Corte di Cassazione Penale sez. I, 26 luglio 2016, n. 32416 (C.C. 31 marzo 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
In particolare per ottenere l’esonero dalla responsabi-
lità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia
i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’impre-
vedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a
produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.
(Cass. 14 ottobre 2011, n. 21286). Elide allora il nesso di
causalità tra la cosa e l’evento soltanto una condotta della
vittima che rivesta il carattere di una peculiare impreve-
dibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano rite-
nere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una
sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente
allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato
secondo l’id quod plerumque accidit.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneg-
giato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziolo-
gico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custo-
dia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso
colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con conse-
guente diminuzione della responsabilità del danneggiante
secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8
maggio 2008, n. 11227; Cass. 6 luglio 2006, n. 15384).
2. Ciò posto e precisato che il vizio di falsa applicazione
della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato
dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, ritiene il
Collegio che la Corte di appello è incorsa in tale vizio, giac-
chè pur mostrando di conoscere i principi sopra riportati,
non ne ha fatto corretta applicazione nel caso di specie.
In particolare dopo avere richiamato il principio
espresso da Cass. n. 10300/2007, pienamente condivisibi-
le e coerente con quanto sopra enunciato - secondo cui
quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situa-
zione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tan-
to più incidente deve ritenersi il comportamento della
vittima - ha evidenziato, sotto il primo versante (quello
della scarsa pericolosità della cosa), una situazione della
strada, suscettibile di creare più di un pericolo per il pe-
done (il cui passaggio non era, certo, vietato e, neppure,
di per sè imprudente, dal momento che il cartello "rischio
di crollo" si riferiva ai "mezzi pesanti"), mentre, sotto il
secondo versante (quello della incidenza causale del com-
portamento della vittima), ha indicato una serie di "ipo-
tetici fattori causali (disattenzione, autonoma condotta
della vittima dell’infortunio"), lasciando, nella sostanza,
irrisolto il punto nodale della vicenda, e cioè l’accerta-
mento della incidenza o meno (o in quale misura) del
comportamento della vittima. Invero - posto che il fatto
colposo del danneggiato può anche concorrere nella pro-
duzione dell’evento dannoso (artt. 1227 e 2056 c.c.) non
essendovi ragione di escludere, con riferimento all’art.
2051 c.c., l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1227 c.c., -
il fatto che una strada risulti "molto sconnessa, con altre
buche e rappezzi" non costituisce, di per sè, un’esimen-
te per l’ente pubblico, anche perchè un comportamento
disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al
novero dell’imprevedibile. Altrimenti opinando - e portan-
do al paradosso l’iter seguito dalla Corte territoriale nel
caso specif‌ico - dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente
pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di
incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente
da responsabilità, dovendosi far carico solo all’utente tut-
te le conseguenze del dissesto stradale; il che non è certo
il signif‌icato dei principi sopra riportati.
Invero va qui ribadito che l’ente proprietario di una
strada aperta al pubblico transito si presume responsa-
bile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili
alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla
struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle
sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o
l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale
responsabilità può inf‌luire la condotta della vittima, la
quale, però, assume eff‌icacia causale esclusiva, soltanto
ove possa qualif‌icarsi come abnorme, e cioè estranea al
novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili
in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai
f‌ini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi
dell’art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
In def‌initiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cas-
sazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di
appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudi-
zio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 26 LUGLIO 2016, N. 32416
(C.C. 31 MARZO 2016)
PRES. BONITO – EST. BONI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. BERGAMINI
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità y Mancata os-
servanza delle prescrizioni y Effetti y Revoca della
misura sostitutiva y Ripristino della sola pena de-
tentiva residua y Ragioni.
. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità, disposta per mancata osservanza delle
prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena
residua, calcolata sottraendo dalla pena complessiva-
mente inf‌litta il periodo di positivo svolgimento dell’at-
tività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art.
58 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie di guida
in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacen-
ti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della
libertà personale subìta da chi abbia espletato attività
lavorativa nell’interesse della collettività costituisce
sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alter-
nativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata
per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario).
(d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 56; d.l.vo 28 agosto
2000, n. 274, art. 58; nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Conformemente si esprime Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 2014, n.
42505, in questa Rivista 2014, 911.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 13 gennaio 2015 il G.i.p. del
Tribunale di Roma disponeva nei confronti del condanna-

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