Corte di Cassazione Penale sez. IV, 23 giugno 2016, n. 26168 (ud. 19 maggio 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La corrispondente quaestio facti è stata dunque def‌ini-
ta - ancora si ripete - in base al principio di non contesta-
zione. E la ricorrente non ha sindacato tale presupposto
della ratio decidendi.
Da tanto discende l’inammissibilità dell’attuale do-
glianza in ordine alla prova delle immissioni e del nesso
causale.
VIII. - Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotto il
vizio di motivazione con riferimento alla domanda di
accertamento dell’inammissibilità di una produzione
documentale e del conseguente "stralcio" dal fascicolo
di causa, anche in ragione della violazione del diritto al
contraddittorio. Viene inoltre censurata la sentenza in
relazione alla domanda di cancellazione di una frase as-
seritamente ingiuriosa leggibile a pag. 6 della costituzione
degli appellati.
Il motivo è inammissibile sotto tutti i denunciati prof‌ili.
Nella prima parte, neppure risulta a tacer d’altro speci-
f‌icato quale fosse l’oggetto della produzione documentale,
così da potersene in qualche modo apprezzare una benchè
minima rilevanza ai f‌ini della decisione.
Quanto alla seconda parte, la censura suppone una
violazione di norma processuale, la quale non può essere
prospettata a mezzo del sindacato sulla motivazione della
sentenza. Tale sindacato, invero, non eccede i limiti della
questione di fatto.
IX. - In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese pro-
cessuali seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 GIUGNO 2016, N. 26168
(UD. 19 MAGGIO 2016)
PRES. PICCIALLI – EST. CAPPELLO – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. DA RIN SPALETTA
Patente y Revoca e sostituzione y Revoca y Recidiva
nel biennio y Termini di riferimento y Data di pas-
saggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-
reato precedente a quello per cui si procede y Fatti-
specie in tema di guida in stato di ebbrezza.
. In tema di revoca della patente per il reato di guida
in stato di ebbrezza, ai f‌ini della realizzazione della
condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di
passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-
reato precedente a quello per cui si procede, e non la
data di commissione dello stesso. (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187; c.p., art. 99) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n.
2386, in questa Rivista 2014, 503; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n.
15913, ivi 2013, 714 e Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48276,
ivi 2013, 518. In senso contrario si esprime Cass. pen., sez. VI, 8 luglio
2009, n. 27985, ivi 2010, 338, che considera rilevante, ai f‌ini della
realizzazione della “recidiva nel biennio”, la data di commissione del
fatto per cui si procede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sen-
tenza del Tribunale di Pordenone, appellata dall’imputato
Da Rin Spaletta, con la quale questi era stato condannato
per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e
comma 2 sexies, per avere guidato in orario notturno, in
stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato me-
diante etilometro pari a 1,84 g/l alle ore 04:23 e a 1,79 g/l
alle ore 04:30).
2. Questa, in sintesi, la vicenda.
Il Da Rin procedeva a bordo della propria vettura e
non si fermava all’alt intimatogli da agenti della Polstrada
che si mettevano al suo inseguimento, rilevando numero-
se violazioni del C.d.S. (violazione del limite di velocità,
omesso uso di proiettori anabbaglianti, soprasso di altro
veicolo nonostante la linea continua).
Una volta fermato, gli agenti rilevavano altresì l’alito
alcolico del Da Rin Spaletta e lo sottoponevano all’alcol-
test che dava i risultati di cui all’imputazione.
2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore,
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in re-
lazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per
mezzo dell’apparecchio etilometro, alla luce delle risul-
tanze dell’accertamento redatto da proprio consulente e
del Regolamento per le procedure di accertamento dello
stato di ebbrezza. In particolare, la parte ha rilevato che il
primo scontrino rilasciato dall’apparecchio di misurazione
riportava diciture indicative di un suo malfunzionamento
("test non permesso" e "volume insuff‌iciente") e che non
era stato cambiato il boccaglio tra la prima e la seconda
misurazione, in violazione del Regolamento di cui al D.M.
n. 196 del 1990, art. 10.
Sotto altro prof‌ilo, la parte denuncia la violazione di
legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ne-
gare rilievo alla mancata formale contestazione, a carico
dell’imputato, della recidiva nel biennio (riconosciuta in
primo grado e confermata in sede di appello), in violazio-
ne dei principi del contraddittorio e di correlazione tra
accusa e sentenza.
Da ultimo, con lo stesso motivo, il ricorrente censura
la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale con-
fermato l’irrogazione della sanzione amministrativa acces-
soria della revoca della patente di guida, pur riguardando
il precedente ascritto al Da Rin Spaletta (quale riferimen-
to della cosiddetta recidiva nel biennio di cui all’art. 186
C.d.S.) il diverso reato di guida in stato di ebbrezza di cui
all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ampiamente motivato in ordine
alle censure, del tutto identiche a quelle riversate in ri-
corso (eccezion fatta per la lamentata vicinanza delle
due misurazioni e per le interferenze riconducibili alla
presenza di un elettrodotto e alle condizioni climatiche,
richiamate dal giudice d’appello, ma non riproposte dalla
parte in ricorso), concernenti un presunto malfunziona-

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