Corte di Cassazione Penale sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18204 (ud. 15 marzo 2016)

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Sicchè la Corte d’appello, con affermazione non censu-
rata in questa sede (e non censurabile, costituendo una
valutazione di merito) ha nella sostanza escluso di posse-
dere la prova o la presunzione che il reddito della vittima
sarebbe cresciuto negli anni a venire, ed in mancanza di
tale prova correttamente, per quanto detto, ha escluso il
ricorso al criterio del triplo della pensione sociale.
3.4. Inf‌ine, nella propria memoria il ricorrente ha in-
vocato, a sostegno della tesi sostenuta nel ricorso, alcuni
precedenti di questa Corte: ed in particolare i casi decisi da
sez. III, sentenza n. 7531 del 15 maggio 2012, Rv. 622395, e
da sez. III, sentenza n. 17179 del 6 agosto 2007, Rv. 598493.
Anche questa deduzione non appare decisiva.
Vero è che in tutti e due i precedenti ricordati dal ricor-
rente si è affermato che la vittima di un sinistro stradale,
quando dimostri di essere un lavoratore ma non dimostri
il proprio reddito, può legittimamente pretendere che la
liquidazione del danno alla sua capacità di guadagno av-
venga sulla base del triplo della pensione sociale.
Il suddetto orientamento, tuttavia, è assolutamente
minoritario nella giurisprudenza di questa Corte (in senso
contrario, ex multis sez. III, sentenza n. 10026 del 25 mag-
gio 2004, Rv. 573109, ove si afferma che la liquidazione del
danno in esame deve avvenire “senza nessun automatismo”;
sez. III, sentenza n. 2203 del 7 marzo 1994, Rv. 485607; sez.
III, sentenza n. 6074 del 30 maggio 1995, Rv. 492589, ove si
afferma che la liquidazione del danno in esame, quando la
vittima sia percettore di reddito, deve avvenire “obbligato-
riamente” in base ai redditi perduti, e non asociale; sez. III,
sentenza n. 13409 del 29 ottobre 2001, Rv. 549910; sez. III,
sentenza n. 1120 del 20 gennaio 2006, Rv. 586555).
Oltre che minoritario, l’orientamento invocato dal ri-
corrente a sostegno della propria tesi non può essere qui
condiviso: sia perchè le due decisioni che lo hanno adot-
tato sono del tutto prive di motivazione; sia perchè esso
condurrebbe alla eversione di un principio fondamentale
in tema di risarcimento del danno, quello della corrispon-
denza tra danno e risarcimento.
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, sulla base dei
seguenti principi di diritto:
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità
lavorativa, patito in conseguenza d’un sinistro stradale da
un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire
ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente per-
duto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.
Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 cod.
ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito
accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede
di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio
godeva di un reddito, ma questo era talmente modesto o
sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equipara-
bile ad un disoccupato.
Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da
incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base
del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispet-
to a quello concretamente percepito, quando sia ragione-
vole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe vero-
similmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere
compiuta dal giudice di merito in base ad elementi ogget-
tivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza
dei quali non è consentita la liquidazione del danno in
base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che
il reddito della vittima fosse di per sè di modesta entità.
5. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefen-
sio degli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 MAGGIO 2016, N. 18204
(UD. 15 MARZO 2016)
PRES. BIANCHI – EST. GIANNITI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. BIANCHINI
Omicidio y Colposo y Aggravanti y Violazione delle
norme sulla circolazione stradale y Sussistenza y
Ragioni.
. Ai f‌ini della sussistenza dell’aggravante prevista
dall’art. 589, comma secondo, cod. pen., è suff‌iciente la
violazione della regola generale di cautela di cui all’art.
140 cod. strada (secondo la quale gli utenti della strada
debbono comportarsi in modo da non costituire peri-
colo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) che,
ponendo un principio informatore della circolazione,
è implicitamente richiamata in ogni contestazione di
colpa generica. (c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 140) (1)
(1) Principio che si ritrova anche in Cass. pen., sez. IV, 28 settembre
2007, n. 35665, in questa Rivista 2008, 312 e Cass. pen., sez. IV, 7 mag-
gio 2004, n. 21748, in Riv. pen. 2005, 1015, alle quale si aggiungono, in
senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 1993, n. 2335, in questa
Rivista 1993, 97; Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 1989, n. 16751, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. IV, 9 maggio
1988, n. 5707, in questa Rivista 1988, 1040. La sentenza in epigrafe
si riferisce ancora alla normativa precedente la L. 23 marzo 2016,
n. 41 introduttiva dei reati di omicidio stradale e lesioni personali
stradali e pubblicata ivi 2016, 447. In dottrina, sulla nuova discipli-
na dei reati stradali, v. F. BARTOLINI, Le innovazioni legislative in
tema di delitti commessi nella circolazione stradale, ivi 2016, 361 e
G. FONTANA, Omicidio e lesioni stradali: considerazioni sulla rifor-
ma, ivi 2016, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Sondrio, con sentenza emessa in data 8 maggio 2014 ad
esito di giudizio abbreviato, ha assolto Alessandro Bian-
chini dall’imputazione di omicidio colposo stradale, com-
messo in data 23 dicembre 2012 in Mantello ai danni del
pedone Lucchinetti Elide, per non aver commesso il fatto.
2. La Corte di appello di Milano, in riforma della suddetta
sentenza, ha ritenuto, in accoglimento dell’appello del P.M. e
delle parti civili, la penale responsabilità dell’imputato e, con-
cesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata ag-
gravante, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione,
con i benef‌ici di legge e con condanna al risarcimento del dan-
no in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata
sede, e con assegnazione alle stesse parti di una provvisionale.

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