Corte di Cassazione Penale sez. IV, 23 settembre 2016, n. 39474 (ud. 16 febbraio 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 SETTEMBRE 2016, N. 39474
(UD. 16 FEBBRAIO 2016)
PRES. CIAMPI – EST. SAVINO – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. BIANCHI
Pedoni y Circolazione di pedoni y Attraversamen-
to fuori dalle strisce pedonali y Investimento y Re-
sponsabilità del conducente y Condizioni y Fattispe-
cie in cui è stato riconosciuto un concorso colposo
del danneggiato del 35%.
. In tema di omicidio colposo, per escludere la respon-
sabilità del conducente per l’investimento di pedone,
è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga
come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed im-
prevedibile dell’evento, causa da sola suff‌iciente a
produrlo. Pertanto, quando una strada è costeggiata su
entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il con-
ducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’im-
mediata prossimità di un attraversamento pedonale,
deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza
di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello
di attenzione idonei ad evitare di investirli. (Nella fat-
tispecie, la Corte ha riconosciuto un concorso colposo
del danneggiato del 35%). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 41;
c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s., art. 191)
(1)
(1) Principio già affermato da Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2013, n.
33207, in questa Rivista 2013, 1107 e Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013,
n. 10635, ivi 2013, 945.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 17 aprile 2010 il Tribu-
nale di Mantova assolveva perchè il fatto non costituisce
reato Bianchi Giampaolo imputato del reato di cui all’art.
589 commi 1 e 2, perchè, quale conducente della vettura
Fiat Marea tg. AR833TD percorrendo la SS 10 in direzione
Mantova-Cremona, giunto in prossimità del KM 280+520,
investendo il pedone Sostero Luigi mentre attraversava la
strada, ne cagionava la morte per le gravi lesioni ripor-
tate a seguito dell’urto (lo stesso urtato dal lato sinistro
dell’autovettura veniva sbalzato nell’opposta corsia di
marcia e qui investito da altra autovettura). Ciò in viola-
zione delle norme sulla circolazione stradale ed in partico-
lare omettendo di percepire tempestivamente la presenza
del pedone, omettendo di porre in essere una tempestiva
manovra eversiva verso destra in modo da evitare l’impat-
to e/o omettendo di tenere una velocità di guida adeguata.
In particolare, il giudice di primo grado ha pronun-
ciato sentenza assolutoria perchè il fatto non costituisce
reato sulla base delle seguenti considerazioni. La C.T.U.
espletata durante le indagini non ha potuto accertare il
momento in cui l’automobilista ha percepito la presenza
del Sostero - che uscito dal bar sul lato della strada stava
raggiungendo la propria autovettura parcheggiata sul lato
opposto - sulla sede stradale. Peraltro il C.T.U. ha attri-
buito la causa del decesso, alternativamente, all’omesso
tempestivo rilievo della presenza del pedone sulla strada,
alla mancata manovra evasiva che avrebbe evitato l’urto
ovvero all’aver tenuto una velocità non adeguata alle con-
dizioni del momento.
Orbene il giudice di prime cure ha ritenuto che l’istrut-
toria dibattimentale non abbia consentito di accertare il
punto esatto della semicarreggiata ove è avvenuto l’im-
patto. Con riferimento alla velocità è stata valorizzata la
deposizione del conducente della macchina che seguiva
quella dell’imputato secondo la quale quest’ultima proce-
deva ad una velocità non superiore ai 50 KM/h ed il limi-
te di velocità, trattandosi di strada extraurbana, è di 90
KM/h. Quindi il giudice di primo grado ha ritenuto l’evento
mortale non attribuibile all’eccessiva velocità dell’auto-
vettura dell’imputato.
Con riguardo all’omessa tempestiva percezione del pe-
done, inf‌ine, il giudice di prime cure ha notato che non era
stato possibile accertare a quale distanza si trovasse l’auto
dell’imputato quando il Sostero aveva iniziato l’attraversa-
mento, nè con quale andatura lo stesso procedesse e quan-
ti metri avesse percorso prima di essere investito. Dunque
in assenza di tali elementi il predetto giudice ha ritenuto
non possibile affermare se il Bianchi viaggiasse ad una ve-
locità tale da non riuscire a percepire la realtà circostante
ed a porre in essere una manovra di emergenza.
Viceversa il giudice di prime cure ha ritenuto che la
responsabilità dell’infausto accaduto fosse da attribuire
esclusivamente alla condotta imprudente del Sostero che
aveva iniziato l’attraversamento in condizioni di preca-
ria visibilità dovute all’orario ed alla presenza di intenso
traff‌ico sulla sede stradale, senza prestare adeguata atten-
zione ed omettendo di dare la precedenza alle vetture in
transito.
Proposto appello, la Corte di appello di Brescia, in ri-
forma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato
colpevole del reato ascrittogli. Concesse le attenuanti ge-
neriche - riconosciute equivalenti rispetto alla contestata
aggravante - condannava lo stesso alla pena di un anno di
reclusione nonchè al pagamento delle spese processuali
per entrambi i gradi di giudizio. Concedeva allo stesso i
benef‌ici della sospensione condizionale e della non men-
zione. Inf‌ine condannava lo stesso al risarcimento del dan-
no subito dalle costituite parti civili da liquidarsi in sede
civile e disponeva in favore delle stesse il versamento di
una provvisionale.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha
proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena
di inutilizzabilità. In particolare, la difesa si censura il fat-
to che la Corte di appello abbia disatteso la sentenza di
primo grado basandosi sulla ricostruzione della dinamica
dell’incidente fornita nell’elaborato peritale. Tale ricostru-
zione, infatti, sarebbe inutilizzabile in quanto il C.T.U. del
Tribunale in sede dibattimentale ha ammesso che nessun
dato certo circa la dinamica dell’incidente ha potuto tro-
vare riscontro probatorio e che le conclusioni della perizia
risultano viziate da una ricostruzione assunta aprioristi-
camente. A detta della difesa, il C.T.U. sarebbe partito dal
dato - riportato nel verbale dei CC ma non provato - che

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