Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 luglio 2016, n. 29639 (ud. 23 giugno 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 LUGLIO 2016, N. 29639
(UD. 23 GIUGNO 2016)
PRES. ROMIS – EST. GIANNITI – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. C.E.
Guida in stato di ebbrezza y Messa alla prova ex
art. 168 bis c.p. y Conseguenze y Estinzione del re-
ato y Sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida y Applicabilità da
parte del giudice penale y Esclusione y Competenza
del Prefetto ex art. 224 c.s. y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la competenza
all’irrogazione della sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida in caso
di estinzione del reato per l’esito positivo della prova,
ai sensi dell’art. 168-ter c.p., va individuata in capo al
Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma terzo, c.s.. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 168 bis; c.p., art. 168 ter; nuovo c.s.,
art. 186; nuovo c.s., art. 224) (1)
(1) Principio già affermato dalla S.C. con sentenza della Sezione IV,
5 ottobre 2015, n. 40069, in questa Rivista 2015, 1014. In dottrina,
per utili riferimenti in ordine al nuovo istituto della "messa alla pro-
va", v. GIUSEPPE PAVICH, Il punto sulla messa alla prova: proble-
mi attuali e prospettive, in Riv. pen. 2015, 505 e GIUSEPPE LUIGI
FANULI, L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n.
67. Inquadramento teorico e problematiche applicative, in questa
Rivista 2014, 877.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.E. è stato indagato in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza, commesso in Ravenna il 16 ottobre 2014
(valore alcolemico pari a g/l 1,32) ed aggravato dall’aver
provocato un incidente stradale.
A seguito di istanza difensiva, è stato ammesso alla so-
spensione con messa alla prova ex art. 168 bis e ss. c.p.p..
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ravenna ha dichiarato non doversi procedere nei confron-
ti di C.E. per essere il reato ascrittogli estinto ex art. 168
ter c.p. (ciò in quanto all’esito del periodo di prova, era
emerso il corretto e regolare svolgimento del programma
elaborato e del lavoro di pubblica utilità) e, per l’effetto,
ha applicato al C. in conseguenza del fatto reato ascrittogli
la sanzione della patente di guida per la durata di anni 1.
3. Ricorre l’imputato lamentando violazione dell’art.
606 comma 1 lett. a) e lett. b), in quanto il Giudicante
avrebbe esercitato una potestà riservata dalla legge all’au-
torità amministrativa ed avrebbe violato gli artt. 67 e 224
del D.L.vo n. 285/1992, laddove aveva applicato la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La sanzione amministrativa in esame deve essere
applicata.
Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con
l’art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel co-
dice penale l’art. 168-ter che, al secondo comma, prevede
espressamente che l’estinzione del reato per l’esito posi-
tivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie ove previste
dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessa-
ria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova - che
può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di
estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente
proprio dal tenore del comma 2 dell’art. 168-ter, laddove
la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della
prova) - si caratterizza, tuttavia, dalle altre cause di estin-
zione del reato per il suo carattere di strumento di com-
posizione preventiva e pregiudiziale del conf‌litto penale,
insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o
con l’inizio dell’indagine da parte del P.M. non prevede,
in altri termini, un preventivo accertamento di penale re-
sponsabilità.
3. Ciò posto, questa Sezione ha già avuto modo di pre-
cisare che, nel caso della sanzione amministrativa della
sospensione della patente, la competenza all’irrogazione
della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e
dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’art.
224 comma 3 c.d.s. in capo al Prefetto (sent. n. 40069 del
17 settembre 2015, Pettorino, Rv. 264819, il cui iter argo-
mentativo viene qui ripercorso per condivise ragioni).
3.1. La norma in questione prevede, infatti, testual-
mente, che: “La declaratoria di estinzione del reato per
morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione
amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del re-
ato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e
procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti com-
patibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria”.
Non deve trarre in inganno, in tal senso, la diversa pre-
visione di cui agli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis
del medesimo codice della strada, sebbene vi siano indub-
bi punti di contatto nelle modalità (il lavoro di pubblica
utilità) e nell’esito (l’estinzione del reato) con il nuovo
istituto della messa alla prova.
L’art. 168-bis comma 2 c.p. delinea i contenuti del re-
gime di messa alla prova, conferendo rilievo prioritario

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