Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 21 Luglio 2015, N. 31617 (Ud. 26 Giugno 2015)
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giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 21 LUGLIO 2015, N. 31617
(UD. 26 GIUGNO 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. MACCHIA – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. LUCCI
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Confisca y
Estinzione del reato per prescrizione.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Confisca y
Estinzione del reato per prescrizione.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Confisca y
Profitto.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Confisca y De-
naro depositato su conto corrente bancario.
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e l’ac-
cusa contestata y Attribuzione in sentenza di una
diversa qualificazione al fatto contestato y Violazio-
ne dell’art. 521 c.p.p. come interpretato alla luce
dell’art. 111 cost. e dell’art. 6 della convenzione
EDU.
. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per in-
tervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art.
240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del
prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca
diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione
che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna
e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato,
alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualifi-
cazione del bene da confiscare come prezzo o profitto
rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di
giudizio. (c.p., art. 157; c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter;
d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9; d.l.vo 8 giugno 2001,
n. 231, art. 19)
. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il
suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per
equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o
il profitto. (c.p., art. 157; c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter;
d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 19)
. Il profitto del reato si identifica con il vantaggio eco-
nomico derivante in via diretta ed immediata dalla
commissione dell’illecito. (c.p., art. 240; c.p., art. 322
ter)
. Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivan-
te dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle
somme depositate su conto corrente bancario, di cui il
soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata
come confisca diretta e, in considerazione della natura
del bene, non necessita della prova del nesso di deriva-
zione diretta tra la somma materialmente oggetto della
ablazione e il reato. (c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter)
. L’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur
in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al
fatto contestato di una qualificazione giuridica diver-
sa da quella enunciata nell’imputazione non determi-
na la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche
per effetto di una lettura della disposizione alla luce
dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della
Convenzione EDU come interpretato dalla Corte euro-
pea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o
comunque prevedibile per l’imputato e non determini
in concreto una lesione dei diritti della difesa derivan-
te dai profili di novità che da quel mutamento scatu-
riscono. (Nell’affermare il principio indicato, la Corte
ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in
una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato
in primo grado per il reato di concussione e in appello
per quello di corruzione). (c.p.p., art. 516; c.p.p., art.
521; cost., art. 111)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello
di Roma, in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre
2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di L.C., ha di-
chiarato non doversi procedere nei confronti del predetto
imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 c.p. e
319 c.p., così riqualificata la originaria imputazione di con-
cussione, perchè estinto per prescrizione. Con la medesi-
ma sentenza, i giudici dell’appello hanno disposto, ai sensi
dell’art. 240 c.p., comma 2, e art. 322 ter c.p., la confisca
delle somme sottoposte a sequestro preventivo fino alla
concorrenza di Euro 23.000.
In punto di fatto, la pronuncia sottolinea che l’impu-
tato, funzionario del Comune di Roma presso il settore
manutenzione edilizia dei fabbricati, era stato originaria-
mente accusato di avere, assieme al suo dirigente I.F. ed a
M.M., costretto C.G., titolare della ditta Euroterm, a con-
segnargli somme di denaro per un ammontare complessi-
vo di circa 400 - 500 milioni di lire, con la minaccia che, in
mancanza del pagamento di tali periodiche tangenti, non
avrebbe più svolto l’attività di manutenzione degli immo-
bili comunali.
La Corte di appello, ritenuta provata la percezione
delle somme di denaro da parte di L. e dell’ I. in base
alle dichiarazioni del C., riscontrate dalle spontanee di-
chiarazioni rese dal M. e dalla documentazione contabile,
così come ricostruita dal consulente tecnico, ha tuttavia
escluso la ipotesi della concussione, rilevando come tra
i funzionari pubblici ed il C. fosse intervenuto un vero e
proprio accordo corruttivo, rispetto al quale il pagamento
delle tangenti rappresentava la remunerazione per la ga-
ranzia offerta all’imprenditore di lavorare in subappalto e
conseguire guadagni lucrosi, senza nemmeno rischiare fa-
stidiosi controlli. Tale rapporto corruttivo sarebbe cessato
nel gennaio 2004, con la conseguenza che i giudici del gra-
vame hanno ritenuto estinto per intervenuta prescrizione
il reato di cui all’art. 319 c.p. alla data del 30 giugno 2012.
La sentenza, come s’è già accennato, ha anche dispo-
sto la confisca delle somme sequestrate nei conti correnti
di pertinenza dell’I. e di L.; i giudici dell’appello, infatti,
hanno ritenuto trattarsi del prezzo del reato di corruzio-
ne, confiscabile obbligatoriamente ai sensi del combinato
disposto dell’art. 322 ter c.p., e art. 240 c.p., comma 2, n.
1, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
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