Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 23 Giugno 2016, N. 26259 (Ud. 29 Ottobre 2015)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 23 GIUGNO 2016, N. 26259
(UD. 29 OTTOBRE 2015)
PRES. AGRÒ – EST. CAMMINO – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC.
MRAIDI
Esecuzione in materia penale y Abolizione del
reato y Revoca della sentenza di condanna y Emes-
sa nei confronti di uno straniero irregolare y Per il
reato di cui all’art. 6, comma 3 del D.L.vo 286/1998
y Da parte del giudice dell’esecuzione y Dopo le mo-
dif‌iche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 y
Possibilità y Condizioni.
. Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi
dell’art. 673 c.p.p., una sentenza di condanna pronun-
ciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abro-
gato la norma incriminatrice, allorchè l’evenienza di
abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della
cognizione. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 25 luglio 1998, n.
286, art. 6; c.p., art. 2; c.p.p., art. 673) (1)
(1) La pronuncia in commento risolve un contrasto giurisprudenzia-
le in ordine alla possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocare,
per abolitio criminis, una sentenza di condanna emessa nei confronti
di uno straniero irregolare per il reato di cui all’art. 6, terzo comma,
D.L.vo 286/1998, dopo le modif‌iche apportate a tale articolo dalla leg-
ge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle SS.UU., Cass. pen., sez.
un., 27 aprile 2011, n. 16453, in Riv. pen. 2011, 650, nel senso che
soggetto attivo del reato può essere il solo straniero regolarmente
soggiornante. In senso difforme si vedano infatti Cass. pen., sez. I,
21 marzo 2013, n. 13411, in questa Rivista 2014, 509, che sottolinea
che tale facoltà di revoca esula dai poteri del giudice dell’esecuzione
quando l’abrogazione implicita o esplicita di una norma deriva da
un mutamento di indirizzo giurisprudenziale e Cass. pen., sez. I, 4
luglio 2014, n. 34154, inedita, che non considera mai applicabile l’art.
673 c.p.p. nell’ipotesi considerata, riguardando un errore del giudice
emendabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Nel-
lo stesso senso dell’orientamento espresso in massima, si veda Cass.
pen., sez. I, 14 gennaio 2015, n. 1611, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2010 a seguito di
giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile il 24 settembre
2010, il Tribunale di Bergamo dichiarava il cittadino ex-
tracomunitario Adel Mraidi colpevole del delitto previsto
dall’art. 14, comma 5-quater, D.L.vo 286 del 98 (testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero), per aver
continuato a permanere illegalmente nel territorio dello
Stato nonostante il provvedimento di espulsione e l’ulte-
riore ordine di allontanamento emesso a suo carico (capo
A), e della contravvenzione prevista dall’art. 6, comma 3,
D.L.vo n. 286 del 1998 per non avere ottemperato, senza
giustif‌icato motivo, all’ordine di esibizione del passapor-
to o di altro documento identif‌icativo e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare pre-
senza nel territorio dello Stato (capo C), reati entrambi
accertati il 28 maggio 2010.
L’imputato, assolto dall’ulteriore imputazione di falso
contestatagli al capo B, veniva condannato, ritenuta la
continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi
dieci di reclusione (pena-base per il delitto ascritto al
capo A determinata nel minimo edittale, con le circostan-
ze attenuanti generiche, mesi dieci di reclusione, aumen-
tata per la continuazione a mesi quindici, ridotta per il
rito a mesi dieci).
2. Con ordinanza in data 12 settembre 2011, il Tribu-
nale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione,
accoglieva la richiesta del pubblico ministero di revoca
parziale della predetta sentenza di condanna in relazione
al delitto previsto dall’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm.
Con ordinanza in data 4 luglio 2014 il giudice dell’e-
secuzione respingeva la successiva richiesta del pubblico
ministero, presentata il 30 maggio 2014, di revoca della
sentenza in relazione alla condanna per la contravven-
zione di cui all’art. 6, comma 3, T.U. imm., limitatamente
all’applicazione della pena determinata in continuazione
per il suddetto reato, a seguito dell’abrogazione parziale
della norma incriminatrice per effetto dell’art. 1, comma
22, lett. h), della legge n. 94 del 2009 (disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica).
Il giudice dell’esecuzione in quest’ultima ordinanza
osservava che il pubblico ministero non aveva indicato,
a sostegno della sua richiesta, alcun provvedimento legi-
slativo di abolitio criminis, né una sentenza della Corte
costituzionale che avesse espunto dall’ordinamento la
norma incriminatrice applicata (condizioni previste
dall’art. 673 c.p.p. per la revoca della sentenza per abo-
lizione del reato), a seguito dei quali fosse venuta meno
la rilevanza penale o l’esistenza stessa (nell’ordinamento)
di una norma penalmente sanzionata, ma si era limitato
a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 16453 del
24 febbraio 2011, Alacev (con la quale è stato affermato
che dopo le modif‌iche all’art. 6, comma 3, D.L.vo n. 286
del 1998 apportate dalla legge n. 94 del 2009 - il reato di
inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o
di altro documento di identif‌icazione e del permesso di
soggiorno è conf‌igurabile nei confronti dei soli stranieri

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