Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 29 Luglio 2016, N. 33216 (Ud. 31 Marzo 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2016
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 29 LUGLIO 2016, N. 33216
(UD. 31 MARZO 2016)
PRES. CANZIO – EST. FIDELBO – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. RIGACCI
Reato y Estinzione (cause di) y Sospensione con
messa alla prova y Ordinanza di rigetto della istan-
za di sospensione y Impugnabilità y Esclusione y Ap-
pellabilità.
. L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova non è immedia-
tamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla
sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc.
pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod.
proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si ri-
ferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice,
in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia di-
sposto la sospensione del procedimento con la messa
alla prova. (c.p.p., art. 464 bis; c.p.p., art. 464 quater;
c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 586; c.p., art. 168 bis) (1)
(1) Con questa pronuncia la Suprema Corte ha risolto un contra-
sto interpretativo sulla possibilità, o meno, di ricorrere autonomamente
ed immediatamente per cassazione verso il diniego di sospensione del
procedimento con messa alla prova. Infatti, un primo orientamento rite-
neva che tale ordinanza di rigetto emessa in dibattimento fosse autono-
mamente impugnabile, in quanto il tenore letterale dell’art. 464 quater,
comma 7 c.p.p. include nella disciplina della ricorribilità qualsiasi prov-
vedimento decisorio, in tal senso si vedano; Cass. pen., sez. V, 4 giugno
2015, n. 24011, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez.
III, 26 giugno 2015, n. 27071, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 10 settembre
2015, n. 36687, ibidem. Queste argomentazioni erano rafforzate dalla
considerazione secondo la quale la sospensione del procedimento con
messa alla prova presupporrebbe lo svolgimento di un iter procedimen-
tale alternativo alla celebrazione del giudizio. In questo senso Cass. pen.,
sez. fer., 13 agosto 2014, n. 35717, in questa Rivista 2014, 590.
A questo primo indirizzo si sono opposte altre pronunce, che in senso
contrario, anticipando la statuizione in commento, consideravano invece
il provvedimento di rigetto soggetto al disposto dell’art. 586 c.p.p. e rite-
nevano le ordinanze dibattimentali, quando non diversamente stabilito,
impugnabili solo con l’impugnazione della sentenza di primo grado: in
tal senso Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2015, n. 41033, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 2015, n. 5656,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All’esito dell’udienza preliminare Massimo Rigacci
è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Firenze
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309; alla
prima udienza del 20 febbraio 2015, tenutasi dopo una se-
rie di rinvii, il pubblico ministero, preliminarmente all’a-
pertura del dibattimento, ha modif‌icato l’imputazione, ri-
qualif‌icando i fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 D.P.R.
cit., ipotesi trasformata da circostanza attenuante in reato
autonomo per effetto della modif‌ica introdotta dall’art. 1,
comma 24-ter, lett. a), del D.L. n. 36 del 2014, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge n. 79 del 2014; l’imputato
ha formulato richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova, depositando contestualmente l’i-
stanza inviata all’uff‌icio di esecuzione penale esterna per
l’elaborazione del programma di trattamento; all’udienza
dell’8 maggio 2015, cui era stato rinviato il processo al f‌ine
di consentire ad altri imputati richiedenti di depositare
il programma di trattamento, il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la richiesta.
2. Contro il provvedimento dichiarativo della inammis-
sibilità della richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova l’imputato ha proposto ricorso per
cassazione.
Dopo aver sostenuto la tempestività della richiesta,
formulata nella prima udienza utile successiva all’entrata
in vigore dell’istituto di cui all’art. 168-bis c.p. – introdotto
con la legge 28 aprile 2014, n. 67 –, il ricorrente ha dedotto
l’erronea applicazione della legge e, inoltre, la mancanza
di motivazione, evidenziando l’assoluta incomprensibilità
del provvedimento («la formulazione fatta in udienza, tro-
va applicazione ultima norma [...] vi è inoltre impedimen-
to soggettivo»), che non consente di valutare la giustif‌ica-
zione della decisione.
Ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedi-
mento impugnato, con le statuizioni conseguenti.
3. Con ordinanza del 19 novembre 2015 la Sesta Se-
zione penale ha, preliminarmente, rilevato l’esistenza di
un contrasto giurisprudenziale all’interno della Corte di
cassazione, avente ad oggetto la possibilità o meno di pro-
porre ricorso immediato per cassazione contro l’ordinanza
di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova, emessa dal giudice del dibattimento,
e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
4. Con decreto del 29 dicembre 2015 il Primo Presiden-
te ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issando per
la trattazione l’odierna udienza camerale, ai sensi dell’art.
611 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite
può essere riassunta nei termini che seguono:
“Se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento ri-
getta la richiesta dell’imputato di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile
in cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente
alla sentenza ai sensi dell’art. 586 c.p.p.”.
2. Sulla questione la Corte di cassazione ha espresso
due diversi orientamenti interpretativi.
2.1. Un primo indirizzo sostiene che l’ordinanza di ri-
getto dell’istanza di sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato emessa in dibattimento sia
autonomamente e immediatamente impugnabile con ri-
corso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art.
464-quater, comma 7, c.p.p., include nella disciplina della
ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, prescin-
dendo se di contenuto ammissivo o reiettivo, sottraendolo
alla previsione generale di cui all’art. 586 c.p.p. (sez. V, n.
4586 del 20 ottobre 2015, R., Rv. 265627; sez. V, n. 24011 del
23 febbraio 2015, B., Rv. 263777; sez. III, n. 27071 del 24
aprile 2015, Frasca, Rv. 263814; sez. II, n. 41762 del 2 luglio
2015, Dimitriu, Rv. 264888; sez. VI, n. 36687 del 30 giugno
2015, Fagrouch, Rv. 264046; sez. II, n. 20602 del 6 maggio
2015, Corallo, Rv. 263787).

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