Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 agosto 2016, n. 35834 (ud. 14 aprile 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
in maniera tale da andare ad ostruire parzialmente un
tornante, in ragione del fatto che egli aveva perso il con-
trollo dell’autovettura. Ciò posto non assume alcun rilievo
il fatto che si sia fermato sulla banchina senza procurare
danni a persone o cose, ciò che rileva, come argomenta il
primo giudice, è che la condotta di guida è stata inattesa,
non regolare ed ha interrotto il normale svolgimento della
circolazione del veicolo, con una potenziale turbativa del
traff‌ico e pericolo per l’utenza, avendo occupato parzial-
mente la carreggiata in prossimità di un tornante.
Sul punto, quanto all’interpretazione da dare al concet-
to di “incidente stradale” utilizzato dal richiamato comma
2 bis dell’art. 186 del C.d.S., questa Sezione della Corte (v.
sentenza già indicata) ha evidenziato come non incomba
sul legislatore il dovere di procedere a una puntuale def‌i-
nizione dei termini e delle nozioni utilizzate nella strut-
turazione logica delle norme, là dove il signif‌icato di quei
termini o di quelle nozioni appare agevolmente (o ragio-
nevolmente) desumibile attraverso le operazioni di inter-
pretazione del linguaggio, comune o più specif‌icamente
tecnico, istituzionalmente rimesso ai compiti del giudice.
Nel caso di specie, la nozione di “incidente stradale”
(nell’accezione rilevante nella prospettiva di cui all’art.
186, comma 2-bis, C.d.S.) risulta sottoposta a un’adegua-
ta elaborazione interpretativa ad opera di questa Corte di
legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi av-
venimento inatteso che, interrompendo il normale svolgi-
mento della circolazione stradale, possa provocare perico-
lo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto
coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass., Sez. IV, n.
47276/2012, Rv. 253921).
In particolare, ai f‌ini dell’aggravante di cui all’art. 186,
comma 2-bis, C.d.S. nella nozione di incidente stradale sono
da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostaco-
lo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal f‌ine,
non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni
alle cose, con la conseguenza che è suff‌iciente qualsiasi,
purché signif‌icativa, turbativa del traff‌ico, potenzialmente
idonea a determinare danni (Cass., Sez. IV, n. 42488/2012,
Rv. 253734; v. altresì Cass., Sez. IV, n. 6381/2011).
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto ade-
guatamente conf‌igurata la nozione di incidente stradale
rilevante ai f‌ini del riscontro della circostanza aggravante
oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice il compi-
to di accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimen-
to concretamente e signif‌icativamente idoneo a interrom-
pere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della
circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità
dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno
alla collettività, al f‌ine di attestare la concreta ed effettiva
maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di
un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida
in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provoca-
zione di un incidente da parte del reo.
Alla def‌inizione così ricostruita sul terreno dell’elabora-
zione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul
piano della valutazione della concreta riconducibilità dell’e-
vento al fatto del reo, l’esigenza dell’inequivoco riscontro di
un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo sta-
to di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato,
non potendo certamente giustif‌icarsi l’inf‌lizione di un dete-
riore trattamento sanzionatorio a carico dei guidatore che,
pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato
coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente
imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna
connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (nel senso
che la nozione di incidente stradale rilevante ai f‌ini della
norma de qua debba assumersi quale elemento “sintoma-
tico” di uno stato di alterazione psicof‌isica del conducente
coinvolto v. Cass., Sez. IV, n. 10605/2012).
Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente
- in ordine all’effettivo adempimento, da parte dei giudici
del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti
della signif‌icativa interruzione (o del turbamento) della
circolazione stradale, della (sia pure potenziale) perico-
losità dell’incidente riscontrato e della sua riferibilità al
fatto dell’imputato - deve ritenersi in manifestamente in-
fondata, essendosi posto in evidenza come lo stesso avesse
perso il controllo dell’autovettura, fermandosi sul bordo
della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con
una situazione di pericolo per gli altri utenti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 AGOSTO 2016, N. 35834
(UD. 14 APRILE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. SAVINO – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. Z.C.A.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Investimento di pedone y Prevedibili-
tà ed evitabilità dell’evento y Valutazione concreta
y Fattispecie relativa a vittima circolante su strada
extraurbana senza giubbotto retrorif‌lettente.
. La condotta colposa di un automobilista che investe
un pedone cagionandone la morte va valutata sulla
base delle concrete condizioni di prevedibilità ed evita-
bilità dell’evento. (Nella fattispecie la vittima era scesa
dalla propria autovettura e circolava su strada extraur-
bana senza giubbotto retrorif‌lettente) (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 43; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 141; nuovo
c.s., art. 162; nuovo c.s., art. 190) (1)
(1) Principio già sostanzialmente affermato da Cass. pen., sez. IV, 14
giugno 2013, n. 26239, in Riv. pen. 2014, 332 e Cass. pen., sez. IV, 12
ottobre 2007, n. 37606, in questa Rivista 2008, 24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.C.A. ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Potenza emessa in data 20 marzo 2015 a conferma della
sentenza del Tribunale di Matera, in data 24 settembre
2013, con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole

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