 78
del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, codice
di rito, censurando la statuizione della CTR secondo cui
l’accertamento sintetico tramite redditometro avrebbe do-
vuto essere preceduto, a pena di nullità, dall’instaurazione
di un contraddittorio con il contribuente, attesa l’applica-
bilità retroattiva dell’art. 22 del D.L. 78/2010.
Il motivo è fondato.
Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’ac-
certamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del-
dell’art. 38 comma 4 D.P.R. n. 600/73 nella formulazione
applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in
vigore del D.L. n. 78/2010, non postula, in difetto di ogni
previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le
circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene de-
terminato dall’Uff‌icio siano, in qualsiasi modo, preventiva-
mente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass.
27076/2009).
Ed invero, solo a seguito delle modif‌iche introdot-
te dall’art. 22 D.L.78/2010, in vigore dal 31 maggio 2010
e che non ha eff‌icacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è
conf‌igurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del con-
traddittorio, mediante invito del contribuente a comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati
e notizie rilevanti ai f‌ini dell’accertamento e, successiva-
mente, di avviare il procedimento di accertamento con
adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed
Irap, che sia conf‌igurabile un obbligo di generalizzato di
instaurazione del contraddittorio per tutti gli accerta-
menti tributari, al di fuori dei casi specif‌icamente previsti
dalla legge (Cass. SS.UU. 24823/2015).
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/73, nonchè dell’art.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., censuran-
do l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata,
secondo cui, a fronte delle deduzioni del contribuente di
un minor costo di manutenzione dei beni indice, gravava
sull’Agenzia l’onere di provare il maggior reddito presunti-
vamente desunto.
Pure tale motivo appare fondato.
Ed invero è pacif‌ico che gli indici utilizzati dall’uff‌icio
nell’accertamento impugnato (disponibilità di un alloggio
e di un autoveicolo), costituivano elementi indicativi di
capacità contributiva, determinando quindi una presun-
zione di "capacità contributiva" da qualif‌icare "legale" ai
sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impo-
ne di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponi-
bilità l’esistenza di una "capacità contributiva".
Da ciò consegue che il giudice tributario, una volta ac-
certata l’effettività fattuale degli specif‌ici "elementi indi-
catori di capacità contributiva" esposti dall’Uff‌icio, non ha
il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva
"contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro di-
sponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contri-
buente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta
o perchè esente) delle somme necessarie per mantene-
re il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass., sez. V,
16284/07).
A tali principi non si è conformata la sentenza impu-
gnata che ha contestato l’eff‌icacia presuntiva contributiva
derivante dalla disponibilità di detti beni. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 AGOSTO 2016, N. 35072
(C.C. 12 APRILE 2015)
PRES. ROSI – EST. DI STASI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. HELD
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame y
Richiesta y Sequestro preventivo y Indagato non ti-
tolare del bene in sequestro y Legittimazione y Sus-
sistenza y Condizioni y Fattispecie in tema di disse-
questro di un veicolo usato per trasporto di rif‌iuti.
. L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro
preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesa-
me del titolo cautelare solo in quanto vanti un interes-
se concreto ed attuale alla proposizione del gravame
che va individuato in quello alla restituzione della cosa
come effetto del dissequestro. (Nella specie, è stato
dichiarato inammissibile per carenza di interesse il
ricorso dell’indagato per il dissequestro di un veicolo
che, sebbene da lui usato per più trasporti di rif‌iuti,
era però risultato di prorpietà di terzi). (c.p.p., art. 321;
c.p.p., art. 322) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2015, n. 50315, in
questa Rivista 2016, 293; Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2015, n. 20118,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. I, 14 febbra-
io 2014, n. 7292, ibidem e Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2010, n. 10977,
in Arch. nuova proc. pen. 2011, 240. Contra, nel senso che l’interesse
alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di
sequestro preventivo sussiste sempre in capo all’imputato (e all’inda-
gato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi,
perché l’interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a pre-
scindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni, si veda
Cass. pen., sez. II, 1 settembre 2011, n. 32977, ivi 2013, 238; Cass.
pen., sez. IV, 8 giugno 2005, n. 21724, ivi 2016, 229 e Cass. pen., sez.
III, 15 marzo 2005, n. 10049, ivi 2006, 337.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 21 luglio 2015, il Tribunale di Tren-
to, in accoglimento dell’appello ex art. 322 bis c.p.p. pro-
posto dal P.M., disponeva il sequestro preventivo dell’au-
tofurgone Fiat Ducato targato TN379930 nei confronti di
Held Alessandro, indagato per il reato di cui agli artt. 81
cpv c.p. e 256 comma 1, lett. a), del D.L.vo 152/2000 per
aver effettuato più trasporti di rif‌iuti non pericolosi.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione Held Alessandro, per il tramite del difensore di
f‌iducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

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