Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 maggio 2016, n. 20216 (ud. 6 maggio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
18 marzo 2005, Rv. 580861: «con riguardo allo svolgimen-
to del servizio aereo mediante elicotteri da parte di una
ditta specializzata, l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., sulla
presunzione di responsabilità per l’esercizio d’attività pe-
ricolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si
ricolleghi ad uno specif‌ico aspetto o momento del servizio
stesso, il quale presenti connotati di pericolosità in quanto
non rientri nella normalità delle condizioni previste, in os-
servanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza o d’or-
dinarie condizioni atmosferiche, ma, eccedendo il livello
normale del rischio, richieda particolari cautele preven-
tive; nella specie, sussistendo il rapporto di preposizione
tra società convenuta e pilota del velivolo, ancorché sulla
base di rapporto di tipo collaborativo e non di lavoro su-
bordinato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che
aveva escluso l’applicabilità della normativa sul contratto
di trasporto aereo e ritenuto pericolosa l’attività svolta dal
pilota dell’elicottero, inabissatosi mentre effettuava evo-
luzioni a bassa quota sul mare, pure in presenza di raff‌iche
di vento e di una regata velica»).
Le peculiarità comportanti nel caso di specie la peri-
colosità in concreto del servizio ferroviario sono state in-
dividuate dalla corte di merito nella mancata preventiva
comunicazione alla Di Maggio, quale addetta al passaggio
a livello ove ebbe luogo l’incidente, del prossimo transito
di un successivo convoglio straordinario, oltre che nel si-
stema “aperto” di comunicazioni interne, che consentiva
di percepire le conversazioni tra gli addetti al servizio di
altre stazioni a loro insaputa. Ed in effetti, in fatto risul-
ta accertato che la Di Maggio aveva potuto ascoltare una
conversazione tra gli addetti al servizio di una stazione
situata a monte del passaggio a livello a lei aff‌idato, in cui
si discuteva di un ritardo del treno straordinario di cui
non le era stata data alcuna comunicazione, e che aveva
pertanto inteso come riferita al convoglio ordinario di cui
attendeva il passaggio, il che la aveva indotta a rialzare
le sbarre per far def‌luire il traff‌ico, ritenendo che il treno
sarebbe passato solo successivamente.
Orbene, in tal modo la pronunzia impugnata certamen-
te non si è discostata, in diritto, dai principi enunciati da
questa Corte in tema di pericolosità in concreto dello svol-
gimento del servizio ferroviario, come sopra richiamati.
Il giudizio di fatto sulla natura anomala e sul potenzia-
le connotato di pericolosità eccedente il normale livello
di rischio del servizio, in ragione delle indicate circostan-
ze, non è d’altronde sindacabile in sede di legittimità: sul
punto nella sentenza impugnata vi è adeguata motivazio-
ne, non affetta da vizi di rilievo “costituzionale” ai sensi
del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come già
visto applicabile nella fattispecie ratione temporis.
Le società ricorrenti, in def‌initiva, con i motivi di ri-
corso in esame, nel contestare che le circostanze in que-
stione siano tali da elevare effettivamente il livello di peri-
colosità ordinario del servizio ferroviario, mirano dunque
ad ottenere un inammissibile riesame del fatto, più che a
denunziare una effettiva violazione di legge. In ogni caso,
e anche a f‌ini di completezza espositiva, pare opportuno
affermare che va senz’altro riconosciuta la pericolosità in
concreto, ai sensi dell’art. 2050 c.c. dell’attività di svolgi-
mento del servizio ferroviario esercitata mediante l’aff‌ida-
mento del compito di “guardabarriera” di un passaggio a li-
vello custodito in base ad un rapporto di lavoro autonomo,
secondo la f‌igura tipica della cosiddetta assuntoria - con
attività esercitata dall’assuntore a proprio rischio, sotto la
propria responsabilità e senza vincolo di subordinazione
- specie laddove a tale assuntore non siano fornite, con
adeguato preavviso e suff‌iciente dettaglio, tutte le infor-
mazioni utili ai f‌ini del migliore espletamento del servizio,
ed in particolare quelle in ordine a tutti i convogli, ordi-
nari e straordinari, di cui è previsto l’imminente transito
presso il passaggio a livello in questione.
4. In conclusione, va accolto esclusivamente il primo
motivo del ricorso principale, mentre va rigettato l’altro
motivo posto a base dello stesso, così come il ricorso in-
cidentale.
La sentenza impugnata va dunque cassata, senza rin-
vio, esclusivamente in relazione al primo motivo del ricor-
so principale. In considerazione del parziale accoglimento
del ricorso principale, e comunque in ragione della pecu-
liarità della fattispecie, sia per quanto attiene ai presup-
posti di fatto che alla relativa qualif‌icazione giuridica, la
Corte reputa sussistere motivi suff‌icienti per dichiarare
integralmente compensate tra tutte le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Dal momento che il ricorso incidentale risulta notif‌ica-
to successivamente al termine previsto dall’art. 1, comma
18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussi-
stenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della citata legge n. 228 del 2012. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 MAGGIO 2016, N. 20216
(UD. 6 MAGGIO 2016)
PRES. GALLO – EST. AGOSTINACCHIO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. REZAEI E
ALTRI
Rapina y Elemento oggettivo y Minaccia y Falso
agente di polizia giudiziaria y Fittizia perquisizione
y Sussistenza.
. Integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la
condotta del soggetto che, falsamente presentandosi
come operatore di polizia, effettui una f‌ittizia perqui-
sizione - con ciò comprimendo la libertà psichica della
vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché
la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi
comportamento che, prospettando un male, limiti la
libertà di autodeterminazione. (Fattispecie in cui gli
imputati, agendo in autostrada con la tecnica dei c.d.
falsi poliziotti, avevano effettuato perquisizioni f‌inaliz-
zate alla ricerca di beni da sottrarre alle vittime, av-
valendosi di uno strumento tipo metal detector). (c.p.,
art. 628) (1)

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