Corte di Cassazione Penale sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43864 (ud. 6 ottobre 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
2.4. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve esse-
re annullata nella parte in cui ha affermato la responsabi-
lità penale del V. in ordine al reato di resistenza a pubblico
uff‌iciale per il solo fatto che lo stesso abbia esercitato un
minimo di violenza f‌isica nei confronti del brigadiere dei
Carabinieri che voleva impedirgli di allontanarsi dall’ospe-
dale. In applicazione del principio di diritto indicato, in
vero, nel caso di specie, ai f‌ini della conf‌igurabilità del re-
ato di cui all’art. 337 c.p., occorre escludere che l’imputato
avesse la facoltà di allontanarsi legittimamente dall’ospe-
dale in quel momento e senza l’onere di adempiere a pre-
cise formalità, ovvero, se invece risulta che avesse tale fa-
coltà, occorre escludere che la reazione del medesimo sia
stata strettamente proporzionata all’esigenza di esercitare
il proprio diritto. È pertanto necessario disporre il rinvio
degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari
per un nuovo giudizio nel quale siano compiuti i necessari
accertamenti in proposito.
3. Il secondo motivo deduce l’illegittimità del prelievo
ematico dal quale è stato desunto il tasso alcolemico pre-
sente nel sangue, e, quindi, la prova della sussistenza della
fattispecie contravvenzionale, perchè compiuto senza il
consenso dell’imputato.
3.1. La sentenza impugnata osserva - sulla base di ac-
certamenti in relazione ai quali non si pone alcun dub-
bio di travisamento della prova - che il prelievo ematico
è stato effettuato secondo quanto suggerito dai protocolli
sanitari in considerazione delle condizioni di incoscien-
za del paziente, ricoverato in stato comatoso, ed al f‌ine di
prestargli le prime cure.
Costituisce orientamento giurisprudenziale ampia-
mente consolidato, e condiviso dal Collegio, quello secon-
do cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo
ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecu-
zione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza
di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un in-
cidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di
polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p.,
di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato
della facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia
ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. (cfr., in particolare,
sez. IV, n. 38458 del 4 giugno 2013, Grazioli, Rv. 257573,
nonchè, in precedenza, sez. IV, n. 10605 del 15 novembre
2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933, e sez. IV, n. 26108 del
16 maggio 2012, Pesaresi, Rv. 253596).
Il prof‌ilo di diritto indicato rende superf‌luo l’ulterio-
re accertamento, comunque compiuto nella sentenza, in
ordine alla circostanza della avvenuta prestazione del
consenso (postumo) al prelievo da parte del V.
3.2. La manifesta infondatezza delle ragioni addotte
nel motivo in esame, determina l’inammissibilità dello
stesso. Inoltre, l’avvenuta determinazione in via autono-
ma della pena con riferimento al reato di guida in stato di
ebbrezza esclude la necessità di qualunque annullamento
con rinvio sul punto e determina il passaggio in giudicato
della decisione impugnata in ordine a tale capo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2016, N. 43864
(UD. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. ROMIS – EST. SERRAO – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. DE NICOLA
Guida sotto l’effetto di stupefacenti y Accerta-
mento y Prelievo ematico y Rif‌iuto di sottoporvisi y
Disponibilità al prelievo di altro liquido biologico
y Reato di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s. y Esclu-
sione.
. In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi, pur dovendosi ritenere che il conducente possa
essere sottoposto, senza previo consenso, a prelievo
ematico, ai sensi dell’art. 187, comma 3, c.d.s., anche
quando non vi sia stato un incidente stradale, è tutta-
via da escludere che egli debba rispondere del reato di
cui al comma 8 del medesimo art. 187 qualora rif‌iuti
di sottoporsi al suddetto prelievo acconsentendo però
ad altro prelievo di liquidi biologici (quali, ad esempio,
le urine), che sia suff‌iciente a dimostrare l’eventuale
assunzione dello stupefacente. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 187) (1)
(1) Conformemente si è espressa Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014,
n. 1494, in questa Rivista 2014, 509. In merito alle modalità di accerta-
mento della guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti, si vedano:
Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 6995, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 48004, ibidem e
Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 14803, in questa Rivista 2007, 415.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emes-
sa dal Tribunale di Bologna nei confronti di De Nicola
Dimitri, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187,
comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 accertato in Bolo-
gna il 5 novembre 2011.
2. Ricorre per Cassazione Dimitri De Nicola censuran-
do la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle seguenti norme: artt. 13 e 32 Cost.,
187, commi 2-bis, 3 e 8, c.d.s., Circolare Min. Interno 16
marzo 2012; art. 25 Trattato di Prum ratif‌icato con legge 30
giugno 2009, n. 85, art. 51 c.p., nonché vizio di motivazione
sul presupposto che i giudici di merito hanno sottolineato
che l’imputato si fosse rif‌iutato di sottoporsi al solo prelievo
ematico, da ritenersi richiesta illegittima in quanto restrit-
tiva della libertà personale soggetta ai limiti dettati dall’art.
13 Cost. in quanto non rivoltagli in un contesto di cura e
diagnosi. Ritiene il ricorrente che il rif‌iuto al solo prelievo
ematico non si sarebbe posto come ostacolo all’accertamen-
to del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
in quanto le f‌inalità investigative alle quali è preordinato
l’art. 187, comma 3-bis, c.d.s. avrebbero potuto essere soddi-
sfatte mediante il prelievo della mucosa, del f‌luido del cavo
orale, del sudore, delle lacrime o delle urine;
b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per
omessa pronuncia in relazione all’istanza di applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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