Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 30 Maggio 2016, N. 22719 (Ud. 11 Maggio 2016)

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giur
5/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
formula assolutoria in statuizione di condanna, la corte
d’appello dichiara la prescrizione (così, da ultimo, Cass.,
sez. V, n. 19268 del 24 marzo 2015, dep. 8 maggio 2015, Rv.
263709).
L’assonanza fra le due ipotesi, come si vede, è alquan-
to labile, poiché nel caso che qui si esamina, al giudizio
di legittimità (che, ovviamente, non va confuso con la
cognizione piena del giudice d’appello), ove venisse ri-
scontrato uno dei denunziati vizi motivazionali, giammai
potrebbe seguire in sede di rinvio una statuizione di meri-
to, in presenza di una maturata causa estintiva del reato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MAGGIO 2016, N. 22719
(UD. 11 MAGGIO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PEZZELLA – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. TONIUTTI
Sentenza penale y Requisiti y Sottoscrizione y Del
Presidente y Mancanza y Conseguenze y Nullità y
Sussistenza y Condizioni.
. Costituisce causa di nullità della sentenza pronuncia-
ta da giudice collegiale il fatto che essa rechi la sotto-
scrizione, oltre che dal magistrato estensore, anche di
altro componente del collegio, in sostituzione di quella,
mancante, del presidente, senza che di ciò risulti forni-
ta alcuna spiegazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 181;
c.p.p., art. 185; c.p.p., art. 546; c.p.p., n. 585) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2005, n.
9759, in questa Rivista 2006, 241; Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2004, n.
31597, ivi 2005, 760 e Cass. pen., sez. V, 1 settembre 2004, n. 35769,
ivi 2005, 619.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei
confronti di Toniutti Andrea con sentenza del 12 febbraio
2015, confermava la sentenza emessa in data 20 giugno
2013 dal G.u.p. presso il Tribunale di Firenze, appellata
dall’imputato, con condanna al pagamento delle spese
del grado e con correzione della sentenza di primo grado
all’imputazione. (Omissis)
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, To-
niutti Andrea, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-
sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.:
a. Violazione di legge artt. 181, 185, 546, 585 c.p.p. per
la nullità della sentenza impugnata in ragione della man-
cata sottoscrizione del Presidente del collegio. Violazione
di legge per omessa, contraddittoria e apparente motiva-
zione.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata è pri-
va della sottoscrizione del presidente del collegio e non
verrebbe dato conto, nel corpo dell’atto, delle ragioni
dell’impedimento del presidente titolare e dell’avvenuta
sottoscrizione da parte del consigliere anziano. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, di natura processuale, è fondato e
pertanto la sentenza documento impugnata va annullata
senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appel-
lo di Firenze per la rinnovazione dell’atto e la conseguente
pubblicazione.
Restano assorbiti i motivi sulla responsabilità, che po-
tranno essere riproposti, eventualmente, contro la nuova
sentenza.
2. Come lamentato dal ricorrente, la sentenza di appel-
lo, oltre che dal consigliere estensore (Anna Favi) risulta
sottoscritta, quale presidente, non dal giudice che aveva
presieduto il Collegio (Silvia Martuscelli) bensì dal terzo
consigliere (Paola Masi). Del motivo per cui sia avvenuto
ciò non vi è traccia nel documento, venendo così ad essere
disatteso il dettato di cui all’art. 546 comma 2 c.p.p. (“re-
quisiti della sentenza”) secondo cui “la sentenza emessa
dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal
giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il
presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione prov-
vede, previa menzione dell’impedimento, il componente
più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’esten-
sore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimen-
to, provvede il solo presidente”.
È il caso di ricordare lo ius receptum di questa Corte
secondo cui l’impedimento alla sottoscrizione può essere
costituito dal trasferimento ad altra sede o dal congedo
ordinario e, in ogni caso, non può essere oggetto di valuta-
zione da parte di questa Corte, trattandosi di valutazione
di merito (sez. II, n. 41728 del 2 luglio 2015, Cafarelli, rv.
264593).
In tal senso si sono orientate le Sezioni Unite di questa
Corte nella sentenza n. 600 del 29 ottobre 2009 dep. l’8
gennaio 2010, Galdieri, rv. 245174. In quel procedimento
il componente anziano aveva sottoscritto il decreto che
concludeva il procedimento di prevenzione (che, ai f‌ini
che qui interessa, le Sezioni Unite equiparavano ad una
sentenza, con conseguente applicazione dell’art. 546
c.p.p.), sostituendo il presidente del Collegio “trasferi-
to ad altra sede” e quindi ritenuto impedito. Le SS.UU.
Galdieri hanno puntualizzato che l’impedimento, diverso
dalla morte, di cui fa menzione l’art. 546 comma 2 c.p.p.,
deve essere un impedimento effettivo, serio, grave e du-
raturo, tale da legittimare la sottoscrizione da parte del
giudice più anziano e che quello considerato nel caso esa-
minato e consistito nel fatto che il presidente non aveva
potuto sottoscrivere il decreto per il suo trasferimento in
altra sede, non integrava di per sé un ostacolo giuridico
alla sottoscrizione, non inibendo il trasferimento l’assol-
vimento di funzioni giudiziali collegate alla decisione ma
in concreto può costituire un impedimento di fatto da ac-
certare nel singolo caso. Precisato ciò in linea di diritto,
rilevavano, però che nel caso esaminato il componente
più anziano del collegio, prima di f‌irmare il provvedimen-
to, aveva menzionato, specif‌icandone la natura, l’impedi-
mento del presidente che lo aveva indotto ad apporre la
sottoscrizione anche per quest’ultimo. Ciò era stato fatto
dopo avere valutato il tipo e l’entità dell’impedimento

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