Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 15 Giugno 2016, N. 24848 (C.C. 18 Maggio 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 GIUGNO 2016, N. 25673
(C.C. 4 MAGGIO 2016)
PRES. GENTILE – EST. RECCHIONE – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. JIANHUI ED
ALTRI
Atti processuali penali y Lingua italiana y Impu-
tato alloglotta y Mancata traduzione dell’avviso di
f‌issazione dell’udienza davanti al tribunale del rie-
same y Causa di nullità y Esclusione.
. Non costituisce causa di nullità la mancata traduzione
dell’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale per rie-
same all’imputato alloglotta. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen. sez. VI, 24 novembre 2014,
n. 48647, in questa Rivista 2015, 125; nello stesso senso si vedano
inoltre Cass. pen., sez. VI, 23 settembre 2010, n. 34402, ivi 2011, 692 e
Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1999, n. 2203, ivi 2000, 40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Genova, sezione per il riesame delle
misure coercitive, confermava l’ordinanza di applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere applicata
agli indagati per i reati di rapina e lesioni pluriaggravate.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore degli indagati che deduceva:
2.1. violazione di legge. Si deduceva la nullità dell’av-
viso di f‌issazione dell’udienza di fronte al Tribunale per
il riesame, in quanto lo stesso non era stato tradotto in
lingua nota all’indagato alloglotta; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Circa la omessa traduzione dell’avviso dell’udienza
di fronte al Tribunale per il riesame il collegio condivide la
giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione, anche
a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 4 marzo 2014, n.
32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale
atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti,
poiché l’avviso in questione non è incluso nell’elenco de-
gli atti per i quali l’art. 143, comma secondo, c.p.p., come
modif‌icato da citato D.L.vo, prevede l’obbligo di traduzio-
ne, né, in linea generale, esplica una funzione informativa
in ordine alle “accuse” mosse al destinatario della misura
cautelare (Cass. sez. VI, n. 48647 del 22 ottobre 2014, Rv.
261139). Al di fuori degli atti la cui traduzione è obbli-
gatoria previsti dall’art. 143 comma 2 c.p.p., l’art. 143 al
comma 3, consente la individuazione di ulteriori atti che,
pur non rientrando nell’elenco di cui al comma 2, siano
ritenuti essenziali per la conoscenza e comprensione delle
accuse (su richiesta dell’imputato, del suo difensore, o
d’uff‌icio): si tratta di atti rispetto ai quali è rimesso al giu-
dice l’apprezzamento in merito alla necessità di una loro
traduzione, ogni volta che gli stessi siano ritenuti essen-
ziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse.
L’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale per il riesame
non rientra tra quelli a traduzione obbligatoria. Inoltre,
nessuna istanza di traduzione dell’atto risulta essere sta-
ta formulata dall’interessato al f‌ine di qualif‌icare l’atto in
questione come atto la cui traduzione era necessaria per
soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e cono-
scenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, signif‌ica-
tivamente, conf‌ina nel perimetro delle sole “accuse” enu-
cleate a carico dell’imputato (arg. ex art. 3, commi 3 e 4,
della su citata Direttiva 2010/64/UE): l’avviso di f‌issazione
dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame, infatti, non
contiene alcun elemento di accusa, ma solo la indicazio-
ne della data dell’udienza f‌issata per l’esame del gravame
proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore (sez.
VI, n. 34402 del 14 maggio 2010, dep. 23 settembre 2010,
Rv. 248240; v., inoltre, sez. IV, n. 2203 del 23 giugno 1999,
dep. 16 novembre 1999, Rv. 215179)» (cosi ancora: Cass.
sez. VI, n. 48647 del 22 ottobre 2014, Rv. 261139). Inf‌ine:
non può ritenersi violato il diritto di difesa dell’indagato,
inteso nella sua declinazione diritto alla partecipazione
consapevole al processo, dato che il Wang, se non vi avesse
espressamente rinunciato, avrebbe partecipato (in quanto
tradotto) all’udienza camerale, che si sarebbe svolta con
la presenza di un interprete. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 GIUGNO 2016, N. 24848
(C.C. 18 MAGGIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. DI NICOLA – P.M. FIMIANI (PARZ. DIFF.) – RIC.
ADONCECCHI
Misure cautelari personali y Riesame y Ambito di
applicazione y Artt. 324, comma 7 e 309, commi 9, 9
bis e 10, c.p.p. y Disciplina y Assenza o insussisten-
za della motivazione del provvedimento impugna-
to y Annullamento y Obbligatorietà y Fattispecie in
tema di annullamento senza rinvio e restituzione

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