Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 novembre 2016, n. 47082 (ud. 4 ottobre 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Tale conclusione, inf‌ine, si pone in continuità con
quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di que-
sta Corte (sent. n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv.
266590), secondo la quale (p. 15) “quando manca una
pronunzia di condanna o di proscioglimento” - come per
l’appunto si verif‌ica nel caso di specie - “le sanzioni ammi-
nistrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella
sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale
regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto
della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale:
è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscio-
glimento nel merito manchino”.
In def‌initiva, il giudice il quale - come nel caso in esa-
me - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato
ex art. 168 ter comma 2 c.p. per positivo esito della messa
alla prova, non può e non deve applicare la sanzione am-
ministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Pre-
fetto competente a seguito di trasmissione degli atti da
parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato
della sentenza che tale estinzione del reato accerta e di-
chiara (ex art. 224, comma 3, c.d.s.). L’art. 223 comma 4
c.d.s., dispone strumentalmente anche a tale f‌inalità - che
le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili,
vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici
giorni a cura del cancelliere competente.
2. Per le ragioni che precedono - risultando assorbito
il secondo motivo di ricorso, articolato in via subordina-
ta - la sentenza impugnata va annullata senza rinvio li-
mitatamente alla pronuncia della sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida,
statuizione che va eliminata.
E, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione, a
cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza
al competente Prefetto di Milano, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 224/3 c.d.s. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 NOVEMBRE 2016, N. 47082
(UD. 4 OTTOBRE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. SAVINO – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. CAVALIERE
Omicidio y Colposo y Aggravanti y Violazione delle
norme sulla circolazione stradale y Mancato ade-
guamento delle barriere protettive stradali y Re-
sponsabilità penale dell’ente proprietario della
strada y Prova y Suff‌icienza y Esclusione y Prova del
nesso causale tra detta condotta e l’evento y Neces-
sità.
. In tema di omicidio colposo, aggravato dalla viola-
zione delle norme sulla circolazione stradale, ai f‌ini
dell’accertamento della responsabilità penale dell’ente
proprietario della strada non è suff‌iciente accertarne
la condotta omissiva per non aver provveduto all’ade-
guamento delle barriere protettive stradali, essendo
necessaria, invece, la prova del nesso causale tra detta
condotta e l’evento. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589) (1)
(1) In linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia di nesso
di causalità. In senso conforme, v. Cass. pen, sez. IV, 3 agosto 2011,
n. 30862, in questa Rivista 2012, 347; ivi 2014, 1030, con nota di M.
D’AVIRRO, Brevi note in tema di responsabilità dell’ente gestore di
un’autostrada per omessa predisposizione di guard-rail. Si veda,
inoltre, in tema di adeguamento di barriere di sicurezza autostradali
alle disposizioni del D.M. n. 223/92, Corte app. pen. L’Aquila 20 mag-
gio 2016, n. 1486, pubblicata in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2009 iI Tri-
bunale di Vallo della Lucania ha assolto Cavaliere Angelo,
Petrazzuolo Adriano, Lizio Angelo Michele, Sammartano
Giovanni e Dura Antonio dal reato di omicidio colposo,
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale, in danno di Natale Angelo e Serra Angelina, non-
ché di lesioni personali in danno di Troccoli Luisa. Come
emerge dalle risultanze istruttorie, in data 18 novembre
2005, in Ceraso località Ficarolle, sulla provinciale 430,
si verif‌icava un grave incidente nel quale rimaneva coin-
volta l’auto Fiat Uno condotta da Natale Francesco, sulla
quale viaggiavano anche Serra Angelina e Troccoli Luisa.
Durante la marcia, infatti, la macchina fuoriusciva dalla
sede stradale, in un tratto situato tra due viadotti e privo
di protezione laterale.
La macchina, non trovando alcun ostacolo, precipita-
va nella scarpata sottostante ribaltandosi e f‌inendo per
schiacciarsi sul tetto. Il Natale e la Serra morivano sul col-
po mentre la Troccoli riportava gravi lesioni per le quali
veniva prontamente ricoverata in ospedale.
Come già detto, in primo grado gli imputati sono sta-
ti tutti assolti perchè il fatto non sussiste non essendo
stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed in
particolare individuare la causa dello sbandamento della
macchina.
Proposto appello, la Corte di appello di Salerno, in par-
ziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il
solo Cavaliere - in qualità di dirigente del settore servizi
tecnici della Provincia di Salerno responsabile dei reati
suddetti e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti
sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di
mesi 6 di reclusione nonché al risarcimento del danno in
favore delle parti civili.
Avverso tale pronuncia il difensore del Cavaliere ha
proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1)
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’ascrivibilità all’imputato del reato di cui agli artt. 40
e 589 commi 2 e 3 c.p. individuando la regola di garanzia
violata nella previsione degli artt. 2 e 9 D.M. 223/1992 e
dell’art. 14 c.d.s. (colpa specif‌ica) e dovere di diligenza
(colpa generica).
Il ricorrente ripercorre la normativa in materia di pro-
tezione mediante installazione di barriere di sicurezza
stradale osservando come la stessa sia rimasta a lungo pri-
va di eff‌icacia e, quindi, insuscettibile di integrare imme-
diatamente una regola cautelare di condotta idonea a fon-
dare una responsabilità colposa specif‌ica per omissione.
Quanto al richiamo operato dalla Corte di appello
all’art. 14 c.d.s, la difesa lo ritiene inconferente, in quanto

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