Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 23 Giugno 2016, N. 26298 (Ud. 12 Maggio 2016)

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giur
6/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare appare opportuno puntualizzare
che il reato per cui procede non è, alla data della presente
decisione, estinto per prescrizione perchè in virtù di un pe-
riodo di sospensione del relativo termine l’effetto estintivo
si sarebbe prodotto solo al trascorrere del 30 marzo 2016.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione alla censura processuale, la giurispru-
denza di legittimità è unanime nel riconoscere che al di-
fensore compete l’avviso della data di inizio delle opera-
zioni peritali. Si è così puntualizzato che nel caso in cui,
all’atto del conferimento dell’incarico peritale, non venga
indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, il
perito deve tempestivamente procedere alla relativa co-
municazione al difensore anche se questi non abbia no-
minato un consulente tecnico di parte; l’omissione di tale
comunicazione determina la nullità a regime intermedio
della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett.
c) e 180 c.p.p., da eccepire, a pena di decadenza, anterior-
mente alla def‌inizione del giudizio di primo grado (sez.
III, n. 40260 del 17 febbraio 2015 – dep. 7 ottobre 2015, G.,
Rv. 265035). Si è anche aggiunto che nel caso in cui, dopo
l’avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo
f‌issati per l’inizio delle operazioni peritali, venga omessa
una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consu-
lenti tecnici di parte circa il giorno e l’ora di prosecuzione
delle operazioni fuori dell’uff‌icio, non è conf‌igurabile alcu-
na nullità, gravando sui difensori l’onere di procurarsi le
necessarie informazioni, attesa la differente formulazione
testuale del secondo comma dell’art. 229 c.p.p., rispetto a
quella del primo comma del medesimo articolo (sez. V, n.
18756 del 8 ottobre 2014 – dep. 6 maggio 2015, Buondonno
e altri, Rv. 263696).
Da tali principi emerge con chiarezza che non al con-
sulente tecnico ma al difensore sono diretti gli avvisi dei
quali si sta parlando. Nel caso che occupa il ricorrente
si duole esattamente del mancato avviso al consulente
dell’imputato, contestualmente rammentando che il peri-
to aveva dato avviso al difensore di questi della data e del
luogo di inizio delle operazioni. Ed è il ricorrente mede-
simo a rammentare che solo con l’atto di appello venne
eccepita la nullità della perizia per omessa comunicazione
della data di inizio delle operazioni all’imputato e al con-
sulente di questi. Di talchè, quand’anche fosse ravvisata
la nullità della perizia per mancata comunicazione al con-
sulente tecnico (ma, si ribadisce, non è questo il giudizio
del Collegio), essa risulterebbe sanata dalla mancata pro-
posizione dell’eccezione entro il giudizio di primo grado.
4.2. Il secondo motivo non è consentito, trattandosi
della prospettazione di una valutazione della prova diver-
sa da quella operata dai giudici di merito, senza peraltro
la deduzione di un tipico vizio di motivazione. Da un canto
si rimarca una incertezza nelle conclusioni del perito che
non trova emersione nel giudizio espresso con la sentenza
impugnata; dall’altro neppure si deduce un travisamento
della prova, nel senso proprio di errore sul signif‌icante,
che peraltro troverebbe ben ridotte condizioni di ammis-
sibilità, trovandosi in presenza di cd. “doppia conforme”.
Del tutto congetturale ed alternativa alla ricostruzione
dei giudici di merito è poi l’interpretazione della portata
dimostrativa della testimonianza di Igor Angelo.
4.3. Manifestamente infondato è inf‌ine il terzo moti-
vo. Come statuito da SS.UU., sent. n. 13681 del 6 aprile
2016 (ud. 26 febbraio 2016), Tusha, n.m., la Corte di cas-
sazione deve prendere in esame l’ipotesi che il reato per
cui si procede sia suscettibile di rientrare nel novero dei
fatti di particolare tenuità, quali def‌initi dall’art. 131-bis
c.p., in particolare allorquando la sentenza impugnata sia
stata emessa prima della entrata in vigore della novella
recata dal D.L.vo n. 28/2015; fermo restando che non si
tratta di svolgere un giudizio di merito, precluso a questa
Corte, ma di verif‌icare se nell’accertamento condotto dai
giudici di merito emergano gli elementi che concretano
il fatto di particolare tenuità, con il possibile esito di un
annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
ove ravvisata l’integrazione della causa di non punibilità
di recente conio. Non vi è quindi dubbio in merito alla am-
missibilità della richiesta del ricorrente.
Tuttavia, deve rilevarsi, in senso preclusivo, che il Tri-
bunale ha chiaramente espresso il giudizio di “discreta
gravità del fatto”; e, d’altronde, la pena base per il reato
di cui all’art. 189, comma 7 c.d.s., quale reato più grave, è
stata f‌issata in misura superiore al minimo edittale.
Sicché risulta palesemente esclusa la particolare tenu-
ità del fatto.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 23 GIUGNO 2016, N. 26298
(UD. 12 MAGGIO 2016)
PRES. FIANDESE – EST. TUTINELLI – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. F.M.
Nullità nel processo penale y Nullità relativa y
Del decreto di citazione a giudizio y Per insuff‌icien-
te determinazione del fatto y Principio della rileva-
bilità su eccezioni di parte y Limiti.
. La nullità del decreto di citazione a giudizio per in-
suff‌iciente determinazione del fatto ex art. 555, comma
1, lett. c), e comma 2, c.p.p., non integra una nullità di
ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p.., ma rientra
tra quelle relative di cui all’art. 181 dello stesso codice,
con la conseguenza che essa non può essere rilevata
d’uff‌icio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza,
entro il termine previsto dall’art. 491 c.p.p. È pertan-
to affetto da abnormità il provvedimento con il quale
il giudice del dibattimento rilevi d’uff‌icio l’invalidità,
atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle
parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del
sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel
nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti
processuali. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 178; c.p.p., art.
181; c.p.p., art. 491; c.p.p., art. 555)

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