Corte di Cassazione Penale sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40709 (ud. 15 luglio 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza,
mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa
quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda
congiuntamente alla trattazione del merito, trova appli-
cazione la regola generale della sospensione dei termini).
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale
sono strettamente correlati.
Se ne giustif‌ica pertanto la disamina congiunta.
Entrambi i motivi comunque sono destituiti di fonda-
mento.
Si premette che in ossequio, analogamente, al canone
di “autosuff‌icienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass.
sez. lav. 4 marzo 2014, n. 4980), ben avrebbero dovuto i
ricorrenti incidentali, onde consentire a questa Corte
il compiuto riscontro dei loro assunti, riprodurre più o
meno integralmente nel corpo del ricorso il tenore delle
dichiarazioni rese dagli informatori tutti escussi in prima
istanza (e non già limitarsi a menzionarne singoli stralci)
nonché riprodurre il testo dei documenti all’uopo allegati.
Si rappresenta, comunque, che la deduzione di un vi-
zio di motivazione della sentenza impugnata conferisce
al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il prof‌ilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico - forma-
le, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare
le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la ve-
ridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9
agosto 2007, n. 17477; Cass. 7 giugno 2005, n. 11789).
Si rappresenta, in particolare, che, ai f‌ini di una corretta
decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare ana-
liticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece suff‌iciente che egli, dopo averle vagliate
nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende
fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valuta-
zione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicita-
mente disattendendo quelli logicamente incompatibili con
la decisione adottata (cfr. Cass. 10 maggio 2000, n 6023).
Nei termini testé enunciati l’iter motivazionale che, in
parte qua agitur, sorregge il dictum della corte di meri-
to risulta in loto ineccepibile sul piano della correttezza
giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano
logico-formale.
Più esattamente la Corte de L’Aquila (siccome si è ana-
liticamente evidenziato in precedenza, in sede di "svolgi-
mento del processo") ha vagliato nel complesso - non ha
dunque obliterato la disamina di punti decisivi - e dipoi ha
in maniera inappuntabile selezionato il materiale probato-
rio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando
in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.
In ogni caso ed a rigore con i motivi in disamina i ricor-
renti incidentali null’altro prospettano se non un preteso
migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti
(“risultano decisive le dichiarazioni rese all’udienza del 14
luglio 2004 dal primo informatore di parte resistente. l’Arch.
Emilio Di Carlo”: così ricorso incidentale, pag. 17; “ancor
più illuminante sotto l’aspetto del mancato uso della strada
ridetta, risulta il secondo informatore di parte ricorrente, il
Sig. Walter Pezzi”: così ricorso incidentale, pag. 21).
I motivi de quibus, quindi, involgono gli aspetti del giu-
dizio - interni al discrezionale ambito di valutazione degli
elementi di prova e di apprezzamento dei fatti - afferenti
al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi
del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti
nel segno dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c..
I motivi in esame, pertanto, si risolvono in una inam-
missibile istanza di revisione delle valutazioni e dei con-
vincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
estranea alla natura ed alle f‌inalità del giudizio di cassa-
zione (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7
giugno 2005, n. 11789).
In accoglimento del secondo e del terzo motivo del ri-
corso principale la sentenza n. 1111 del 5 ottobre/22 di-
cembre 2010 della corte d’appello de L’Aquila va cassata
con rinvio ad altra sezione della medesima corte. In sede
di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 29 SETTEMBRE 2016, N. 40709
(UD. 15 LUGLIO 2016)
PRES. CIAMPI – EST. PEZZELLA – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. CANTAGALLI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Scontrino y Dicitura “Volume
insuff‌iciente” y Indicazione del tasso alcolemico y
Assenza di segnale di errore y Conf‌igurabilità del
reato y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il reato di guida in stato di ebbrezza
anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a ri-
portare l’indicazione del tasso alcolemico in misura
superiore alle previste soglie di punibilità, contenga
la dicitura “volume insuff‌iciente”, qualora l’apparec-
chio non segnali espressamente l’avvenuto errore. (In
motivazione la Corte ha precisato che tale principio è
evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzio-
namento degli strumenti di misura della concentrazio-
ne di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22
maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora
l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di erro-
re, la misurazione deve ritenersi correttamente effet-
tuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio
di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata
effettuata con ridotto volume di aria). (nuovo c.s. art.
186; d.m. 22 maggio 1990, n. 196) (1)

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