Corte di Cassazione Penale sez. V, 2 novembre 2016, n. 45997 (ud. 14 luglio 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 2 NOVEMBRE 2016, N. 45997
(UD. 14 LUGLIO 2016)
PRES. LAPALORCIA – EST. CAPUTO – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. BETI
Omicidio y Dolo y Dolo eventuale y Conf‌igurabilità y
Fattispecie in tema di sinistro provocato da condu-
cente in stato di ebbrezza mentre percorreva con-
tromano l’autostrada.
. Ricorre il dolo eventuale quando l’agente si sia chia-
ramente rappresentata la signif‌icativa possibilità di ve-
rif‌icazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo
aver considerato il f‌ine perseguito e l’eventuale prezzo
da pagare, si sia determinato ad agire comunque, an-
che a costo di causare l’evento lesivo. (Nella fattispe-
cie, La Corte ha stabilito che lo stato di ebbrezza in
cui si trovava l’imputato nel momento in cui, viaggian-
do contromano in autostrada, aveva investito un’auto
provocando la morte dei trasportati e lesioni gravi al
conducente, non gli aveva precluso la rappresentazio-
ne del contesto in cui agiva e la conseguente decisione
di agire nonostante tutto) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 42;
c.p., art. 43; c.p., art. 589) (1)
(1) Per una def‌inizione di dolo eventuale si rimanda al principio di
diritto affermato, pur con riferimento a fattispecie differente, dalle
SS.UU. con sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, in Riv. pen. 2015,
600. In dottrina, si veda FRANCESCO BARTOLINI, Le innovazioni
legislative in tema di delitti commessi nella circolazione stradale, in
questa Rivista 2016, 361.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 18220/15 deliberata in data 11 marzo
2015, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annulla-
to con rinvio la sentenza emessa nei confronti di Beti Ilir
il 20 giugno 2013 dalla Corte di assise di appello di Torino.
1.1. Come rilevato dalla pronuncia di annullamento,
«con sentenza emessa il 20 luglio 2012 il Giudice dell’udien-
za preliminare del Tribunale di Torino, procedendo con rito
abbreviato, condannava Beti Ilir alla pena di anni venti di
reclusione, ritenendolo responsabile dell’omicidio, ascrit-
to al capo 1) della rubrica, di Raymond Jean Julien, Lorin
Vincent Luis Patrick, Reynard Audrey Julie ed Desliers Elsa
Rita, che viaggiavano, quali trasportati, a bordo dell’auto-
vettura Opel Astra, con cui collideva il suo veicolo Audi Q7,
che guidava in stato di ebbrezza, con cui stava percorrendo
contromano la carreggiata nord dell’autostrada A26. Questa
ipotesi di reato veniva unif‌icata sotto il vincolo della conti-
nuazione con quella ascrittagli al capo 2), consistente nelle
lesioni personali gravi cagionate a Boette Laurent, che era
alla guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano
le quattro vittime dell’incidente. L’imputato, inoltre, veniva
condannato per il reato ascrittogli al capo 3), consistente
nella guida in stato di ebbrezza nelle circostanze di fatto e
con le conseguenze delittuose di cui al capo 1), per il quale
gli veniva irrogata la pena di anni uno di arresto e 4.000,00
Euro di ammenda. Il Beti, inoltre, veniva condannato per il
reato di cui al capo 4), consistente nel porto di un coltello
a serramanico con lama lunga 9,30 centimetri, che portava
fuori dalla sua abitazione senza giustif‌icato motivo, per il
quale veniva condannato alla pena di mesi quattro di arre-
sto e 800,00 Euro di ammenda». Con sentenza del 20 giugno
2013, la Corte di assise di appello di Torino aveva conferma-
to la sentenza di primo grado.
1.2. Nel dar conto delle ragioni dell’annullamento, la
Prima Sezione di questa Corte rilevava, in primo luogo, la
mancata risposta, da parte dei giudici di merito al «que-
sito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudi-
zio di colpevolezza nei confronti del Beti, consistente nel
comprendere se lo stesso, al momento dell’impatto con
l’autovettura Opel Astra condotta dal Boette, procedeva
contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di
alterazione alcolica nel quale versava; procedeva contro-
mano consapevolmente, prevedendo l’evento mortale che
correva e accettandolo, allo scopo di sf‌idare il pericolo che
correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, proce-
deva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento
rischioso che poteva correre con il suo comportamento,
ma non accettandolo». Inoltre, osservava ancora la Prima
Sezione, «la sentenza impugnata presenta delle carenze
motivazionali oggettive, atteso che nella ricostruzione dei
fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo
stato di ebbrezza aveva potuto provocare nel processo di
determinazione del Beti, con quanto di conseguenza ai
f‌ini della sussistenza o meno di quella particolare f‌igura
di dolo - il dolo eventuale - connotata proprio, rispetto
alla colpa cosciente, da una residua, anche se sfocata in
confronto a quella netta del dolo diretto, presenza dell’e-
lemento volitivo»; le pronunce di merito, osservava ancora
la sentenza di annullamento, non hanno precisato «se e
in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale
versava il Beti avesse inf‌luito sulle sue condizioni psichi-
che, tenuto conto del processo di determinazione volitiva
sotteso al delitto contestato al capo 1)».
2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise
di appello di Torino, con sentenza deliberata in data 20
gennaio 2016, ha riformato in melius la sentenza di primo
grado quanto alla pena irrogata per i reati di cui ai capi 1)
e 2), confermandola nel resto.
La Corte di merito ha risolto in senso positivo la que-
stione delle reali capacità cognitive dell’imputato al
momento del fatto, richiamando una serie di elementi: la
condotta tenuta da Beti quando era uscito dal locale in cui
si era trattenuto; la corretta condotta di guida dell’imputa-
to almeno nella prima parte del percorso autostradale; la
valutazione del comportamento tenuto durante il diverbio
con Gian Piero Spezzati; la circostanza che, nell’imme-
diatezza del sinistro, Beti non era affatto apparso in stato
confusionale agli automobilisti e agli agenti intervenuti.
Il giudice del rinvio ha quindi ripercorso i dati probatori
acquisiti sulla scorta degli indicatori della conf‌igurabilità
del dolo eventuale delineati, anche ai f‌ini della distinzione
rispetto alla colpa cosciente, dalla sentenza delle Sezioni
unite n. 38343 del 2014. Quanto alla lontananza della con-
dotta tenuta rispetto a quella doverosa, la Corte di merito
sottolinea che Beti ha effettuato un’inversione sull’auto-

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