Corte di Cassazione Penale sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107 (c.c. 8 luglio 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
10. La censura sul danno patrimoniale da perdita della
chance di successo lavorativo.
10.1. Con una quinta censura del secondo motivo di ri-
corso, il ricorrente S.E. lamenta che la Corte d’appello non
avrebbe liquidato il danno da perdita di chance di succes-
so professionale.
10.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Un danno da perdita di chance è ovviamente alterna-
tivo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita
del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa.
Delle due, infatti l’una: o la vittima dimostra di avere
perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizza-
to, ed allora la spetterà il risarcimento del lucro cessan-
te; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può
spettare il risarcimento del danno da perdita di chance.
Nel nostro caso il Tribunale ha liquidato alla vittima il
risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei reddi-
ti futuri, e dunque correttamente non ha preso in esame
l’ipotesi della perdita di chance. Se si sommasse questo
risarcimento a quello da lucro cessante si realizzerebbe
una duplicazione risarcitoria, e la vittima verrebbe addi-
rittura a trovarsi in una situazione patrimonialmente più
favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se fosse ri-
masta sana.
11. La censura concernente i criteri di scomputo degli
acconti 11.1. Con una sesta censura i ricorrenti lamentano
che la Corte d’appello avrebbe erroneamente compiuto le
operazioni di detrazione, dal risarcimento complessiva-
mente dovuto, degli acconti pagati dalla Allianz in corso
di causa.
11.2. La censura è inammissibile per difetto di interes-
se, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
I ricorrenti infatti non indicano né il criterio di scom-
puto adottato dal Tribunale, né il diverso criterio che si
sarebbe dovuto adottare. In questo modo non è possibile
stabilire se essi abbiano un interesse concreto ed attuale a
far valere l’omessa pronuncia su tale questione.
12. Le spese.
12.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a
poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma
1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo.
12.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto,
del quale si dà atto con la presente sentenza, per il paga-
mento a carico della parte ricorrente di un ulteriore im-
porto a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto
per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 SETTEMBRE 2016, N. 39107
(C.C. 8 LUGLIO 2016)
PRES. D’ISA – EST. MENICHETTI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. ROSSINI
Guida in stato di ebbrezza y Messa alla prova ex
art. 168 ter c.p. y Estinzione del reato y Sospensio-
ne della patente di guida y Competenza y Giudice y
Esclusione y Prefetto y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che di-
chiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della pro-
va, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, di competenza del Prefetto ai
sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazio-
ne della sostanziale differenza tra l’istituto della messa
alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale
responsabilità, e le ipotesi di applicazione della san-
zione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste
dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis,
C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al pre-
detto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione
amministrativa accessoria. (c.p., art. 168 ter; nuovo c.s.,
art. 186; nuovo c.s., art. 187; nuovo c.s., art. 224) (1)
(1) Analogamente per quanto concerne la prima parte della massi-
ma de qua, v. Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 40069, in questa
Rivista 2015, 1014. In dottrina, per utili riferimenti in ordine all’isti-
tuto della "messa alla prova", v. GIUSEPPE PAVICH, Il punto sulla
messa alla prova: problemi attuali e prospettive, in Riv. pen. 2015,
505 e GIUSEPPE LUIGI FANULI, L’istituto della messa alla prova ex
lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche
applicative, in questa Rivista 2014, 877.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di Matteo Rossini propone ricorso per
violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di
Genova in data 21 dicembre 2015 che nel dichiarare estin-
to per esito positivo della messa alla prova il reato di guida
in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sini-
stro stradale, contestato a Rotulo Carmelo Romolo, aveva
disposto la revoca della patente di guida, di competenza
dell’autorità amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, pronunciandosi in casi analoghi, ha già
affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giu-
dice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo
della prova, ai sensi dell’art.168 ter c.p., non può applicare
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
ovvero della revoca della patente di guida, di competen-
za del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, c.d.s. Ciò
in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto
della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento
della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione
della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pre-
viste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, la cui
disciplina lascia appunto al giudice, in deroga al predetto
art. 224, la competenza ad applicare la sanzione ammini-
strativa accessoria (sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 40069 e 17
settembre 2015 n. 40069; sez. IV, 9 marzo 2016, Michelon).
2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugna-
ta limitatamente alla disposta revoca della patente, con eli-
minazione della relativa statuizione, e la trasmissione degli
atti al competente Prefetto di Genova. (Omissis)

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