Corte di Cassazione Penale sez. IV, 5 maggio 2016, n. 18800 (ud. 13 aprile 2016)

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 MAGGIO 2016, N. 18800
(UD. 13 APRILE 2016)
PRES. D’ISA – EST. PEZZELLA – P.M. LOY (CONF.) – RIC. BONANNI
Reato y Causalità (Rapporto di) y Concorso di cau-
se y Causa sopravvenuta y Condotta negligente de-
terminata dalla precedente condotta colposa altrui
y Interruzione del nesso di causalità y Esclusione y
Fattispecie in tema di omicidio colposo plurimo di
passeggeri di un autobus.
. In tema di rapporto di causalità, non può ritenersi
causa sopravvenuta da sola suff‌iciente a determinare
l’evento il comportamento negligente di un soggetto
che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta
colposa altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha confer-
mato la condanna per omicidio colposo plurimo del
ricorrente perché, non provvedendo ad un’idonea ma-
nutenzione dell’impianto frenante di un autobus, aveva
cooperato a cagionare la morte di alcuni dei passeg-
geri unitamente all’autista del veicolo che, ignorando
il segnale acustico relativo al cattivo funzionamento
dell’impianto frenante, aveva proseguito la marcia,
perdendo successivamente il controllo del mezzo che
era fuoriuscito dalla carreggiata ed era precipitato in
un dirupo). (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p., art. 113; c.p.,
art. 589) (1)
(1) Sulla concetto di causa sopravvenuta, intesa non solo come pro-
cesso causale del tutto autonomo, ma anche come processo non com-
pletamente avulso dall’antecedente, caratterizzato da un percorso
causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo
ed eccezionale, ossia di un evento che non si verif‌ica se non in casi
del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta, v. Cass.
pen., sez. II, 29 aprile 2015, n. 17804, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10626, in Riv. pen. 2014,
441. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 42492, in
questa Rivista 2013, 384, secondo cui il mancato uso, da parte della
vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il
nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura
che, violando ogni regola di prudenza e la specif‌ica norma del rispet-
to dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra
autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo
considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle
cinture di sicurezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Roma, pronunciando nei con-
fronti dell’odierno ricorrente Bonanni Aldo e del coimpu-
tato Cellini Adamo, con sentenza del 9 ottobre 2013, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa in
data 19 maggio 2011, appellata dagli imputati, concedeva
a Bonanni Aldo le circostanze attenuanti generiche, rite-
nute equivalenti alla contestata aggravante e ridetermi-
nava la pena nella misura di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
applicava ad entrambi la pena accessoria dell’interdizione
dai PP.UU. per anni 5; confermava nel resto; condannava
il Cellini al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato gli imputati re-
sponsabili:
"Del reato di cui all’art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1,
2 e 3 perchè in cooperazione colposa tra loro cagionavano
la morte e le lesioni personali delle persone appresso in-
dicate attraverso le seguenti condotte colpose: Cellini in
qualità di autista dopo essersi posto alla guida dell’Autobus
Kassbohrer Setra S 315 HD targato BZ276SS partendo dal
parcheggio di Villa Miani sita in via Trionfale 151 e dirigen-
dosi verso il cancello di accesso a detta villa per negligenza
imprudenza e imperizia non provvedeva a sospendere il
servizio ed a far scendere i passeggeri pur avendo notato
anomalie nel sistema frenante, in particolare avendo avver-
tito il segnale acustico segnalante il cattivo funzionamento
dei freni segnalatogli anche da alcune delle persone pre-
senti a bordo; giunto in prossimità dell’uscita dal cancello
di Villa Miani tentava di ripristinare la accertata diminu-
zione di pressione del sistema frenante attraverso ripetute
accelerazioni a veicolo fermo ma subito dopo riprendeva la
marcia senza aver raggiunto la pressione di esercizio con il
segnale acustico ancora in funzione si immetteva pertanto
nella via Trionfale con direzione viale Cavalieri di Vittorio
Veneto Circonvallazione Trionfale in fase di accelerazione
raggiungendo la velocità di 45 km inadeguata al tipo di
strada in forte pendenza e presentante curve a stretto rag-
gio ed al tipo di veicolo condotto giunto in prossimità della
curva volgente a destra azionava il sistema frenante che
perdeva eff‌icacia ometteva di fare uso del freno di soccorso
non riusciva pertanto ad arrestare il mezzo nè a completa-
re la curva volgente a destra di talchè all’altezza del civico
190 proseguiva la corsa fuoriuscendo dalla carreggiata e
precipitando nel vuoto.
Schiavo e Bonanni nelle seguenti qualità: Schiavo am-
ministratore unico della Peter Pan srl locataria in leasing
dell’autobus in questione dal 26 aprile 2002 con disponibi-
lità del veicolo da tale data f‌ino al 5 settembre 2005, Bo-
nanni socio accomandatario della International Tours sas
di Bonanni Aldo titolare di contratto di aff‌itto dell’azienda
con la predetta Peter Pan con disponibilità del veicolo dal
5 settembre 2005 al momento dell’incidente, non provve-
devano per il periodo in cui ciascuno aveva la disponibilità
del veicolo ad una idonea manutenzione dello stesso.
In particolare non revisionavano adeguatamente l’im-
pianto frenante dell’autobus di talchè non veniva accerta-
ta l’inversione delle tubazioni della valvola di frenatura ed
il deterioramento della membrana in gomma del cilindro
freno posteriore destro che a causa di tale deterioramento
e della presenza di una foratura determinava un notevole
calo di pressione all’elemento frenante e conseguente-
mente una decelerazione in fase di frenata notevolmente
inferiore a quella prescritta non consentendo così all’au-
tista di rallentare in prossimità della curva in precedenza
descritta con la conseguenza fuoriuscita del veicolo dalla
sede stradale.
In conseguenza dell’incidente decedevano le seguenti
persone di cittadinanza turca trasportate a bordo dell’au-
tobus: B.M.; B.A.; K.A.; C.E.; C.E.; T.Y..; I.L.; T.R.; I.T.;
K.E.C.; K.M.; E.A. e riportavano lesioni le seguenti persone
di cittadinanza turca anch’esse trasportate a bordo dello
stesso veicolo: K.M.; B. M.; S.E.; G.M.; A.R.; S.D.; U.E.N.;

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