Corte di Cassazione Penale sez. V, 9 novembre 2016, n. 47094 (ud. 12 ottobre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 9 NOVEMBRE 2016, N. 47094
(UD. 12 OTTOBRE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. GIANNITI – P.M. X – RIC. B.G.
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Accertamento del giudice di merito y Ri-
costruzione del sinistro y Ciclista deceduto in se-
guito ad apertura di sportello di un auto y Decesso
avvenuto un mese dopo il sinistro y Interruzione
del nesso causale tra la condotta e l’evento y Esclu-
sione.
. In tema di sinistro stradale che abbia provocato il
decesso del danneggiato, ai f‌ini dell’apprezzamento
dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la
condotta e l’evento (art. 41, comma 2, c.p.), il concetto
di causa sopravvenuta da sola suff‌iciente a determina-
re l’evento non si riferisce solo al caso di un processo
causale del tutto autonomo, ma anche al caso di un pro-
cesso non completamente avulso dall’antecedente, ma
caratterizzato da un percorso causale completamente
atipico, di carattere assolutamente anomalo ed ecce-
zionale. Tale apprezzamento sulla natura eccezionale
ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è devoluto al
giudice di merito che deve fornire logica motivazione
del suo convincimento sul punto. (Nella fattispecie i
giudici di merito hanno provato, oltre ogni ragionevole
dubbio, che il decesso era riconducibile alla condotta
imprudente dell’imputato che aveva aperto lo sportel-
lo dell’auto provocando la caduta dalla bicicletta della
vittima, deceduta un mese dopo il sinistro) (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 157; c.p.p., art. 533; c.p., art. 40;
c.p., art. 41; c.p., art. 589) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2015, n. 17804, in Riv.
pen. 2015, 1113; Cass. pen. sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10626, ivi 2014,
441; Cass. pen. sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1214, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna; Cass. civ. sez. IV, 2 maggio 1991, n. 4863, ibi-
dem, quest’ultima nel senso che l’indagine sull’esistenza in concreto
del nesso di causalità e sull’interruzione di tale nesso per effetto di
una causa sopravvenuta è indagine tipicamente di fatto, riservata,
come tale, al giudice di merito e il relativo accertamento si sottrae al
sindacato di legittimità quando sia ispirato ad esatti criteri giuridici
e sia sorretto da adeguata e corretta motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze con la impugnata sen-
tenza ha confermato la sentenza 24 ottobre 2013 con la
quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato B.G. alla
pena di un anno di reclusione, sostituita con due anni di
libertà controllata, e alla sanzione accessoria della so-
spensione della patente di guida per un anno, in relazione
al reato di omicidio colposo, commesso in data 21 maggio
2009 ai danni di I.B. ed aggravato dalla violazione della
normativa sulla circolazione stradale, per avere cagionato,
mediante l’apertura improvvisa dello sportello della pro-
pria auto parcheggiata, la caduta dalla bicicletta della pre-
detta I.B., (di 75 anni), con conseguenti lesioni personali
alla medesima che ne cagionavano il decesso il successivo
10 luglio 2009.
2. Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di
f‌iducia, propone ricorso l’imputato, deducendo violazione
dell’art. 533 comma 1 c.p.p. nonché violazione degli artt.
589, 40 e 41 c.p..
2.1. Quanto alla pretesa violazione della regola dell’ol-
tre ogni ragionevole dubbio, secondo il ricorrente, non
sarebbe stata in alcun modo provata la violazione della
norma cautelare contestata. Il ricorrente osserva che la
Corte - dopo aver rilevato che nel caso in esame non vi era-
no emergenze istruttorie che consentivano una ricostru-
zione assolutamente certa delle modalità dell’incidente e,
in particolare, dopo aver sottolineato, al f‌ine di negare la
possibilità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
l’assenza di dati oggettivi - non avrebbe tuttavia valoriz-
zato detta assenza nel valutare l’attendibilità della rico-
struzione del consulente del P.M., la cui ricostruzione non
poteva dirsi corroborata da elementi esterni.
2.2. Quanto poi alla dedotta violazione degli artt. 589,
40 e 41 c.p., secondo il ricorrente, non sarebbe dimostrato
che l’evento morte possa pacif‌icamente ricollegarsi, sotto
il prof‌ilo causale, al sinistro stradale, essendosi verif‌icato,
nella serie causale, un errore terapeutico da parte dei me-
dici curanti, che aveva determinato l’exitus. Il ricorrente
osserva che la Corte ha escluso l’interruzione del nesso
causale a seguito dell’errore medico, rilevando che esso
non costituisce un accadimento al di fuori di ogni imma-
ginazione, ma a sostegno del proprio assunto avrebbe ri-
chiamato sentenze emesse da questa Corte in fattispecie
non del tutto sovrapponibili. D’altronde la causa sopravve-
nuta di cui all’art. 41 comma 2 non si riferisce solo ad un
processo causale del tutto autonomo ed imprevedibile, ma
anche nel caso di un processo non completamente avulso
dal precedente, ma caratterizzato da un percorso comple-
tamente atipico ed eccezionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Non fondato è il prof‌ilo del ricorso concernente l’as-
serita violazione dell’art. 533 comma 1 c.p.p.

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