Corte di Cassazione Penale sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 43894 (ud. 13 settembre 2016)

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
4. Sono dichiarati inammissibili i primi tre motivi del
ricorso, che è parzialmente accolto, per quanto di ragione
e nei limiti sopra esposti, con riguardo al quarto e sesto
motivo, assorbito il quinto. La sentenza impugnata è cas-
sata in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, quale
giudice di appello, in persona di diverso magistrato, anche
per le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 17 OTTOBRE 2016, N. 43894
(UD. 13 SETTEMBRE 2016)
PRES. CONTI – EST. CORBO – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. V.
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Pubblico uff‌iciale y Atti arbitrari del pubblico
uff‌iciale y Esimente y Applicabilità y Condizioni.
. In tema di reazione ad atti arbitrari del pubblico uf-
f‌iciale, deve ritenersi che quando quest’ultimo pone in
essere una condotta da riguardarsi, per l’assenza dei
necessari presupposti, come oggettivamente illegitti-
ma, agendo sulla base di una decisione da lui assunta
autonomamente o comunque al di fuori dell’obbligo
di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma
dell’art. 393-bis c.p., una reazione strettamente pro-
porzionata all’esigenza di esercitare un proprio diritto
di rango primario indebitamente conculcato, e negli
stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal f‌ine. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte, con
riferimento ad un caso in cui l’imputato era stato ri-
tenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico
uff‌iciale per avere colpito al volto, con il dorso della
mano, un militare dell’Arma dei Carabinieri che si era
posizionato in modo da impedirgli di allontanarsi dai
locali di un presidio ospedaliero ove era stato condotto
a seguito di un incidente stradale, onde essere sottopo-
sto, oltre che alle cure del caso, anche ai prelievi volti
ad accertare il livello del tasso alcolemico, ha annulla-
to con rinvio la sentenza impugnata per vizio di moti-
vazione, sull’assunto che il giudice di merito avrebbe
dovuto darsi cura o di escludere che l’imputato avesse
la facoltà di allontanarsi legittimamente dall’ospedale
in quel momento e senza l’onere di adempiere a preci-
se formalità, ovvero, se fosse invece risultato che aveva
detta facoltà, di escludere che la reazione del medesi-
mo fosse stata strettamente proporzionata all’esigenza
di esercitare il proprio diritto). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 393 bis; d.l.vo 14 settembre 1944, n. 288, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 29 febbraio 2012,
n. 7928, in Riv. pen. 2013, 593 e Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2004, n.
10773, ivi 2005, 204.
È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quel-
lo secondo cui il prelievo ematico compiuto nell’ambito di ordinari
protocolli di pronto soccorso, al di fuori della emersione di f‌igure di
reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra
negli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo
di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia. Così si vedano Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2013, n.
38458, ivi 2014, 432 e Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34145,
ivi 2013, 401.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2015, la Corte
di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Oristano all’esito di giudizio
abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, ha con-
fermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia di V.G.
per i reati di resistenza a pubblico uff‌iciale e guida in stato
di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5
g/l, aggravato quest’ultimo dall’aver provocato un inciden-
te stradale, fatti entrambi commessi il (omissis).
Il reato di resistenza a pubblico uff‌iciale è stato rite-
nuto dai giudici di merito per avere il V. colpito con la
mano il brigadiere dei Carabinieri C.R., provocando allo
stesso, che si era interposto per impedirgli di allontanarsi
dall’ospedale dove era trattenuto in osservazione dopo un
incidente stradale, lesioni al labbro guaribili in un giorno.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato
Lorenzo Soro, quale difensore di f‌iducia del V., articolando
due motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in
riferimento all’art. 337 c.p., nonché vizio di motivazione,
a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., con
riguardo all’affermata sussistenza del reato di resistenza a
pubblico uff‌iciale.
Si deduce che, nel momento in cui il V. tentò di allon-
tanarsi dall’ospedale, non solo era stato già effettuato il
prelievo ematico nei suoi confronti, ma i relativi campioni
erano già nel laboratorio della struttura sanitaria. Di con-
seguenza, la condotta del ricorrente era semplicemente
l’estrinsecazione del diritto di sottrarsi a cure mediche,
e l’atto del brigadiere C. è da qualif‌icarsi come arbitrario
ed illegittimo.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge,
in riferimento agli artt. 191 c.p.p. e 186, comma 2, c.d.s.,
nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma
1, lett. c) ed e), c.p.p., con riguardo all’affermata sussi-
stenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.
Si deduce che il prelievo ematico è stato effettuato
senza il consenso preventivo del V., ed in assenza di ne-
cessità sanitarie: il consenso che risulta prestato dal V. nel
verbale delle ore 8,06, attiene ad un “prelievo richiesto”, e
quindi futuro, non, invece, al “prelievo già effettuato” alle
ore 5,00, quando l’odierno ricorrente versava in stato co-
matoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo,
mentre è manifestamente infondato in relazione al secon-
do motivo.
2. Il primo motivo deduce che l’atto del brigadiere dei
Carabinieri C. è arbitrario ed illegittimo, perchè diretto ad
impedire il diritto dell’imputato di sottrarsi alla prestazio-

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