Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 giugno 2016, n. 25128 (c.c. 14 aprile 2016

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
del difensore, accordi un rinvio in mancanza delle con-
dizioni che integrano un legittimo impedimento, il corso
della prescrizione è sospeso per tutta la durata del diffe-
rimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto
riguardo alle esigenze organizzative dell’uff‌icio giudizia-
rio, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel pro-
cesso e ai principi costituzionali di ragionevole durata del
processo e di eff‌icienza della giurisdizione (Cass. sez. un.
n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, Rv. 262914).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto,
i periodi di sospensione della prescrizione risultano le-
gittimamente calcolati in coerenza con le indicate linee
ermeneutiche. Il primo periodo di sospensione (che va dal
10 giugno 2014 al 18 novembre 2014) risulta conseguente
ad una richiesta di rinvio generica del difensore, il qua-
le, come si legge nel verbale, si doveva "allontanare": tale
richiesta non è riconducibile a legittimo impedimento,
sicchè la sospensione deve essere calcolata in relazione
all’intero periodo di rinvio. Il secondo periodo di sospen-
sione è invece limitato a soli sessanta giorni, tenuto conto
della causale del rinvio, riconducibile questa volta al legit-
timo impedimento del difensore. Dunque il periodo di so-
spensione è stato correttamente individuato in mesi sette
e giorni otto (pag. 5 delle sentenza impugnata).
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonchè al versamen-
to, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che
si determina equitativamente in Euro 1500,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 GIUGNO 2016, N. 25128
(C.C. 14 APRILE 2016)
PRES. FUMU – EST. AIELLI – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. PIROZZI
ED ALTRI
Fraudolenta distruzione della cosa propria y
Elemento oggettivo y Falsa formazione di atti re-
lativi ad incidenti stradali y Società assicuratrice
in liquidazione y Richiesta evasa dal Fondo vitti-
me della strada y Truffa y Esclusione y Reato di cui
all’art. 642 c.p. y Sussistenza.
. Integra il reato di cui all’art. 642 cod. pen., e non
quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento
del danno avanzata mediante presentazione di false
denunce di sinistro stradale e falsa documentazione
medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed
evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
(c.p., art. 640; c.p., art. 642) (1)
(1) Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2004, n. 2506, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna, e Cass. pen., sez. II, 2 maggio 1995, n. 4828, in
Riv. pen. 1995, 1449, sottolineano che l’art. 642 c.p. costituisce un’i-
potesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640
c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta
caratterizzanti il secondo e, in piú, come elemento specializzante, il
f‌ine di tutela del patrimonio dell’assicuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 17 dicembre 2015 il Tribunale di Na-
poli, Sezione del Riesame, annullava il decreto di seque-
stro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli
in data 2 ottobre 2015, sui beni mobili e immobili degli
indagati Pirozzi, Franco, Iodice, Bardari, Marchetto, Mu-
razio, ritenendo che le condotte fraudolente contestate
agli indagati, consistenti nel presentare false denunce di
sinistro stradale e falsa documentazione medica per otte-
nere il risarcimento del danno, non integrassero gli estre-
mi della truffa aggravata ex art. 640 c.p., ma il delitto di
cui all’art. 642 c.p., in relazione al quale, non solo manche-
rebbe la querela, ma non potrebbe procedersi al sequestro
a norma degli artt. 322 ter c.p. e 640 quater c.p. Avver-
so tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Napoli ed il Procuratore
generale i quali eccepiscono la violazione di legge in re-
lazione all’erronea applicazione dell’art. 642 c.p., in luogo
di quella di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 c.p., evidenziando
che nel caso di specie la condotta truffaldina consistita
nella falsa formazione degli atti relativi ad incidenti stra-
dali, fosse destinata ad indurre in errore non solo gli or-
gani della compagnia assicuratrice in fase di liquidazione
(Firs), ma anche e gli organi della Consap - Fondo Vittime
della Strada, avente natura pubblicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada isti-
tuito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata
209/2005), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi è obbligo di assicurazione, tra gli altri, nel caso in
cui: il veicolo o natante risulti assicurato presso una im-
presa operante nel territorio della Repubblica, in regime
di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che
al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione co-
atta o vi venga posta successivamente (art. 283 del D.L.vo
209/2005).
È da evidenziare che il Fondo e per esso la Consap
interviene, al f‌ine di indennizzare il danneggiato, suben-
trando, nel caso di specie all’assicurazione Firs, in stato
di decozione, nell’ambito di un rapporto tra la società
assicuratrice e l’assicurato, di natura privatistica a nul-
la rilevando la f‌inalità pubblicistica sottesa al subentro e
quindi al pagamento dell’indennizzo in luogo della com-
pagnia di assicurazione, poiché come sottolineato dalla
giurisprudenza civilistica sul tema, l’impresa designata ai
sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ra-
tione temporis” vigente ed ora indicata dall’art. 286 del
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), non è un rappresentante
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente
gestore Consap S.p.a., ma è legittimata in proprio qua-
le soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione
esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti
della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria
“ex lege” senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a

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