Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 1 Luglio 2016, N. 27111 (C.C. 9 Settembre 2016)

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giur
6/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 LUGLIO 2016, N. 27111
(C.C. 9 SETTEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. TANGA – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. MIN. ECONOMIA
E FINANZE IN PROC. BELLAVIA
Misure cautelari personali y Riparazione per
l’ingiusta detenzione y Ambito di applicazione y
Soggetto prosciolto dall’iniziale addebito di con-
corso y In attività di spaccio di stupefacenti y Ac-
quisto y Dolo o colpa y Colpa “grave” y Valutazione
y Comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 75
. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non
può riconoscersi il relativo diritto in favore di soggetto
prosciolto dall’iniziale addebito di concorso in attività
di spaccio di stupefacenti sulla sola base della sua rite-
nuta qualità di semplice acquirente di dette sostanze,
senza prendere in adeguata considerazione, ai f‌ini della
verif‌ica circa la sussistenza o meno dell’elemento osta-
tivo costituito dalla “colpa grave”, il fatto che l’acquisto
costituisce un comportamento sanzionabile ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 e che, nella specie,
era avvenuto in un contesto tale da rendere plausibile
l’ipotesi che il soggetto fosse anche partecipe dell’atti-
vità di spaccio. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309; c.p.p., art. 314; c.p.p., art. 315) (1)
(1) Cfr. sul tema Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2012, n. 21896, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Per utili riferimenti si veda
inoltre Cass. pen., sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10516, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 25 maggio 2015, la Corte di Appel-
lo di Bari accoglieva l’istanza di riparazione per ingiusta
detenzione proposta da Bellavia Libero Lucio Pasquale,
patita in relazione a fatti attinenti uno spaccio di eroina.
2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassa-
zione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, lamentan-
do (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma
1, disp. att. c.p.p.):
1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione
all’art. 314 c.p.p. Si afferma che la Corte della riparazione
ha omesso di considerare il comportamento del richieden-
te al momento delle condotte contestate; le transazioni di
sostanze stupefacenti sono comunque illecite ed oggetto di
sanzioni amministrative e, prendendone parte, l’istante ave-
va tenuto una condotta quanto meno gravemente colposa
che aveva inciso causalmente sulla privazione di libertà dal-
lo stesso sofferta; la Corte territoriale ha omesso di valutare
che la condotta tenuta da parte istante “volta alla acquisi-
zione, attraverso canali illeciti, di sostanza stupefacente, si
inquadrava, dunque, in un fatto in sé contra ius, posto che
l’acquisto anche per uso proprio di sostanza di tal genere al
difuori delle autorizzazioni di legge, integra condotta illecita
assoggettabile alle sanzioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 75” (sez. un., n. 51779 del 28 novembre 2013);
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione
alla liquidazione della somma riparatoria. Si afferma che
appare arduo sostenere che l’acquisto di sostanze stupe-
facenti in luogo isolato, ove non dovesse costituire colpa
grave, non conf‌iguri la colpa lieve che giustif‌ica riduzione
dell’indennizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini che seguono.
4. Giova, in breve, premettere che la disciplina che re-
gola il procedimento di riparazione dell’errore giudiziario
interviene anche nelle ipotesi nelle quali la limitazione
della libertà personale del cittadino sottoposto a una mi-
sura cautelare è stata disposta da un provvedimento che
abbia erroneamente ritenuto sussistente il fumus del rea-
to oggetto dell’indagine preliminare e non è consentito al
giudice della riparazione di mettere in discussione l’esito
del giudizio di merito, esprimendo valutazioni dissonanti.
Occorre invece ponderare circostanze di fatto accertate
nel processo e, sulla base di esse, valutare se sussistano
condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente ri-
levanti, idonee ad escludere il diritto all’indennizzo (sez.
IV, n. 13096 del 17 marzo 2010, rv. 247128).
4.1. Anche a Sezioni Unite (sez. un. 13 dicembre 1995,
Sarnataro Rv. 203638), inoltre, si è avuto modo di enun-
ciare ripetutamente il principio che nel procedimento
per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario
distinguere nettamente l’operazione logica propria del
giudice del processo penale, volta all’accertamento della
sussistenza di un reato e della sua commissione da parte
dell’imputato, da quella propria del giudice della ripara-
zione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo
stesso materiale, deve seguire un “iter” logico – motivazio-
nale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire
non se determinate condotte costituiscano o meno reato,
ma se queste si sono poste come fattore condizionante
(anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione
dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto
della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare
il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo,
bensì al f‌ine di controllare la ricorrenza o meno delle con-
dizioni dell’azione, sia in senso positivo che negativo, com-
presa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione
del diritto alla riparazione. Questa Corte ha pure ripetu-
tamente enunciato il principio che la condizione ostativa
al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata
dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazio-
ne, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati
esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere
di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica
trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione), o di
tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole
sull’esistenza di un alibi). Il giudice è peraltro tenuto a
motivare specif‌icamente sia in ordine all’addebitabilità
all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’in-
cidenza di essi sulla determinazione della detenzione (cfr.
sez. IV, n. 13096 del 17 marzo 2010, rv. 247128).

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