Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 marzo 2016, n. 10164 (ud. 10 febbraio 2016)

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 MARZO 2016, N. 10164
(UD. 10 FEBBRAIO 2016)
PRES. PETRUZZELLIS – EST. GIORDANO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. GIORDANO
Violazione della pubblica custodia di cose y
Agevolazione colposa dell’altrui condotta di sot-
trazione e circolazione abusiva di autovettura
sottoposta a sequestro y Conf‌igurabilità del reato
y Esclusione y Concorso nell’illecito amministrativo
di cui all’art. 213, quarto comma, c.s. y Sussistenza
y Ragioni.
. La condotta del custode di un’autovettura sottoposta
a sequestro e contestuale fermo amministrativo che,
per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo
ad opera di terzi, integra non il reato di cui all’art. 335
cod. pen., ma un’ipotesi di concorso nell’illecito am-
ministrativo di cui all’art. 213, comma quarto, C.d.S.,
ai sensi dell’art. 5 legge 24 novembre 1981, n. 689. (La
S.C., in motivazione, ha richiamato la sentenza n. 58
del 2012 e l’ordinanza n. 175 del 2012 della Corte co-
stituzionale, sottolineando, altresì, la necessità di pri-
vilegiare un’interpretazione più consona ai principi di
specialità e di ragionevolezza, anche perchè l’ordina-
mento sottopone alla sola sanzione amministrativa la
condotta, non meno grave, di colui che sottrae e circola
abusivamente con veicolo sottoposto a fermo ammini-
strativo). (nuovo c.s., art. 213; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 5; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9; c.p., art.
335) (1)
(1) Sostanzialmente negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. VI, 28
gennaio 2015, n. 4197, in questa Rivista 2015, 231. La pronuncia
in commento si conforma all’orientamento già tracciato sul tema
da Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna, che ha puntualizzato come la norma sanzio-
natoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con
la conseguenza che non può esservi concorso tra le norme menziona-
te, se non in termini di concorso meramente apparente. Sempre nel
senso che la condotta del proprietario custode che si pone abusiva-
mente alla guida del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo,
cagionando per colpa un sinistro stradale da cui deriva il deterio-
ramento del veicolo, non integra il reato di violazione colposa dei
doveri inerenti alla custodia, di cui all’art. 335 c.p., v. Cass. pen., sez.
VI, 19 febbraio 2015, n. 7595 in questa Rivista 2015, 522 e Cass. pen.,
sez. VI, 13 ottobre 2014, n. 42752, ivi 2015, 184.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice
monocratico del Tribunale di Termini Imerese che aveva
condannato Giordano Giovanni alla pena di euro cento
di multa. Al Giordano è contestato il delitto di cui all’art.
335 c.p. perché, avendo in custodia un ciclomotore di sua
proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo, ne age-
volava per colpa la sottrazione ad opera del fratello Ales-
sandro, in Trabia il 13 dicembre 2009.
2. Con i motivi di ricorso, qui illustrati ai sensi dell’art.
173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari ai f‌ini
della motivazione, il difensore del Giordano denuncia:
2.1. vizio di violazione di legge, in relazione agli artt.
42, 43 e 335 c.p., e conseguente vizio di motivazione, non
essendo comprovato il coeff‌iciente psicologico normativa
mente previsto per la conf‌igurabilità del reato ascritto al
Giordano e il nesso causale tra la condotta omessa e l’even-
to, non potendosi ritenere che la collocazione di un dispo-
sitivo di contenimento avrebbe impedito l’amotio del bene;
2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 335 c.p., 5,
L. 689/1981 e 213, comma 4 D.L.vo 285/1992. La Corte di
appello ha ritenuto sussumibile la condotta dell’imputato
nel reato di cui all’art. 335 cod. pen. in difformità dall’in-
dirizzo giurisprudenziale dettato dalla Corte di Cassazio-
ne (sez. un., n. 1963 del 28 ottobre 2010, Di Lorenzo, Rv.
248721) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 58
del 19 marzo 2012 che, rigettando la questione di costi-
tuzionalità dell’art. 335 c.p., ha ritenuto che, che ai sensi
dell’art. 5 della L. 689/1981, rispetto all’illecito ammini-
strativo, è conf‌igurabile un concorso sia doloso che colpo-
so, e, pertanto, che il comportamento del custode che, per
negligenza, agevoli la sottrazione di un veicolo sottoposto
a sequestro amministrativo - così consentendo la circo-
lazione abusiva da parte di un terzo, sanzionata dall’art.
213, comma 4, D.L.vo 285/1982 - può essere agevolmente
ricondotto ai principi generali in materia di concorso di
persone nell’illecito amministrativo dettati dalla legge 689
cit., non potendo, pertanto, qualif‌icarsi come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, con la conseguenza che la sen-
tenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per-
ché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma è
sanzionato solo quale illecito amministrativo.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato per la gene-
ricità degli argomenti svolti: il ricorrente si è limitato a
contestare le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice
di appello nel confermare la penale responsabilità del
Giordano con argomentazioni apparenti ovvero meramen-
te congetturali che non si confrontano con la sentenza im-
pugnata nella quale è evidenziato che l’apposizione di un
qualsiasi strumento di blocco del motociclo, secondo nor-
mali regole di cautela e buonsenso, avrebbe impedito l’uso
del veicolo fattone dal fratello del proprietario, che non
intendeva certo appropriarsene def‌initivamente e che, ra-
gionevolmente, avrebbe desistito dal prelievo del veicolo
in presenza di un normale mezzo di dissuasione e tenu-
to conto che il veicolo poteva essere avviato anche senza
chiavi di accensione, con agevoli meccanismi alternativi.
3. Ritiene, tuttavia il Collegio che il caso in esame, così
come ricostruito dai giudici di merito, debba essere qua-
lif‌icato quale concorso colposo nella fattispecie delineata
nell’art. 213 c.d.s., comma 4, che - a seguito della depe-
nalizzazione operata dal D.L.vo n. 507 del 1999, art. 19,
comma 5, - punisce, non più quale reato (ex art. 334 c.p.),
ma con la sola sanzione amministrativa la condotta di co-

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