Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 1 Luglio 2016, N. 27048 (Ud. 10 Marzo 2016)

Pagine615-616
615
giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 LUGLIO 2016, N. 27048
(UD. 10 MARZO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. DOVERE – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. LUPO
Prova penale y Perizia y Acquisizione y Modalità y
Avviso di inizio delle operazioni peritali al difenso-
re y Obbligatorietà y Sussistenza y Conseguenze y Av-
viso al consulente tecnico y Obbligatorietà y Esclu-
sione y Avviso della prosecuzione delle operazioni y
Omissione y Ipotesi di nullità y Insussistenza.
. In tema di perizia, spetta al solo difensore e non
anche al consulente tecnico da lui nominato l’avviso
dell’inizio delle operazioni peritali, la cui omissione dà
luogo a nullità a regime c.d. “intermedio”, mentre nes-
suna nullità è ravvisabile qualora non venga dato avviso
della prosecuzione di dette operazioni. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 221; c.p.p., art. 228; c.p.p.,
art. 229) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2015, n.
18756, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Nello stesso senso
anche Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 40260, ibidem, nel caso
in cui sia il perito a dover comunicare l’inizio delle operazioni al di-
fensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di L’Aquila ha confermato la pronuncia emessa ad
esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Sulmona, con
la quale Lupo Benedetto è stato dichiarato colpevole dei
reati di cui all’articolo 189, commi 6 e 7 c.d.s. e, unif‌icati
i medesimi nel vincolo della continuazione, previa con-
cessione delle attenuanti generiche ed applicata la dimi-
nuente per il rito, è stato condannato alla pena di mesi
sei di reclusione, sospesa ai sensi dell’articolo 163 c.p.,
con l’ulteriore disposizione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
anno e nove mesi.
Secondo la prospettazione dei giudici di merito il Lupo
si era reso responsabile dei reati di fuga e di omissione di
assistenza alle persone ferite in occasione di un incidente
stradale ricollegabile alla sua condotta di guida. Infatti, il
30 luglio 2008, mentre conduceva l’autocarro Volvo targa-
to CW499VF egli aveva tamponato la Fiat Panda targata
BF575NS che viaggiava davanti a lui e che, regolarmente
azionando la freccia, aveva rallentato per svoltare sulla
propria destra, in corrispondenza del vialetto di accesso
ad una abitazione.
Nel corso dei giudizi di merito non è stato oggetto di
contestazione il fatto che il Lupo avesse tamponato l’au-
tovettura; controverso invece è stato che egli si fosse po-
tuto rendere conto dell’avvenuto tamponamento e della
derivazione da esso di lesioni personali alle persone pre-
senti nell’autovettura. A tale riguardo la Corte di appello
ha condiviso il giudizio del Tribunale in merito alla man-
canza di riscontri negli elementi probatori disponibili alla
versione dell’imputato, secondo la quale egli aveva avuto
un colpo di sonno e, risvegliatosi a causa del sobbalzo del
camion, aveva pensato di aver urtato contro la barriera di
protezione posta ai lati della strada, senza mai rendersi
conto della autovettura tamponata.
Tale versione è stata ritenuta conf‌liggente con le con-
clusioni della perizia espletata dal primo giudice, che ave-
va offerto indicazioni sulla velocità mantenuta dal camion
nel frangente del sinistro e quindi della posizione della
Fiat Panda rispetto ad esso; la Corte di Appello ha ritenuto
che l’imputato era stato in grado di percepire la posizio-
ne della Fiat Panda dopo l’impatto avendo di essa visione
attraverso gli specchietti retrovisori o anche attraverso il
parabrezza.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’impu-
tato a mezzo del difensore di f‌iducia, avv. Raffaele Buo-
ninfante.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in
relazione agli artt. 178 e 229 c.p.p.
Rileva il ricorrente che era stata posta alla Corte d’ap-
pello la questione relativa alla nullità della perizia per
non aver comunicato il perito la data e il luogo di inizio
delle operazioni peritali al consulente tecnico nominato
dall’imputato. La Corte di appello ha disatteso tale ecce-
zione evocando la giurisprudenza di legittimità secondo
la quale non sussisterebbe l’obbligo del perito di avvisare
dell’inizio dell’attività anche il consulente di parte; siffatto
riferimento però sarebbe incongruo perchè più volte la Su-
prema corte ha formulato principi dai quali si ricava che
sussiste il diritto dei consulenti tecnici di parte di ricevere
notizie del giorno, dell’ora e del luogo f‌issati per le opera-
zioni peritali aff‌inché possano assistervi.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte
di Appello è incorsa in violazione dell’articolo 189 c.d.s.
nonché nel vizio motivazionale, avendo affermato che la
perizia in termini di certezza consentiva di affermare che
l’imputato era stato perfettamente in grado di percepire
la posizione della Panda dopo l’impatto, avendone una co-
moda visuale attraverso gli specchietti retrovisori anche
attraverso il parabrezza. Tale affermazione si pone in con-
trasto con il tenore della perizia richiamata dai giudici in
sentenza e allegata al ricorso. Ad avviso dell’esponente la
sua lettura evidenzia che il perito si è espresso sempre in
termini possibilisti e di approssimazione, sicché non può
affermarsi la sicura sussistenza del dolo del reato. Inoltre
poiché la ricostruzione del perito si fonda sulla deposizio-
ne del teste Igor Angelo, presente sull’area dell’incidente
ed intervenuto pressoché immediatamente a prestare i
soccorsi, deve escludersi il dolo di omissione di soccorso,
avendo evidentemente l’imputato avuto contezza dell’in-
tervento del medesimo in funzione di soccorritore.
2.3. Con un terzo motivo si deduce violazione degli arti-
coli 131-bis c.p. e 189 c.d.s. Con tale motivo si invoca in re-
altà l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. rappresentando
gli elementi che ad avviso dell’esponente permettono di
affermare che nella specie il reato è di particolare tenuità
e di ritenere che l’innovazione legislativa debba trovare
applicazione anche alle condotte commesse in epoca pre-
cedente alla sua entrata in vigore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT