Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 26 Maggio 2016, N. 22136 (C.C. 15 Gennaio 2016)
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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2016
LEGITTIMITÀ
sottoposto e dopo avere verificato che il trasferimento
in altra sede del presidente, in concreto, integrava nella
specie un impedimento che non gli aveva consentito di
apporre la sottoscrizione.
In sintesi, è stato affermato che nel caso esaminato vi è
stato un apprezzamento della situazione di fatto originata
dal trasferimento in altra sede che ha fatto ritenere al giu-
dice anziano la sussistenza di un caso di impedimento che
rendeva necessaria la sua sottoscrizione per il presidente.
Veniva quindi sottolineato come di tale apprezzamento
non è previsto il sindacato in sede di legittimità, non ri-
entrando nei poteri di questa Corte quello del controllo
sulla funzione certificatrice del giudice anziano esercitata
dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva
dell’impedimento, integrato dalla situazione fattuale su-
indicata.
3. Il caso in esame è del tutto simile a quello sottoposto
al vaglio delle SS.UU. La sentenza è stata sottoscritta dal
componente anziano del Collegio, tuttavia non vi è alcuna
indicazione del perchè ciò sia avvenuto. Manca, dunque, a
differenza che nel caso esaminato dalle SS.UU., prova che
vi sia stata da parte del consigliere anziano una verifica
della situazione oggettiva di impedimento del presidente
del Collegio.
Ne consegue che la sottoscrizione del Presidente del
Collegio giudicante è da ritenersi mancante. Si ricade,
dunque, nell’ambito di quei casi in cui si è affermato che,
qualora la sentenza emessa dal giudice collegiale venga
sottoscritta solo dall’estensore e non anche dal presiden-
te, si è di fronte ad un’ipotesi di nullità relativa della sen-
tenza, che deve essere tempestivamente eccepita (il chè
nel caso che ci occupa è avvenuto). L’opposizione della
firma del presidente del collegio, infatti, ha una funzione
di garanzia dal momento che attesta l’avvenuto controllo
della conformità della motivazione a quanto deliberato in
camera di consiglio (si veda il precedente di sez. I, n. 8077
del 26 settembre 1996, D’Avena, rv. 205731, relativo ad un
caso in cui il presidente non aveva firmato la sentenza per-
chè, al momento del deposito della minuta, era assente
per ferie. Secondo la Corte di Cassazione, detta situazione,
non costituendo impedimento assoluto ed imprevedibile
tale da protrarsi per un periodo di tempo indeterminato
di estesa durata, non è assimilabile a quelle di caratte-
re eccezionale considerate dall’art. 546, comma secondo,
c.p.p.).
Ebbene, la mancanza della firma del presidente, non
giustificata espressamente dal suo impedimento legittimo,
determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 546
c.p.p., comma 3 (sez. I, sent. 8 febbraio 2005, Gagliardi;
sez. I, 25 giugno 2004, Tomedi; sez. V, 19 maggio 2004, Pre-
stifilippo).
Quanto agli effetti dell’annullamento, va precisato, tut-
tavia, che, ai sensi dell’art. 185 comma 1 c.p.p., la nullità
di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono
da quello dichiarato nullo, ma non incide sulla validità de-
gli atti antecedenti.
Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato
che il procedimento risulta essersi svolto correttamente
sino all’emanazione del dispositivo letto in udienza il 12
febbraio 2015.
L’effetto dell’annullamento della sentenza-documento
è dunque costituito soltanto dalla necessità di rinnova-
zione dell’atto nullo ai sensi dell’art. 185 c.p.p., comma 2,
che nel caso in esame non può che avvenire ad opera dei
giudici i quali hanno partecipato alla deliberazione, non
potendo questa Corte provvedervi direttamente. Il proces-
so deve dunque regredire, secondo quanto stabilito espres-
samente dall’art. 185 c.p.p., comma 3, allo stato e grado in
cui si è verificata la nullità rilevata, affinché il giudice che
ha emesso l’atto dichiarato nullo possa redigere la nuova
sentenza sottoscrivendola regolarmente.
Ritornato nella fase postdibattimentale, il processo ri-
prenderà quindi il suo corso ai sensi dell’art. 548 c.p.p.,
mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza
(vedasi. sez. III, 16 gennaio 1997, Di Marco; sez. V, 11 mar-
zo 1999, P.M. in proc. Vivallos).
Nello stesso senso si è condivisibilmente espressa
questa Corte di legittimità (sez. II, n. 43788 frl 9 dicem-
bre 2010, Franzè, rv. 249223; conf. sez. I, n. 12754 del 27
settembre 1999 rv 214395), che ha affermato - e va qui
ribadito - che la nullità della sentenza derivante, ai sensi
dell’art. 546 comma 3 c.p.p., dalla mancata sottoscrizio-
ne del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla
formazione del documento nel quale è trasfusa la delibe-
razione, è di carattere relativo e può essere sanata - non
travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il
processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubbli-
cato in udienza - con la mera rinnovazione dell’atto vi-
ziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 26 MAGGIO 2016, N. 22136
(C.C. 15 GENNAIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. CASA – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. CONFL. DI COMP.
GIP TRIB. BRINDISI C. CORTE APPELLO LECCE
Giudizio immediato y Richiesta di giudizio abbre-
viato y Adozione del provvedimento di fissazione
dell’udienza ex art. 458, comma, 1 c.p.p. y Rigetto
di rito abbreviato condizionato y Possibilità y Sussi-
stenza y Fattispecie di conflitto di competenza tra
Gip e Corte di appello.
. Qualora, a seguito della emissione del decreto di
giudizio immediato, venga formulata, ai sensi dell’art.
458, comma 1, c.p.p., richiesta di giudizio abbreviato
condizionato, l’avvenuta adozione del provvedimento di
fissazione dell’udienza, quale previsto dal comma 2 del
medesimo art. 458, essendo questo finalizzato alla sola
verifica circa la sussistenza delle condizioni formali per
l’eventuale accoglibilità della richiesta, non impedisce
che questa, all’esito della predetta udienza, venga re-
spinta. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte, risolvendo un conflitto insorto tra il giudice
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